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Sentenza

Sentenza n. 511/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria definitiva per l''assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica approvata con determinazione n. 108/73 emessa dal Settore I del Comune di Corridonia - Affari Istituzionali, nella parte in cui al ricorrente vengono riconosciuti punti 6; - del verbale n. 11 del 05.12.2022 della Commissione istituita presso il Comune di Corridonia per la valutazione delle domande e delle opposizioni proposte avverso la graduatoria provvisoria, nella parte in cui non riconosce al sig. -OMISSIS- il punteggio previsto dall''articolo 2, comma 1, lett. B) n. 5, pari a n. 4 punti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal ricorrente il 19/6/2023: -del verbale n. 11 del 05.12.2022 della Commissione istituita presso il Comune di Corridonia per la valutazione delle domande e delle opposizioni proposte avverso la graduatoria provvisoria in parte qua non riconosce al sig. -OMISSIS- il punteggio previsto dall''articolo 2, co. 1, lett. B) n. 5, pari a n. 4 punti (doc.2 allegato al ricorso introduttivo del procedimento); -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati con i presenti motivi aggiunti ed in ogni caso connesso a quelli impugnati con ricorso iscritto sub n. 108/23 R.G., in questa sede integralmente richiamati e trascritti Con istanza cautelare

Giustizia amministrativa202300108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi ERP e verbale della commissione comunale, nella parte in cui non attribuivano al ricorrente 4 punti per la situazione abitativa soggetta a rilascio; con motivi aggiunti, mancata istituzione della riserva di alloggi prevista dal regolamento comunale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda per l’inserimento nella graduatoria comunale per l’assegnazione di un alloggio ERP, dichiarando di abitare in un immobile da rilasciare entro sei mesi in esecuzione di un provvedimento di rilascio. La commissione comunale aveva attribuito 6 punti, negando ulteriori 4 punti previsti dall’art. 12, comma 1, lett. B), n. 5, del regolamento comunale per chi abita in un alloggio da rilasciare a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale, salvi i casi di morosità incolpevole. Il ricorrente deduceva violazione della disposizione regolamentare, ingiustizia grave e manifesta, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, sostenendo che la previsione dovesse applicarsi anche al rilascio dell’alloggio ERP occupato senza titolo. Con motivi aggiunti contestava inoltre la mancata istituzione della riserva di alloggi prevista dall’art. 19 del regolamento comunale per alcune categorie di soggetti colpiti da ordini esecutivi di rilascio o sgombero, sostenendo che tale riserva fosse obbligatoria e dovesse essere istituita annualmente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, nelle more, il Comune aveva assegnato gli alloggi disponibili, la graduatoria aveva esaurito la propria efficacia nel dicembre 2024 ed era stata avviata una nuova procedura per la formazione della graduatoria 2025. Il ricorrente non aveva impugnato gli atti successivi, in particolare quello che aveva dichiarato cessata l’efficacia della graduatoria. Il Collegio ha comunque ritenuto il ricorso infondato nel merito: anche con l’attribuzione dei 4 punti aggiuntivi il ricorrente avrebbe occupato la 36ª posizione, senza superare la prova di resistenza rispetto al numero massimo di alloggi assegnabili mediante la graduatoria impugnata. I motivi aggiunti sono stati respinti. L’art. 19 del regolamento, secondo il suo tenore letterale, prevedeva che il Comune “può” riservare una quota annuale non superiore a un terzo degli alloggi disponibili, sicché non configurava un obbligo generalizzato di istituire annualmente la riserva. Inoltre, il ricorrente non rientrava tra i soggetti contemplati dalla disposizione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 1, lett. B), n. 5, regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi ERP

    abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi: a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, fatti salvi di morosità incolpevole (da 2 a 4 punti)

    La disposizione riconosce un punteggio per la situazione abitativa soggetta a rilascio, ma il ricorrente non avrebbe comunque superato la prova di resistenza; inoltre, secondo il giudice, la disciplina della riserva di cui all’art. 19 non si applicava alla sua situazione.

  • Art. 19, commi 1 e 3, regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi ERP

    La riserva di cui al presente articolo viene disposta con provvedimento della Giunta Municipale, con cui vengono individuate le percentuali da destinare a ciascuna categoria e gli alloggi da assegnare, tenuto presente l’obbligo di istituire la riserva per i soggetti di cui al numero 1) del comma 1 della presente disposizione.

    Il riferimento, nella disciplina regolamentare, alla possibilità per il Comune di riservare una quota annuale non superiore a un terzo degli alloggi disponibili esclude, per le categorie rilevanti nel giudizio, l’esistenza di un obbligo generalizzato e annuale di istituzione della riserva.

  • Art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, l’atto impugnato perde efficacia e il ricorrente non impugna gli atti sopravvenuti che hanno definito o sostituito la situazione amministrativa, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In una procedura selettiva o graduatoria, la contestazione del punteggio è priva di utilità concreta se, anche ipotizzando l’attribuzione del punteggio rivendicato, il ricorrente non conseguirebbe una posizione utile rispetto ai posti o agli alloggi disponibili; in tal caso il ricorso non supera la prova di resistenza ed è comunque infondato.
  • L’interpretazione di una disposizione regolamentare deve muovere dal suo tenore letterale: l’uso del verbo “può” per attribuire all’amministrazione la facoltà di riservare una quota di alloggi esclude, per le categorie cui la facoltà si riferisce, l’esistenza di un obbligo generalizzato di istituire annualmente la riserva.
  • La disciplina regolamentare sulla riserva di alloggi ERP non può essere applicata a soggetti che non rientrino nelle categorie espressamente contemplate dalla disposizione.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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