Direttiva 2004/20
Direttiva 2004/20/CE della Commissione, del 2 marzo 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva chlorpropham (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/20/CE della Commissione iscrive il chlorpropham nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, sulla base della valutazione scientifica condotta nell'ambito del programma di lavoro per le sostanze attive dei prodotti fitosanitari. La misura consente agli Stati membri di mantenere o concedere autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, purché siano rispettate le condizioni fissate dalla direttiva 91/414/CEE. La direttiva disciplina anche i termini entro cui gli Stati membri devono recepire le nuove regole e riesaminare le autorizzazioni esistenti.
Modifica della direttiva 91/414/CEE per iscrivere la sostanza attiva chlorpropham nell'allegato I, consentendone l'uso nei prodotti fitosanitari alle condizioni UE previste.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, con effetti anche nel SEE in quanto atto rilevante ai fini del SEE, e riguarda i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva chlorpropham. Incide sia sulla fase di autorizzazione di nuovi prodotti sia sul riesame delle autorizzazioni già esistenti, con esclusione implicita dei prodotti che non contengono tale sostanza attiva. La direttiva opera nel quadro della direttiva 91/414/CEE e dei relativi allegati I, III e VI.
Direttiva 2004/20/CE: iscrizione del chlorpropham nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2004/20/CE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE per iscrivere la sostanza attiva chlorpropham nell'allegato I. La misura si fonda sul riesame scientifico effettuato nell'ambito del programma di valutazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari e mira a consentire, in tutti gli Stati membri, autorizzazioni conformi per i prodotti che contengono tale sostanza.
Finalità e presupposti della modifica
I considerando chiariscono che il chlorpropham è stato incluso nell'elenco delle sostanze da valutare ai sensi del regolamento (CEE) n. 3600/92. I Paesi Bassi, designati Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 933/94, hanno presentato nel 1996 le relazioni di valutazione; il riesame in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali si è concluso il 28 novembre 2003. Dalle valutazioni non sono emersi elementi tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante e la Commissione ha ritenuto che, per gli usi esaminati, i prodotti fitosanitari contenenti chlorpropham possano soddisfare i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.
Modifica dell'allegato I e conseguenze autorizzative
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto riportato nell'allegato della direttiva. L'effetto pratico è l'inserimento del chlorpropham tra le sostanze attive ammesse a livello unionale, condizione necessaria affinché gli Stati membri possano concedere o mantenere autorizzazioni per i prodotti fitosanitari che lo contengono, nel rispetto delle condizioni della direttiva 91/414/CEE.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
Ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 luglio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tabella di corrispondenza. Le disposizioni nazionali si applicano dal 1º agosto 2005 e devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 3 introduce un doppio livello di riesame. In primo luogo, ogni autorizzazione relativa a prodotti fitosanitari contenenti chlorpropham deve essere riesaminata per verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; se necessario, l'autorizzazione va modificata o revocata entro il 31 luglio 2005.
In secondo luogo, per i prodotti autorizzati contenenti chlorpropham come unica sostanza attiva oppure associata ad altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I, se tali prodotti esistevano entro il 31 gennaio 2005, gli Stati membri devono procedere a un riesame conforme ai principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III. All'esito del riesame, gli Stati membri devono verificare la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2009.
Termine di efficacia e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1º febbraio 2005. I destinatari sono tutti gli Stati membri. Per i professionisti, la disciplina rileva soprattutto per la tempistica del recepimento nazionale, per l'adeguamento delle autorizzazioni esistenti e per la verifica documentale richiesta ai fini del riesame dei prodotti fitosanitari contenenti chlorpropham.
Disposizioni principali
Iscrizione del chlorpropham nell'allegato I
L'articolo 1 modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell'allegato alla direttiva, inserendo il chlorpropham tra le sostanze attive ammesse a livello UE per i prodotti fitosanitari.
Base scientifica e motivazione della misura
I considerando spiegano che il chlorpropham è stato valutato nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92; i Paesi Bassi sono stati designati Stato membro relatore e hanno presentato le relazioni di valutazione il 30 aprile 1996. Il riesame si è concluso il 28 novembre 2003 e non ha evidenziato problemi tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante. La Commissione ritiene che i prodotti contenenti chlorpropham soddisfino in generale l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE per gli usi considerati.
Termine di recepimento e decorrenza
Ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 luglio 2005 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione, con tabella di corrispondenza. Tali disposizioni si applicano dal 1º agosto 2005. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di riesaminare ogni autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti chlorpropham per verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 31 luglio 2005.
Riesame completo dei prodotti autorizzati con fascicolo conforme
L'articolo 3, paragrafo 2, prevede che ogni prodotto autorizzato contenente chlorpropham come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze già iscritte nell'allegato I, se presente entro il 31 gennaio 2005, sia riesaminato secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. Sulla base del riesame, gli Stati membri devono stabilire la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2009.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1º febbraio 2005. L'articolo 5 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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