Cassazione Penale, Sentenza n. 37109/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato Giorgetti colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale (anche post-fallimentare) per prelievi dai conti societari per oltre 230.000 euro e per movimentazioni dopo il fallimento, nonché per la distrazione di un'autovettura Mercedes, e di bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente deduce sette motivi: insufficiente prova della distrazione dell'autovettura e dei prelievi (contestando la rilevanza della sola qualifica di amministratore formale); richiesta di derubricazione della bancarotta documentale in semplice (art. 217 L.F.) per mera colpa/omessa tenuta delle scritture e, in subordine, dichiarazione di prescrizione; riconoscimento dell'attenuante per speciale tenuità del danno (art. 219 u.c. L.F.); censura circa l'applicabilità della circostanza prevista dall'art. 219 co.1 n.1 L.F. sulla pluralità di fatti; e doglianze sulla determinazione della pena base.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'operazione come distrazione dell'autovettura, nonostante la formale proprietà societaria, perché il bene era stato ceduto in comodato gratuito e il ricorrente aveva di fatto perso la disponibilità, non potendo indicare dove fosse finito il veicolo; tali elementi costituiscono indice di fraudolenza. Quanto ai prelievi, la Corte d'appello ha valutato correttamente che, in assenza di deleghe, l'amministratore formale era l'unico titolato ad effettuare i prelievi dai conti societari, e quindi responsabile. La richiesta di derubricazione della bancarotta documentale in semplice è stata ritenuta infondata: le scritture non depositate e la condotta di occultamento dimostrano il dolo specifico. L'attenuante per speciale tenuità è stata esclusa come manifestamente infondata alla luce della rilevanza economica (circa 231.000 euro e un'autovettura). Il motivo relativo alla circostanza indicata dall'art. 219 co.1 n.1 L.F. è inammissibile perché inedito in grado di appello; comunque la Corte ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui le plurime condotte di bancarotta mantengono autonomia e si unificano solo ai fini sanzionatori secondo la disciplina di cui all'art. 219. La determinazione della pena è stata ritenuta congrua e adeguatamente motivata; il ricorso è stato dunque rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 217 L.F.
Il ricorso chiedeva la derubricazione a bancarotta semplice per mera omissione delle scritture; la Corte ha escluso tale derubricazione ritenendo provato il dolo specifico di occultamento/sottrazione delle scritture per nascondere condotte distrattive
art. 219 L.F.
La norma disciplina il cumulo giuridico delle plurime condotte di bancarotta nel medesimo fallimento; la Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata secondo cui la pluralità di fatti non costituisce una circostanza aggravante autonoma ma una specifica disciplina della continuazione ai fini sanzionatori
art. 133 cod. pen.
Richiamato in tema di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione quando la pena concreta è stata fissata vicino al minimo edittale, non essendo necessaria motivazione particolarmente ampia
art. 81 cod. pen.
Richiamato implicitamente come riferimento alla disciplina ordinaria della continuazione, rispetto alla quale l'art. 219 L.F. detta una disciplina derogatoria per i reati fallimentari
Massime di principio
- La 'distrazione' di beni ai fini della bancarotta può sussistere anche quando il bene resti formalmente nella compagine societaria: rileva la perdita di disponibilità effettiva e l'impossibilità di recupero da parte della curatela.
- La qualifica di amministratore formale comporta, in assenza di prova di deleghe o di autorizzazioni a terzi, la responsabilità per prelievi societari ingiustificati; il difensore deve documentare l'esistenza di deleghe o l'assenza di potere materiale per scalfire tale presunzione.
- L'omessa tenuta o la mancata consegna delle scritture contabili può integrare bancarotta documentale fraudolenta quando emerga un interesse a occultare condotte distrattive: la mera cessazione d'attività non basta se sono emersi prelievi significativi.
- La speciale tenuità del danno è esclusa quando la perdita patrimoniale è rilevante (es. somme elevate o beni di valore); la sua invocazione richiede puntuale indicazione di elementi fattuali che dimostrino l'assorbibilità del danno.
- Le contestazioni sulle aggravanti basate sulla pluralità di fatti devono essere tempestivamente dedotte; la giurisprudenza di legittimità interpreta la pluralità come materia di cumulo giuridico piuttosto che come circostanza aggravante autonoma.
- Le impugnazioni sulla quantificazione della pena sono limitate: se la pena è stata fissata vicino al minimo edittale, la Corte non richiede ampia motivazione aggiuntiva; critiche generiche sull'eccessiva severità raramente sono accolte senza elementi specifici.
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