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Sentenza

Sentenza n. 331/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 64/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 807/2024 del Tribunale di Cuneo Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.02.2025, notificata il 12.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro € 500,00 per CAVALLERA FLAVIO ed € 500,00 per COMETTO ALESSANDRO quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202502845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di 500 euro sulla Carta elettronica del docente in favore di ciascun ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare 500 euro sulla Carta elettronica del docente in favore di ciascuno di essi. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha corrisposto quanto dovuto a uno dei ricorrenti, Flavio Cavallera, mentre non ha ancora adempiuto nei confronti dell'altro, Alessandro Cometto. I ricorrenti hanno quindi insistito per l'accoglimento della domanda limitatamente alla posizione di quest'ultimo e hanno chiesto la rifusione delle spese per entrambi, anche in applicazione della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti del ricorrente che aveva ricevuto le somme dovute, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alla posizione dell'altro ricorrente, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di accreditare le somme liquidate dal giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia successiva, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato entro sessanta giorni dall'inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. Le spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, e il contributo unificato sono stati posti a carico dell'Amministrazione, poiché l'adempimento era intervenuto solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso. È stata inoltre disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario e la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza volta a ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene il soddisfacimento della pretesa azionata; la disposizione è stata applicata alla posizione del ricorrente integralmente soddisfatto.

  • art. 93 c.p.c.

    È stato richiamato per disporre la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'Amministrazione intervenuto nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione del ricorrente la cui pretesa sia stata integralmente soddisfatta.
  • Quando il giudicato non è stato integralmente eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L'adempimento solo parziale e successivo alla proposizione del ricorso giustifica la condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, anche con riferimento alla posizione per la quale il giudizio è divenuto improcedibile per sopravvenuto soddisfacimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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