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Legge

L.R. Puglia 7/2025

Disciplina regionale dell’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse

Normativa regionaleL.R. Puglia 7/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Puglia la ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee e la derivazione e utilizzazione delle acque superficiali, fissando competenze, definizioni, usi soggetti a concessione e limiti per piccole/grandi derivazioni. Prevede deroghe per alcuni usi a bassa portata/volume e coordina la materia con normativa statale e piano di tutela delle acque.

Disciplina regionale dell’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee in Puglia

Disciplina regionale dell’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee in Puglia

La legge definisce il quadro regionale per la ricerca, l’estrazione e l’uso delle acque sotterranee, nonché per la derivazione e l’utilizzo delle acque superficiali nel territorio della Regione Puglia. La disciplina opera nel rispetto della tutela ambientale, della salute e dell’iniziativa economica privata, in coordinamento con la normativa statale e con il Piano di tutela delle acque regionale.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento riguarda tutte le acque sotterranee e superficiali pubbliche, salvo quelle disciplinate da leggi speciali. La Regione esercita funzioni di programmazione, pianificazione, indirizzo e controllo in materia di risorse idriche e gestione delle acque pubbliche, con particolare riguardo a tutela dei sistemi idrici, disciplina delle derivazioni e determinazione dei canoni concessori.

Riparto delle competenze amministrative

Le competenze autorizzative sono distribuite tra amministrazioni provinciali e Regione in base alla dimensione della derivazione.

  • La Città Metropolitana di Bari e le Province competenti per territorio sono, in via generale, competenti per le piccole derivazioni, comprese le licenze di attingimento e le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico.
  • La Regione Puglia è competente per le grandi derivazioni e per specifiche derivazioni di interesse pubblico, in particolare quelle destinate al consumo umano potabile erogate a terzi tramite acquedotti di pubblico interesse e quelle per uso irriguo erogate dagli enti irrigui pubblici. È inoltre prevista la possibilità, per i soggetti che esercitano attività agricola, di presentare l’istanza tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola, ferma restando la competenza delle amministrazioni nei procedimenti autorizzativi.

Definizioni rilevanti

La legge chiarisce numerosi concetti tecnici utili per l’applicazione del regime concessorio.

  • Sono definite le acque superficiali, i corpi idrici superficiali, le acque sotterranee e le sorgenti.
  • Sono individuate le grandi derivazioni in base a soglie di portata o potenza, differenziate per tipo di uso.
  • Le piccole derivazioni sono quelle che restano entro tali limiti.
  • Sono disciplinate anche le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, con specifici limiti tecnici di potenza e profondità.
  • È definito l’attingimento come derivazione di acque superficiali con pompe mobili o semifisse, entro 100 litri/secondo.
  • Sono inoltre definiti enti irrigui pubblici, canale principale, opere di captazione di pubblico interesse per consumo umano, e Zone Vulnerabili ai Nitrati.

Usi delle acque soggetti a concessione

La legge assoggetta a concessione molteplici utilizzazioni delle acque pubbliche, tra cui consumo umano potabile, uso irriguo, bonificazione per colmata, uso idroelettrico, sollevamento a scopo di riqualificazione energetica, uso industriale, acquacoltura, uso zootecnico, usi igienico-sanitari, antincendio, autolavaggio, irrigazione del verde pubblico e privato, uso locale di calore geotermico, usi pubblici e usi diversi. Per ciascuna categoria la norma fornisce la relativa nozione, precisando i casi in cui l’acqua è destinata a terzi, a impianti produttivi, a servizi pubblici o ad attività non riconducibili alle altre categorie. Per gli usi diversi è richiesto che l’istanza e il titolo concessorio descrivano espressamente e in modo dettagliato l’uso e le finalità.

Limiti, deroghe e condizioni per piccoli prelievi

Per alcune derivazioni sotterranee la legge consente, in deroga alla verifica di compatibilità con il Piano di tutela delle acque regionale, l’autorizzazione alla ricerca e la successiva concessione quando l’acqua è destinata a consumo umano potabile per autoconsumo, antincendio, uso igienico-sanitario, irrigazione del verde pubblico o usi pubblici. La deroga opera solo se:

  • la portata massima non supera 1,00 litro/secondo;
  • il volume annuo non eccede 1.000 metri cubi;
  • non ricorrono specifiche localizzazioni vietate. La deroga non si applica se la derivazione è:
  • nella zona di rispetto delle opere di captazione di pubblico interesse per consumo umano potabile, definita con criterio idrogeologico o, in mancanza, con raggio di 200 metri dal punto di captazione;
  • a distanza pari o inferiore a 100 metri dal tracciato del canale principale. In caso di uso plurimo, i limiti di portata e volume si riferiscono alla complessiva utilizzazione.

Regole per l’uso dell’acqua pubblica e accesso alle opere

La concessione, o la presa d’atto per uso domestico delle acque pubbliche, non comporta un diritto esclusivo sull’acqua o sulle strutture di derivazione. Le strutture devono essere rese disponibili alla pubblica amministrazione, se necessario, per il monitoraggio dei corpi idrici o per l’uso in emergenze idriche. Le strutture di derivazione e le relative pertinenze devono inoltre essere accessibili agli ufficiali di polizia giudiziaria nominati dalle amministrazioni competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dal codice di procedura penale.

Uso delle risorse e siccità

Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti della disponibilità delle risorse idriche e purché non ne pregiudichino la qualità. Nei periodi di siccità o comunque di scarsità idrica, quando si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, si applica la disciplina statale richiamata dall’articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 152/2006.

Osservazioni sull’attualità della disciplina

L’atto risulta ancora vigente e non emerge, dal testo fornito, una causa di abrogazione o un limite temporale di efficacia che lo renda ormai privo di utilità applicativa.

Testo integrale

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