Cassazione Penale, Sentenza n. 25034/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e deduce due motivi principali: 1) violazione dell'art. 219, terzo comma, r.d. n. 267/1942 e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; censura che la Corte di appello si è basata sull'ammontare del passivo invece che sulla effettiva diminuzione della massa attiva e sull'incidenza delle condotte sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie; 2) violazione degli artt. 99 e 62-bis c.p. e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con la doglianza che la Corte non avrebbe adeguatamente valutato la concreta rilevanza della reiterazione del reato né indicato quale elemento dell'art. 133 c.p. sia stato ritenuto preponderante per escludere le attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito: l'occultamento delle scritture contabili ha impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e, quindi, la quantificazione dell'eventuale danno per la massa creditoria; in tali condizioni l'onere della prova dell'attenuante grava sull'imputato e la sua omissione legittima l'esclusione dell'attenuante. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla recidiva (fondata sui precedenti e sull'irreperibilità e sul rifiuto di fornire chiarimenti) e sul diniego delle attenuanti generiche (sufficiente riferimento agli elementi ritenuti decisivi), affermando che non sussistono vizi di contraddittorietà o illogicità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese del procedimento.
Norme richiamate
r.d. n. 267 del 1942, art. 219, terzo comma
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità deve essere valutata in relazione alla diminuzione complessiva della massa attiva e all'incidenza delle condotte sulla possibilità di esercitare azioni revocatorie e altre tutele per i creditori; l'impossibilità di quantificare tale danno per effetto dell'occultamento delle scritture comporta che l'onere della prova sia a carico dell'imputato e legittima l'esclusione dell'attenuante.
r.d. n. 267 del 1942, art. 219, primo comma
Richiamata per distinguere la nozione di danno patrimoniale "di rilevante gravità": il danno esiste solo se, complessivamente considerato, è di entità corrispondente al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale.
cod. pen., art. 99
La recidiva va valutata non solo formalmente ma anche in relazione alla concreta manifestazione di maggiore colpevolezza e alla pericolosità dell'imputato; la Corte ha ritenuto fondata l'applicazione della recidiva sulla base dei precedenti e della condotta post-fallimentare (irreperibilità e rifiuto di collaborare).
cod. pen., art. 62-bis
Richiamata nel contesto della valutazione del trattamento sanzionatorio e dell'incidenza della recidiva; la Corte ha valutato gli elementi fattuali per stabilire l'aumento di pericolosità rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio.
cod. pen., art. 133
Nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice deve indicare gli elementi ritenuti preponderanti; non è richiesto l'elencazione di tutti gli elementi, ma è sufficiente riferirsi a quelli decisivi, come effettuato dalla Corte territoriale.
cod. proc. pen., art. 616
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'attenuante del "danno patrimoniale di speciale tenuità" in tema di bancarotta documentale richiede la prova della limitata incidenza della condotta sulla massa attiva: l'onere probatorio è dell'imputato.
- L'occultamento o la sottrazione delle scritture contabili che rende impossibile la ricostruzione del patrimonio impedisce normalmente il riconoscimento di attenuanti fondate sulla lieve entità del danno, salvo che le dimensioni dell'impresa rendano plausibile un danno modesto.
- La semplice indicazione dell'ammontare del passivo può legittimamente concorrere alla valutazione complessiva quando, unita all'assenza di massa attiva, escluda realisticamente il soddisfacimento dei creditori.
- La recidiva deve essere motivata con riferimenti concreti alla pericolosità accresciuta dell'imputato (preesistenti condanne, condotte successive al fatto, rifiuto di collaborare); motivazioni basate su tali elementi sono adeguate in sede di legittimità.
- Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice non è tenuto ad esaminare tutte le circostanze fattuali: è sufficiente che indichi gli elementi considerati decisivi e fornisca una motivazione non contraddittoria.
- In casi analoghi, chi esercita difesa d'ufficio o privata dovrebbe raccogliere e documentare elementi che permettano di quantificare il danno o dimostrare la contenutezza dell'impresa, poiché l'onere della prova grava sull'imputato per ottenere attenuanti basate sulla tenuità del danno.
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