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Sentenza

Sentenza n. 3002/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202308712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva respinto il ricorso contro la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'ingresso in un istituto penitenziario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'interessata, titolare di un accordo individuale per lo svolgimento del servizio infermieristico negli istituti penitenziari, aveva impugnato due provvedimenti del Direttore della Casa circondariale, con i quali prima era stata sospesa e poi le era stata revocata l'autorizzazione all'ingresso nell'istituto. Gli atti erano stati adottati dopo la trasmissione alla Procura della Repubblica di una notizia di reato relativa alla sottrazione di un referto medico dalla cartella sanitaria di un detenuto e alla presunta fornitura di dichiarazioni false o fuorvianti nel corso delle indagini. In appello ha dedotto: 1) erroneità della sentenza di primo grado, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, carenza e apparenza della motivazione, illegittimità della motivazione per relationem, travisamento dei fatti, illogicità e sproporzione, sostenendo che gli atti richiamati non erano stati messi a sua disposizione e che l'Amministrazione avrebbe agito sulla base di mere probabilità, senza accertamento concreto dei fatti; ha inoltre contestato la dilazione temporale tra adozione e notificazione dei provvedimenti e la mancata attivazione di un procedimento disciplinare da parte dell'ASL; 2) violazione dell'art. 654 c.p.p. e erroneità della sentenza per non avere attribuito rilevanza all'assoluzione penale intervenuta nel 2022.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sospensione e la revoca fossero state adottate dal Direttore dell'istituto nell'esercizio dell'ampia discrezionalità riconosciuta dall'art. 2 del d.P.R. n. 230/2000 per garantire ordine, disciplina e sicurezza penitenziaria. La denuncia per fatti gravi, connessi all'attività professionale dell'infermiera e potenzialmente idonei a compromettere la sicurezza dell'istituto, era sufficiente a fondare l'intervento, non risultando manifesta illogicità, erroneità, sproporzione o abnormità. La motivazione per relationem mediante richiamo alla comunicazione della notizia di reato è stata ritenuta adeguata; l'interessata avrebbe potuto acquisire ulteriori elementi attraverso la richiesta ex art. 335 c.p.p. Le tempistiche di adozione e notificazione sono state considerate circostanze estrinseche, inidonee a incidere sulla validità degli atti. È stata ritenuta irrilevante anche l'omessa iniziativa disciplinare dell'amministrazione sanitaria, appartenente all'autonoma sfera datoriale dell'ASL. Quanto all'assoluzione penale, il giudice ha osservato che essa era successiva agli atti impugnati e si fondava su un quadro probatorio ambiguo, senza attestare la completa estraneità dell'interessata ai fatti. Inoltre, l'Amministrazione disponeva di un autonomo margine di apprezzamento ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza penitenziaria, non vincolato dall'esito penale in assenza dell'accertamento dei medesimi fatti materiali. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.R. n. 230/2000

    l'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze

    Attribuisce al Direttore dell'istituto penitenziario un'ampia discrezionalità nella valutazione della rilevanza e della gravità di comportamenti anche solo potenzialmente idonei a compromettere ordine e sicurezza; il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta illogicità, erroneità, sproporzione o abnormità.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione per relationem è sufficiente quando richiama un atto esterno circostanziato, idoneo a rendere comprensibili i presupposti fattuali e la ragione della decisione amministrativa.

  • art. 335 c.p.p.

    L'interessato può utilizzare la richiesta di comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato per acquisire ulteriori elementi relativi ai fatti oggetto del procedimento penale richiamato dall'Amministrazione.

  • art. 354 c.p.p.

    la sentenza penale di assoluzione ha efficacia nel giudizio amministrativo in cui si controverta intorno a un interesse legittimo "il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale"

    L'efficacia extrapenale dell'assoluzione nel giudizio amministrativo presuppone l'accertamento dei medesimi fatti materiali; un'assoluzione fondata su un quadro probatorio ambiguo, che non attesti la completa estraneità dell'interessato, non impedisce all'Amministrazione di formulare una distinta valutazione preventiva di pericolosità per la sicurezza penitenziaria.

Massime di principio

  • Nell'esercizio dei poteri diretti a garantire l'ordine e la sicurezza di un istituto penitenziario, il Direttore può adottare misure limitative dell'accesso anche sulla base di fatti oggetto di denuncia penale, quando tali fatti siano concretamente e potenzialmente idonei a compromettere la sicurezza; il giudice amministrativo può sindacare la valutazione soltanto in presenza di manifesta illogicità, erroneità, sproporzione o abnormità.
  • La motivazione per relationem di un provvedimento limitativo dell'accesso a un istituto penitenziario è sufficiente quando richiama una comunicazione di notizia di reato circostanziata, dalla quale risultino i fatti contestati e la loro potenziale incidenza sull'ordine e sulla sicurezza.
  • L'Amministrazione penitenziaria può fondare una misura preventiva di sicurezza su una valutazione autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale, senza sostituirsi al giudice penale, purché non affermi necessariamente la colpevolezza dell'interessato e motivi sulla potenziale compromissione della sicurezza istituzionale.
  • L'efficacia dell'assoluzione penale nel giudizio amministrativo richiede che il riconoscimento della posizione soggettiva dipenda dall'accertamento degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale; tale efficacia non opera quando la pronuncia assolutoria lascia ambiguo il quadro probatorio e non accerta la completa estraneità dell'interessato ai fatti.
  • La mancata attivazione di un procedimento disciplinare da parte dell'amministrazione datrice di lavoro non incide, di per sé, sulla legittimità di un'autonoma misura di sicurezza adottata dall'Amministrazione penitenziaria per impedire l'accesso all'istituto.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaOrdine e sicurezza pubblicaMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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