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Legge

L.R. Puglia 9/2025

Disciplina dell’oleoturismo e disposizioni diverse

Normativa regionaleL.R. Puglia 9/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale pugliese disciplina l’oleoturismo: definizioni, soggetti abilitati, presentazione della SCIA al SUAP, requisiti professionali e morali, modello unico regionale e coordinamento con agriturismo e masserie didattiche. Si applica solo in Puglia ed è vigente dal 10 giugno 2025.

Disciplina dell’oleoturismo in Puglia

Disciplina dell’oleoturismo in Puglia

La legge regionale disciplina l’oleoturismo nel territorio della Puglia, in coerenza con la normativa statale e con le linee guida ministeriali richiamate. L’obiettivo è valorizzare la cultura dell’olio e delle produzioni olivicole, favorendo forme di turismo rurale e nuove opportunità di integrazione del reddito per le imprese agricole.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione sostiene l’agricoltura anche attraverso la promozione dell’oleoturismo come forma di turismo rurale e di offerta turistica integrata basata sulla cultura rurale. La disciplina riguarda le attività svolte nei luoghi di produzione o trasformazione e si applica nel rispetto della normativa statale che ha esteso all’oleoturismo le regole dell’enoturismo, nonché delle linee guida ministeriali sui requisiti e sugli standard minimi di qualità.

Definizione di oleoturismo e attività ricomprese

Per oleoturismo si intendono le attività turistiche orientate alla conoscenza dell’olio d’oliva svolte nel luogo di produzione, comprese:

  • visite nei luoghi di coltura, produzione o esposizione degli strumenti per la coltivazione dell’ulivo;
  • degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali, anche in abbinamento ad alimenti;
  • iniziative didattiche e ricreative nei luoghi di coltivazione e produzione.

Sono considerate attività oleoturistiche, se svolte nei luoghi di produzione o trasformazione:

  • attività formative, informative, culturali e ricreative sulle produzioni olivicole del territorio e sulla conoscenza dell’olio, con particolare attenzione alle DOP e IGP dell’areale interessato;
  • visite guidate ai frantoi, agli oliveti aziendali, ai luoghi di esposizione degli strumenti di coltivazione e produzione, nonché attività di conoscenza della storia, della pratica olivicola e della cultura dell’olio;
  • degustazione e connessa commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti.

Soggetti che possono svolgere l’attività

Possono esercitare oleoturismo:

  • imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgono olivicoltura, anche quando trasformano in proprio o tramite terzi il proprio prodotto;
  • oleifici sociali cooperativi e loro consorzi;
  • comitati di gestione delle Strade del vino e dell’olio extravergine di oliva o delle Strade dell’olio extravergine di oliva riconosciute;
  • consorzi di tutela degli oli extravergini di oliva DOP e IGP riconosciuti;
  • frantoi che trasformano e commercializzano prodotti olivicoli, anche acquisendo materia prima da terzi regolarmente iscritti al registro imprese;
  • musei dell’olio e oleoteche, con collezioni permanenti o spazi espositivi, didattico-ricreativi o di degustazione dedicati alla storia e valorizzazione dell’olivicoltura e dell’olio extravergine, purché in possesso dei requisiti di legge e delle norme attuative.

Procedura di avvio: SCIA e SUAP

L’attività è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si intende svolgere l’oleoturismo. La Giunta regionale approva un modello unificato di SCIA e di comunicazione di cessazione, da rendere disponibile in formato telematico sul sito istituzionale e attraverso i canali SUAP. Dal momento della pubblicazione del modello sul portale regionale, l’uso di tale modulo diventa obbligatorio per tutti i soggetti interessati.

Coordinamento con agriturismo e masserie didattiche

Le aziende agricole che svolgono già attività di masseria didattica o agriturismo e avviano anche l’oleoturismo continuano ad applicare le rispettive discipline regionali di settore. Le aziende agrituristiche e le masserie didattiche riconosciute possono integrare la propria SCIA secondo la normativa di riferimento.

Natura dell’attività per l’imprenditore agricolo

Quando è svolta dall’imprenditore agricolo in forma singola o associata, l’attività oleoturistica è qualificata come attività agricola connessa ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.

Requisiti professionali e morali

Per svolgere l’oleoturismo deve essere assicurata la presenza di personale addetto con adeguata competenza e formazione, con particolare attenzione alle caratteristiche del territorio. Il personale può essere individuato tra titolare, legale rappresentante, amministratore delegato, familiari coadiuvanti, dipendenti e collaboratori esterni, purché in possesso di almeno uno dei requisiti richiesti, tra cui:

  • qualifica di imprenditore agricolo professionale con adeguata competenza/formazione nel settore olivicolo-oleario oppure titolo di studio agrario o inerente alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico;
  • titolo di responsabile tecnico dell’impresa olearia (mastro oleario) o di tecnico della gestione del frantoio con corso di formazione e attestato di frequenza;
  • iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini;
  • attestato di frequenza con profitto del corso di tecnico assaggiatore di olio di oliva di secondo livello autorizzato dalla Regione Puglia;
  • esperienza lavorativa almeno triennale presso imprese olivicole-olearie, anche non continuativa, documentata;
  • attestato di frequenza con profitto di un corso riconosciuto e autorizzato dalla Regione Puglia su attività olivicola/olearia, marketing dell’olio o management del settore, di durata minima 60 ore;
  • master universitario di primo o secondo livello o master su olivicoltura, elaiotecnica, marketing dell’olio o management del settore.

Sono inoltre richiesti i requisiti morali previsti per l’imprenditore agricolo dalla normativa statale e quelli antimafia di cui al codice delle leggi antimafia.

Norma abrogata

È indicata come abrogata la lettera relativa all’“attestato di qualifica professionale da sommelier dell’olio”, per effetto della successiva legge regionale n. 15 del 2025. Questa previsione non rileva quindi più tra i requisiti utili per l’accesso all’attività.

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