R.R. Puglia 3/2025
Modifica Regolamento Regionale 14/2009 (PET) - art. 4 – terzo capoverso (Definizione del fabbisogno) e modifica del Regolamento n. 8/2024)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale pugliese aggiorna il fabbisogno di apparecchiature PET per compatibilità e accreditamento, prevedendo 1 PET per le strutture ospedaliere con Medicina Nucleare e 2 PET per gli IRCCS pubblici o privati accreditati con riconoscimento oncologico, con seconda PET solo oltre 1.000 prestazioni annue. Inoltre inserisce il Servizio di Medicina nucleare presso l’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari nella tabella dei posti letto/servizi del RR n. 8/2024. Vigente dal 30/05/2025.
Modifica dei criteri di fabbisogno PET e aggiornamento della rete del Servizio di Medicina Nucleare in Puglia
Modifica dei criteri di fabbisogno per le PET e aggiornamento del Servizio di Medicina Nucleare in Puglia
Il regolamento interviene sulla disciplina regionale pugliese relativa alle PET e sulla programmazione dei servizi sanitari, aggiornando i requisiti per la verifica di compatibilità e per l’accreditamento istituzionale. L’ambito di applicazione è limitato al territorio della Regione Puglia.
Fabbisogno regionale di prestazioni PET
Viene sostituito il terzo capoverso dell’art. 4 del R.R. n. 14/2009, ridefinendo il fabbisogno regionale di apparecchiature PET da attribuire o installare.
La previsione distingue tra due categorie di strutture:
- strutture ospedaliere pubbliche e private in cui sia previsto il Servizio di Medicina Nucleare secondo la programmazione ospedaliera regionale vigente: è prevista n. 1 PET;
- IRCCS pubblici o privati accreditati in cui sia previsto il Servizio di Medicina Nucleare e il cui carattere scientifico sia stato riconosciuto dal Ministero della Salute nella disciplina “oncologia”: sono previste n. 2 PET.
Per le strutture ospedaliere, l’installazione è subordinata al fatto che la struttura sia in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio per l’attività specialistica ambulatoriale di medicina nucleare, oppure che siano state ottenute prima l’autorizzazione alla realizzazione e poi quella all’esercizio.
Per gli IRCCS, l’installazione della seconda PET è consentita solo se, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza, risulti un volume di prestazioni superiore a 1.000 prestazioni annue.
Integrazione della programmazione regionale dei servizi
Il regolamento modifica anche il R.R. n. 8/2024. Nell’Allegato 1, Tabella 1, relativa alla “Distribuzione posti letto ex D.M. n. 7/2025”, tra i servizi senza posti letto viene istituito, presso l’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari, il Servizio di Medicina nucleare.
Decorrenza ed efficacia
Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è vigente dal 30/05/2025. Non contiene termini temporali di applicazione limitata ulteriori rispetto alla sua vigenza ordinaria.
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