Sentenza n. 1946/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione n. 5/2023 relativa a lavori di pulizia, livellamento e spargimento di conglomerato bituminoso su un terreno in zona agricola; con motivi aggiunti, silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di conformità presentata il 1° giugno 2023
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria di due particelle per complessivi 5.985 mq ha impugnato l’ordinanza di demolizione adottata nel 2023, che richiamava un verbale del 23 agosto 2018 relativo a lavori di pulizia e livellamento e allo spargimento di conglomerato bituminoso, ritenuti diretti a realizzare un piazzale per il deposito di autobus in assenza di permesso di costruire e in contrasto con la destinazione agricola dell’area. Nel ricorso principale ha dedotto: difetto di istruttoria e motivazione, anche per il tempo trascorso dal sopralluogo e per il precedente annullamento di un’ordinanza analoga; falsità dei presupposti, sostenendo che gran parte del materiale era stata rimossa, la parte residua assorbita dal terreno e che non esisteva un piazzale né vi erano autobus; errata qualificazione edilizia e violazione degli artt. 6, 6-bis, 10 e 33 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 19 l. 241/1990, poiché si sarebbe trattato di pulizia e livellamento, preceduti da comunicazione di inizio lavori, e l’area sarebbe stata in realtà classificata come zona C2; contraddittorietà rispetto alle indicazioni sulla regimazione delle acque e alla prescrizione provinciale di pavimentare l’accesso; genericità dell’ordine e violazione della proporzionalità. Con motivi aggiunti ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza di accertamento di conformità del 1° giugno 2023, deducendo difetto di motivazione, violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, sussistenza della doppia conformità e compatibilità dell’intervento con la disciplina urbanistica, omessa istruttoria e illegittimità derivata; in subordine ha chiesto l’accertamento dell’obbligo comunale di provvedere espressamente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la documentazione fotografica allegata al verbale del 2018 mostrasse un suolo compatto e autobus ordinatamente presenti, coerenti con la contestazione; spettava quindi alla società provare, con riferimento alla data dell’ordinanza del 2023, l’asserito mutamento dello stato dei luoghi. Il mero decorso del tempo non imponeva una nuova istruttoria, e le allegazioni sulla rimozione o sull’assorbimento del conglomerato non erano state adeguatamente comprovate né chiarite sul piano tecnico. Ha qualificato la realizzazione di un piazzale di ampia estensione, ottenuta mediante materiale bituminoso e destinata alla sosta o al deposito di autobus, come trasformazione edilizia non precaria, soggetta a permesso di costruire e incompatibile con la destinazione agricola. Ha escluso che le indicazioni sulla regimazione delle acque o la prescrizione provinciale relativa alla pavimentazione dell’accesso autorizzassero la copertura bituminosa dell’intera area. L’ordine era sufficientemente determinato, poiché opere e ripristino risultavano comprensibili dalla lettura coordinata dell’ordinanza e del verbale richiamato. Quanto ai motivi aggiunti, ha affermato che il silenzio sull’istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001 costituisce silenzio-diniego impugnabile come un provvedimento di rigetto, ma non censurabile per difetto di motivazione; nella fattispecie tipizzata non è inoltre deducibile la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. Ha escluso la doppia conformità, non risultando l’intervento conforme né al momento della realizzazione né al momento dell’istanza, e ha respinto anche le censure di omessa valutazione e illegittimità derivata. Ha condannato la società alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
La realizzazione di un piazzale in cemento costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001, determinando un consumo di suolo e, dunque, una trasformazione tendenzialmente irreversibile di quest’ultimo, che richiede il permesso di costruire.
La realizzazione di un piazzale che comporta consumo di suolo e una trasformazione non precaria dell’area integra una nuova costruzione e richiede il permesso di costruire.
art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001
Ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001, ove il Comune non si pronunci espressamente entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di accertamento di conformità, la stessa si intende respinta.
Il mancato provvedimento espresso entro sessanta giorni sull’istanza di accertamento di conformità produce un silenzio-diniego, impugnabile con azione di annullamento come un rigetto espresso, ma non censurabile per difetto di motivazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Nella fattispecie tipizzata di silenzio-rigetto di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, non vi può essere spazio per dedurre vizi procedurali, quale quello conseguente alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omissione del c.d. preavviso di rigetto, incompatibile con la previa valutazione della legittimità del silenzio significativo legislativamente operata, ovviamente, anche nella fase anteriore all’emanazione del provvedimento sfavorevole.
