Cassazione Penale, Ordinanza n. 17912/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Dal testo emerge che i motivi erano tre e riguardavano: l'imputabilità, il dolo e il diniego della pena sostitutiva. La Corte di cassazione li ha qualificati come generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomenti giuridici ritenuti corretti, anche alla luce della doppia conforme di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i tre motivi erano generici e sostanzialmente reiterativi di questioni già vagliate e respinte sia in appello sia in primo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fossero ragioni per ritenere il ricorso proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando la giurisprudenza costituzionale indicata nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non ricorra l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende non può essere applicata se il ricorrente ha proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo generico censure già dedotte e puntualmente disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- In presenza di "doppia conforme", la riproposizione di questioni già esaminate in primo e secondo grado non è sufficiente a integrare un valido motivo di ricorso se manca un'autonoma critica alle ragioni della decisione di appello.
- La deduzione di questioni relative a imputabilità, dolo o trattamento sanzionatorio deve contenere un effettivo confronto con gli argomenti della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è meramente assertivo e non scrutinabile nel merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo il caso in cui risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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