Cassazione Penale, Sentenza n. 00850/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per conato estorsivo (capo A) e per porto/detenzione di ordigni esplosivi (capo B, episodio 20/09/2013), denunciando: illegittima composizione del collegio di primo grado per l'integrazione con un giudice onorario (violazione della disciplina introdotta dal d.lgs. 116/2017), vizi di motivazione e manifestata contraddittorietà nella valutazione delle prove (in particolare intercettazioni e dichiarazioni del collaboratore), errata qualificazione dell'aggravante "metodo mafioso" e mancato riconoscimento di circostanze attenuanti (per Romeo anche l'attenuante ex art. 5 l. 985/1967).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondato il profilo sulla nullità per composizione del collegio: risultati i procedimenti già con azione penale esercitata e dibattimento iniziato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 116/2017, si applica la disciplina transitoria (art. 30, comma 6 del d.lgs. 116/2017). Ha confermato la valutazione di merito sulla responsabilità basata su convergenza di indizi (intercettazioni, dichiarazioni del collaboratore, esame degli imputati) e sul riconoscimento dell'aggravante del "metodo" mafioso. Ha inoltre ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito, salvo manifesta illogicità, e ha giudicato ammissibili le differenze nel riconoscimento delle attenuanti tra coimputati se adeguatamente motivate. Ha infine condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. n. 116/2017
Per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale
Disciplina transitoria: se l'azione penale era stata esercitata alla data di entrata in vigore del decreto, i divieti di destinazione dei giudici onorari non si applicano; la Corte ha interpretato come criterio decisivo l'atto di esercizio dell'azione penale (esercizio già avvenuto) e non il successivo mutamento compositivo del collegio.
art. 12 d.lgs. n. 116/2017
Introduzione del divieto non derogabile di destinare giudici onorari ai collegi per specifici reati; la violazione configura nullità assoluta del procedimento salvo eccezioni transitorie previste dall'art. 30.
art. 33 cod. proc. pen.
Riflette la "capacità" del giudice; la modifica normativa influenza i requisiti di composizione del collegio e la legittimità dell'assegnazione del giudice onorario.
art. 179 cod. proc. pen.
Stabilisce la nullità assoluta per violazioni rilevanti della capacità del giudice; qui la Corte richiama che la violazione del divieto costituisce nullità insanabile se non operi la deroga transitoria.
art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Indica i casi di nullità; collegato alla valutazione della legittimità della composizione del collegio.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulle modalità e sulle censure ammissibili in cassazione; i ricorsi contestavano anche vizi processuali richiamati a norma di cassazione.
art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.
Legalmente menziona i reati esclusi dalla partecipazione dei giudici onorari; collegata alla fattispecie e alla disciplina speciale del d.lgs. 116/2017.
art. 5 legge n. 985/1967
Prevede una attenuante per la minore offensività di ordigni; la Corte ha ritenuto inapplicabile la diminuzione invocata dalla difesa per le bottiglie incendiarie esplose il 20/09/2013.
art. 616 cod. proc. pen.
Regola la condanna alle spese processuali in cassazione; la Corte ha imposto il pagamento delle spese ai ricorrenti.
Massime di principio
- Se l'azione penale è stata esercitata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 116/2017, opera la deroga transitoria dell'art. 30 e la successiva integrazione del collegio con giudice onorario non determina automaticamente la nullità del processo.
- La composizione del collegio è causa di nullità assoluta solo quando venga violato il divieto senza che operi una previsione transitoria; va quindi sempre verificata la tempestività dell'atto di esercizio dell'azione penale rispetto alla riforma.
- In cassazione la sindacabilità della valutazione probatoria è molto limitata: non si reinstruisce il giudizio di merito, salvo che emerga manifesta illogicità, travisamento o omesso esame di elementi decisivi previamente indicati in appello.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche sulla base di espressioni o riferimenti apparentemente neutri, se interpretati nel contesto come espressione di controllo territoriale e con funzione intimidatoria.
- Differenze nel riconoscimento di circostanze attenuanti fra concorrenti nello stesso reato sono ammissibili se il giudice del merito fornisce motivazione logica e riferita alla diversa personalità o al diverso ruolo nella fattispecie.
- Le intercettazioni e le conversazioni sono valutate dal giudice di merito secondo il loro coefficiente indiziante; la Corte di legittimità interviene solo in presenza di manifesta illogicità o valutazioni irragionevoli.
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