Il preavviso di rigetto non è applicabile al silenzio-diniego tipizzato dall’art. 36 d.P.R. 380/2001, sicché la sua omissione non costituisce vizio procedimentale deducibile contro tale silenzio.
art. 50, comma 6, l.r. Calabria 19/2002
Nel caso in esame, non sussistono i presupposti per l’attivazione del rito ex artt. 31 e 117 c.p.a., giacché:- è la stessa legge regionale all’art. 65, comma 2, lett. a), a stabilire che, in assenza di approvazione del nuovo strumento urbanistico (Piano strutturale comunale), i terreni tornano ad avere destinazione agricola (che è destinazione diversa dalla “zona bianca” richiamata dall’appellante);- la mancata approvazione del PSC nel termine previsto dal legislatore regionale costituisce esercizio di un potere, posto in capo all’ente territoriale, di pianificazione ampiamente discrezionale nell’an, che implica l’emanazione di un atto a contenuto generale;
Il testo richiama l’art. 50, comma 6, ma la statuizione riportata è tratta da una precedente pronuncia che interpreta l’art. 65, comma 2, lett. a), l.r. Calabria 19/2002: in assenza del nuovo strumento urbanistico, i terreni assumono destinazione agricola e la mancata approvazione del PSC attiene a un potere di pianificazione generale.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Nel caso in esame, non sussistono i presupposti per l’attivazione del rito ex artt. 31 e 117 c.p.a., giacché:- è la stessa legge regionale all’art. 65, comma 2, lett. a), a stabilire che, in assenza di approvazione del nuovo strumento urbanistico (Piano strutturale comunale), i terreni tornano ad avere destinazione agricola (che è destinazione diversa dalla “zona bianca” richiamata dall’appellante);- la mancata approvazione del PSC nel termine previsto dal legislatore regionale costituisce esercizio di un potere, posto in capo all’ente territoriale, di pianificazione ampiamente discrezionale nell’an, che implica l’emanazione di un atto a contenuto generale;
Il richiamo alla precedente pronuncia è utilizzato per escludere che la mancata approvazione del PSC consenta, nel caso considerato, di attivare il rito sul silenzio: la pianificazione richiesta appartiene a un potere ampiamente discrezionale e a contenuto generale.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
L’ordinanza impugnata richiama il verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia n.1/2018, redatto in data 23.8.2018 prot. n. 0001928 da parte del Comando di Polizia Locale, dal quale si evidenzia che sono stati eseguiti, in assenza di permesso di costruire, lavori di pulizia e livellamento nonché spargimento di conglomerato bituminoso per destinare la realizzazione di un piazzale di deposito di autobus di linea della ditta Perrone Francesco s.r.l. su un terreno ubicato in Località Pianette, identificato in catasto al foglio n°13 particelle n°363 e n°440 intestate alla medesima ditta;
La censura di carenza di motivazione e istruttoria non è accolta: il contenuto dell’ordinanza e del verbale richiamato consente di individuare i lavori contestati e il loro uso, mentre la ricorrente non ha provato il successivo mutamento dei luoghi.
Massime di principio
- La realizzazione di un piazzale di ampia estensione mediante conglomerato bituminoso, destinato alla sosta o al deposito di automezzi e comportante una trasformazione non precaria o di agevole reversibilità del suolo, costituisce intervento edilizio che richiede il permesso di costruire; se incompatibile con la destinazione agricola dell’area, è legittimamente assoggettabile a ripristino.
- Quando la documentazione del sopralluogo documenta una situazione dei luoghi coerente con l’abuso contestato, grava sul destinatario dell’ordinanza l’onere di provare, con riferimento alla data del provvedimento impugnato, il successivo mutamento dello stato dei luoghi. Il mero decorso del tempo non impone, di per sé, la rinnovazione dell’istruttoria.
- Il silenzio formatosi allo spirare del termine di sessanta giorni sull’istanza di accertamento di conformità prevista dall’art. 36 d.P.R. 380/2001 è un silenzio-diniego tipizzato, impugnabile come un provvedimento di rigetto, ma non censurabile per difetto di motivazione.
- Nel procedimento di accertamento di conformità disciplinato dall’art. 36 d.P.R. 380/2001, il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 non è applicabile al silenzio-diniego tipizzato.
- L’accertamento di conformità richiede la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza; in mancanza di tale conformità, l’istanza non può essere accolta.
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