Cassazione Civile, Ordinanza n. 27789/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto un immobile di proprietà dei coniugi della parte dante causa della resistente. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha qualificato il negozio come vitalizio alimentare e, ritenendo sussistente un grave inadempimento della beneficiaria delle prestazioni, ha dichiarato la risoluzione del contratto con ordine di restituzione del bene. L'erede della parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 793 e 1362 ss. c.c. e dell'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente interpretato il contratto come vitalizio alimentare, mentre esso andava qualificato come donazione modale, valorizzandone la natura di atto di liberalità pur con obblighi periodici a carico del donatario. L'intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura investisse l'interpretazione del contratto, attività riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c.; nel caso concreto, però, la ricorrente si è limitata ad affermare in modo generico la violazione di tali criteri senza sviluppare specificamente il motivo e senza trascrivere le clausole negoziali rilevanti. Non è stata disposta la liquidazione delle spese, poiché l'intimato non si è difeso. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 793 c.c.
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere che il negozio dovesse essere qualificato come donazione modale anziché come vitalizio alimentare.
artt. 1362 ss. c.c.
I criteri ermeneutici contrattuali sono il parametro necessario per censurare in cassazione l'interpretazione data dal giudice di merito; la loro deduzione richiede specificità nella motivazione del ricorso.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stato invocato come vizio di legittimità per violazione di legge in relazione all'interpretazione e qualificazione del contratto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo mediante una deduzione puntuale della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.
- Non è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso, un richiamo generico agli artt. 1362 ss. c.c. occorrendo specificare in che modo il giudice di merito avrebbe violato ciascun criterio invocato.
- Chi contesta la qualificazione giuridica di un negozio deve trascrivere o comunque indicare con precisione le clausole rilevanti, affinché sia possibile il controllo di legittimità senza una nuova valutazione del merito.
- La mancata specificazione del percorso argomentativo che evidenzi l'errore interpretativo rende il motivo inammissibile, poiché trasforma la censura in una richiesta di rivalutazione del fatto riservata al giudice di merito.
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