Sentenza del 10/02/2017 n. 1240 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPUGNAZIONE - Disciplina antielusiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il diniego di disapplicazione della normativa antielusiva non costituisca un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario. Il diniego, quindi, non può essere contestato separatamente, ma le relative questioni possono eventualmente essere fatte valere nell’ambito dell’impugnazione dell’atto impositivo successivamente emesso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui l’Amministrazione finanziaria aveva respinto l’istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva, presentata ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973. La questione riguardava la possibilità di contestare autonomamente tale diniego davanti alla Commissione tributaria.
Norme richiamate
Art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973
La norma disciplinava la possibilità di chiedere all’Amministrazione finanziaria la disapplicazione di disposizioni antielusive mediante istanza di interpello. Il diniego espresso su tale istanza non è stato considerato un atto autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- Il diniego relativo a un’istanza di disapplicazione della normativa antielusiva non è, di regola, autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
- Gli atti privi di autonoma attitudine impositiva o lesiva, come i pareri e i dinieghi resi nell’ambito di procedure di interpello, non possono essere contestati separatamente se non rientrano tra gli atti espressamente o sostanzialmente impugnabili.
- Le contestazioni sulla legittimità del diniego possono essere riproposte impugnando l’eventuale successivo atto impositivo, nel cui ambito il contribuente potrà far valere anche l’illegittima applicazione della disciplina antielusiva.
- La presentazione di un ricorso contro un atto non autonomamente impugnabile comporta l’inammissibilità del ricorso, senza esame nel merito della questione.
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