Cassazione Penale, Sentenza n. 12732/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Si deduceva: carenza o manifesta illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria in ordine all'associazione a delinquere e all'autoriciclaggio; errore formale circa l'attribuzione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (contestata essere un "copia e incolla"); mancata necessità della misura carceraria in assenza di rischio di inquinamento probatorio e reiterazione del reato, con proposta in alternativa di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico). La difesa ha sostenuto che l'apporto del Barbarino fosse limitato a una singola operazione legata al subentro nella locazione del deposito di Ceprano e che la ricezione di somme in contanti non integrasse l'autoriciclaggio laddove non ci sia prova di reinvestimento
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e reiterazione delle doglianze già decise dal giudice del riesame. Ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata la valutazione del Tribunale del riesame sulla sussistenza di gravi indizi sia per l'associazione a delinquere che per l'autoriciclaggio, nonché sulle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e rischio di reiterazione). Ha respinto l'eccezione circa l'errata attribuzione dell'aggravante: l'aggravante era richiamata nell'imputazione ma non contestata a carico del Barbarino. Ha respinto le censure sull'autoriciclaggio ritenendo che gli elementi indiziari (intercettazioni, file excel, registrazioni di "storni" in contanti e ruolo operativo) fossero idonei nella fase cautelare a sostenere la contestazione. Ha inoltre ritenuto insufficienti le ragioni a favore di misure meno afflittive, ritenendo che la peculiare capacità organizzativa e comunicativa dell'indagato rendessero inefficaci vincoli meno gravosi. Dichiarato il ricorso inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende; disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che regola il ricorso al Tribunale del riesame contro le misure cautelari; qui richiamata per l'avvenuto esame dell'ordinanza dal Tribunale del riesame
art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen.
Fondamenti normativi delle esigenze cautelari invocate: lett. a) per il pericolo di inquinamento probatorio; lett. c) per il pericolo di reiterazione del reato; la Corte ritiene correttamente motivate tali esigenze sulla base degli elementi indiziari
art. 648-ter.1 cod. pen.
Fattispecie di autoriciclaggio: la Corte ammette che in fase cautelare è sufficiente una qualificata probabilità circa il reinvestimento o l'uso di proventi illeciti idoneo a ostacolare gli accertamenti, e ritiene sussistenti indizi in tal senso
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per metodo mafioso: la Corte chiarisce che, pur essendo richiamata nell'impugnata ordinanza nell'ambito dell'imputazione associativa, non è stata contestata a carico del Barbarino e dunque non ha inciso sulla motivazione delle esigenze cautelari nei suoi confronti
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai motivi di inammissibilità del ricorso di cassazione per mancata specificità e per mera riproposizione di censure già decise dal giudice di merito
art. 275-bis cod. proc. pen.
Norma relativa ai sistemi elettronici di controllo a distanza (braccialetto elettronico): la Corte osserva che l'eventuale impiego di tali strumenti è escluso se il giudice del riesame ritiene implicitamente che gli arresti domiciliari siano comunque inidonei a contenere il pericolo
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione della condanna alle spese e all'ammenda in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso: applicata dalla Corte
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma che prescrive la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; disposta dalla Corte poiché la decisione non comporta rimessione in libertà
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre in termini generici le stesse censure già esaminate e respinte dal giudice del merito; è necessario proporre motivi nuovi e specifici.
- In materia cautelare, la valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari è operata sul materiale disponibile in fase investigativa; anche una partecipazione ad un singolo episodio può essere elemento indiziante rilevante se dimostra un ruolo significativo nell'organizzazione.
- Per il reato di autoriciclaggio non è sempre necessario dimostrare in fase cautelare l'assoluto annullamento della tracciabilità delle somme: è sufficiente una qualifica di probabilità che le somme siano state reimpiegate o comunque impiegate in modo idoneo a ostacolare gli accertamenti.
- Il pericolo di inquinamento probatorio va valutato non solo con riferimento alle prove già acquisite, ma anche alle ulteriori indagini da svolgere (accertamenti contabili, bancari, amministrativi); la soluzione cautelare può essere ritenuta necessaria per preservare l'efficacia di tali accertamenti.
- La proposta di misure meno afflittive (arresti domiciliari o controllo elettronico) può essere respinta quando il ruolo operativo, la rete di contatti e la capacità del soggetto di eludere i controlli (es. uso di utenze multiple o prestanome) rendano tali misure inefficaci a prevenire la reiterazione o l'inquinamento probatorio.
- Per contestare efficacemente una custodia cautelare occorre fornire argomentazioni concrete e specifiche sull'assenza dei presupposti (ad es. dimostrare l'irrilevanza degli elementi indiziari, l'impossibilità di inquinamento o l'assenza di attualità del rischio di reiterazione), non semplici deduzioni generiche.
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