Cassazione Penale, Ordinanza n. 24898/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha censurato la sentenza di merito deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione e per il reato di violazione di domicilio. Dal testo emerge che la difesa si è sostanzialmente limitata a riproporre una diversa lettura delle dichiarazioni della persona offesa, sostenendo che, se correttamente interpretate, tali dichiarazioni avrebbero dovuto condurre all'esclusione della responsabilità dell'imputato. La Corte rileva però che le doglianze non indicano in modo specifico gli elementi posti a base delle censure e si risolvono in deduzioni di merito, non proponibili in cassazione quando la motivazione della sentenza impugnata sia adeguata, logica, non contraddittoria e conforme alle emergenze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generiche e indeterminate le censure formulate ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non consentivano di individuare con precisione i rilievi mossi alla decisione impugnata. Ha inoltre osservato che le critiche si traducevano in una mera rivalutazione del compendio dichiarativo della persona offesa, attività preclusa in sede di legittimità in presenza di una motivazione giudicata corretta e completa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
indicato come norma incriminatrice del reato oggetto di contestazione; la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 614, comma 3, c.p.
richiamato come ulteriore norma contestata insieme all'estorsione; anche su questo profilo le doglianze sono ritenute generiche e di merito.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiede specificità dei motivi di impugnazione; la mancanza di indicazione degli elementi su cui si fondano le censure rende il ricorso generico e indeterminato.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali: è inammissibile se si limita a contestazioni generiche o indeterminate che non consentano di comprendere esattamente le ragioni di critica alla decisione impugnata.
- Non è deducibile in cassazione una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, specie delle dichiarazioni della persona offesa, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione logica, coerente, non contraddittoria e aderente alle risultanze processuali.
- La censura di violazione di legge o di vizio di motivazione non può tradursi nella mera esposizione di una differente lettura delle prove senza confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24307/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24308/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24309/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24310/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24311/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24312/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →