L.R. Puglia 11/2025
Disposizioni in materia di promozione dell’attività degli enti di Terzo settore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 11/2025 riconosce e sostiene il ruolo degli ETS, disciplina il loro coinvolgimento nella programmazione e nell’amministrazione condivisa con la Regione e gli enti locali, e prevede principi, linee guida e forme di sostegno. È vigente dal 14/07/2025 e opera nel territorio pugliese.
Promozione dell’attività degli enti di Terzo settore in Regione Puglia
Promozione dell’attività degli enti di Terzo settore in Puglia
La legge regionale disciplina, per la Regione Puglia, il rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore (ETS), in coerenza con il Codice del Terzo settore e con la disciplina sull’impresa sociale. L’obiettivo è favorire partecipazione, collaborazione istituzionale, amministrazione condivisa e forme di sostegno agli ETS nelle materie di competenza regionale.
Finalità generali e ruolo degli ETS
La Regione riconosce agli ETS una funzione di interesse pubblico, in quanto espressione dei doveri di solidarietà e soggetti capaci di concorrere alla realizzazione di attività di interesse generale senza fini di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La collaborazione con gli ETS è valorizzata come strumento di sussidiarietà orizzontale e di co-costruzione delle politiche pubbliche.
Principi ispiratori della disciplina
Nel programmare, indirizzare e coordinare le proprie attività, la Regione promuove l’osservanza di alcuni principi chiave: amministrazione condivisa, valorizzazione del volontariato, cultura del dono e della raccolta fondi per attività di interesse generale, semplificazione degli oneri amministrativi per gli ETS iscritti al RUNTS, innovazione sociale e amministrativa, condivisione e riuso dei dati, riduzione del divario digitale e integrazione delle politiche pubbliche.
Ambito di applicazione soggettivo
La legge si applica alla Regione Puglia, alle agenzie e agli enti strumentali regionali, nonché alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. Si applica inoltre agli enti locali, singoli o associati, quando esercitano funzioni nelle materie di competenza regionale, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e regolamentare.
Contenuti della disciplina
La legge:
- individua i principi comuni nei rapporti tra ETS ed enti pubblici operanti nella Regione;
- disciplina il coinvolgimento attivo degli ETS nelle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento;
- regola forme e modalità di realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento rivolti a bisogni espressi dalle comunità;
- prevede forme specifiche di sostegno agli ETS;
- disciplina la rappresentanza degli ETS. Resta ferma la normativa statale e regionale sulla partecipazione di cittadini, gruppi informali e altri soggetti non qualificabili come ETS.
Aree di intervento privilegiate
La Regione favorisce il coinvolgimento degli ETS, in particolare, per:
- contrasto alla violenza di genere e sostegno ai centri antiviolenza ETS;
- promozione della parità e contrasto alle discriminazioni;
- attività extrascolastiche e socioeducative contro la povertà educativa e a sostegno di giovani e famiglie;
- trasparenza, rendicontazione e valutazione degli impatti;
- finanza a impatto sociale e amministrazione condivisa;
- chiarimento tra lavoro dipendente e volontariato nel Terzo settore;
- inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disabilità;
- educazione, istruzione e formazione professionale;
- attuazione e diffusione dell’Agenda 2030.
Linee guida, formazione e supporto applicativo
La Regione deve approvare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore, linee guida per supportare l’applicazione della legge. Le linee guida riguardano anche i procedimenti di amministrazione condivisa del Titolo II, l’uso della valutazione di impatto sociale e la valorizzazione dei beni pubblici per attività di interesse generale. Sono previste anche attività di formazione e supporto.
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