Cassazione Civile, Ordinanza n. 23782/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società che svolge attività di ristorazione e due soci avevano impugnato davanti al giudice tributario tre avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2006, con i quali l'Ufficio aveva contestato un maggior reddito sociale e le correlate maggiori imposte, interessi e sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto. In appello l'Ufficio aveva censurato la decisione, ma la CTR aveva rigettato l'appello ritenendo preliminarmente nullo l'atto di gravame perché sottoscritto da un soggetto privo della necessaria qualifica dirigenziale, richiamando anche la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sul contenzioso tributario e sulla rappresentanza in giudizio dell'ufficio, sostenendo che la pronuncia della Corte costituzionale riguarda gli atti impositivi e non gli atti processuali, e che l'appello era validamente sottoscritto da un soggetto che impersonava l'ufficio periferico dell'Agenzia.
La decisione
La Corte ha dichiarato la parziale estinzione del giudizio limitatamente alla posizione di uno dei contribuenti, per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell'art. 5 l. n. 130 del 2022. Per il resto ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame anche sulle spese. La Corte ha ritenuto errata la tesi della CTR sulla nullità dell'appello: la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012 non incide sulla validità degli atti processuali dell'ufficio, poiché per la rappresentanza processuale dell'articolazione periferica dell'Agenzia è sufficiente che il sottoscrittore sia effettivamente preposto alla struttura competente o all'ufficio legale, a prescindere dalla qualifica dirigenziale.
Norme richiamate
artt. 10 e 11, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
conferiscono all'ufficio dell'Agenzia delle entrate la capacità di stare in giudizio e la qualità di parte processuale; la rappresentanza può essere esercitata dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, con delega generale in via organizzativa
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
riguarda la sottoscrizione degli avvisi di accertamento; la disciplina sulla validità degli atti impositivi non è automaticamente trasponibile agli atti processuali
art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato nel motivo di ricorso, ma ritenuto non decisivo rispetto alla questione della validità dell'appello tributario
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo, in relazione all'appello nel processo tributario e alla sua proposizione da parte dell'ufficio
art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo, quale norma del rito tributario sulla proposizione dell'impugnazione
art. 8, comma 24, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44
la sua illegittimità costituzionale non travolge la validità degli atti processuali sottoscritti da funzionari effettivamente preposti all'ufficio
artt. 3, 51 e 97 Cost.
sono i parametri costituzionali su cui si è fondata la declaratoria di illegittimità dell'art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012
art. 23-quater d.l. 6 luglio 2012, n. 95
richiamato nel motivo di ricorso senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma nel dispositivo decisorio
art. 5 l. n. 130 del 2022
ha consentito la definizione agevolata della posizione di uno dei contribuenti, con conseguente parziale estinzione del giudizio
art. 360, n. 4, c.p.c.
costituisce il vizio di legittimità dedotto con il motivo di ricorso
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la disciplina sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento non si estende automaticamente agli atti processuali di appello dell'ufficio: la validità dell'impugnazione va valutata secondo le regole sulla rappresentanza processuale dell'ente.
- Per gli atti processuali dell'Agenzia delle entrate è sufficiente, ai fini della legittima sottoscrizione, che il firmatario sia effettivamente inserito nell'organigramma nella posizione di direzione o di preposizione all'ufficio competente, senza che sia necessaria la qualifica dirigenziale in senso formale.
- La declaratoria di incostituzionalità delle norme che consentivano il conferimento illegittimo di incarichi dirigenziali non travolge, di per sé, gli atti processuali già sottoscritti dai funzionari preposti agli uffici, quando la capacità processuale discenda dalle norme sul contenzioso tributario e dall'assetto organizzativo dell'ente.
- Nel processo tributario, la provenienza dell'atto di appello dall'ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate si presume, salvo che sia eccepita e provata l'usurpazione del potere o la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23682/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23683/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23684/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23687/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23688/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23694/2024 del 04/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →