Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 685/2026 - Napoli, Sezione 1

per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di immatricolazione inviata dalla ricorrente nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, al fine di ottenere l’adozione di un provvedimento espresso, anche in via incidentale, del diritto all’immatricolazione della vettura di marca Ferrari, modello F488 GTB telaio -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202505323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio asseritamente serbato sull'istanza di nuova immatricolazione di una vettura Ferrari F488 GTB

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione della motorizzazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha agito ai sensi degli artt. 117 e 31 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di nuova immatricolazione presentata il 24 ottobre 2024 e l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere con un atto espresso, prospettando anche incidentalmente il diritto all'immatricolazione. La vicenda traeva origine dal sequestro delle targhe e della carta di circolazione della vettura, già coinvolta nel provvedimento di annullamento in autotutela di numerose targhe rilasciate impropriamente da un'agenzia cessata. La società sosteneva di avere presentato, tramite un'agenzia incaricata, una nuova istanza senza ricevere riscontro entro il termine di conclusione del procedimento, configurandosi così un silenzio-inadempimento. L'Amministrazione ha eccepito il difetto di interesse e di legittimazione della società, ritenendo eventualmente legittimata l'agenzia incaricata, nonché l'irricevibilità del ricorso per mancata individuazione del dies a quo e per il decorso del termine annuale previsto per l'azione avverso il silenzio.

La decisione

Il TAR ha prescisso dalle eccezioni preliminari di inammissibilità e irricevibilità, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha accertato che l'Amministrazione, con nota dell'11 luglio 2025, aveva riscontrato espressamente l'istanza, comunicando che la documentazione era stata prodotta in fotocopia nonostante le precedenti indicazioni sulle modalità di regolarizzazione e sulla necessità degli originali. La nota precisava che l'istanza restava in attesa delle integrazioni documentali e che, in mancanza, sarebbe stata definitivamente archiviata. Secondo il Collegio, tale comunicazione costituiva un provvedimento espresso di rigetto della richiesta di immatricolazione in assenza della documentazione originale, sicché non sussisteva più alcun silenzio-inadempimento. Il ricorso è stato quindi respinto. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento

    L'azione avverso il silenzio deve essere proposta finché perdura l'inadempimento e comunque entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; la questione è stata prospettata dall'Amministrazione ma non esaminata nel merito dal TAR.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    annullamento in autotutela

    La disposizione è richiamata con riferimento al precedente annullamento in autotutela di numerose targhe; tale vicenda costituisce il contesto fattuale della controversia, ma non è oggetto di esame decisorio nel presente giudizio.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio-inadempimento presuppone l'assenza di un provvedimento espresso sull'istanza dell'interessato; se l'Amministrazione riscontra l'istanza con una comunicazione espressa che rappresenta le ragioni ostative all'accoglimento e indica le integrazioni necessarie, non sussiste più il silenzio-inadempimento.
  • Una comunicazione amministrativa che, in relazione a un'istanza di immatricolazione, rilevi la mancanza della documentazione originale richiesta e preannunci l'archiviazione definitiva in caso di mancata integrazione può essere qualificata come riscontro espresso e rigetto della richiesta, escludendo l'obbligo di provvedere azionabile mediante il rito sul silenzio.

Come è indicizzato

MaterieMotorizzazione e veicoliTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e riparto
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.