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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40150/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Gli eredi di un soggetto che aveva acquistato un immobile hanno impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Ufficio aveva rideterminato il valore dichiarato nell'atto di trasferimento immobiliare, elevandolo da euro 93.000,00 a euro 456.920,00 sulla base della ritenuta natura edificatoria dell'area e di criteri estimativi fondati su stime OMI, listini camerali e ipotesi di fabbricato insistente sul terreno. In appello la CTR ha accolto il gravame dell'Agenzia ritenendo decisiva la circostanza che la variante urbanistica fosse stata solo adottata e non approvata. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia e violazione delle norme processuali per non avere la CTR esaminato l'eccezione di giudicato esterno formatosi in altro giudizio tra l'Agenzia e un coobbligato solidale, relativo al medesimo avviso; 2) violazione della disciplina sul valore edificabile dei terreni, sostenendo che rileva l'adozione dello strumento urbanistico generale, non la sua approvazione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la perizia di parte che escludeva la natura edificabile del bene; 4) violazione delle norme sull'accertamento del valore e dell'onere probatorio, per avere l'Ufficio e la CTR utilizzato una metodologia estimativa ritenuta illegittima e non coerente con i criteri normativi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato l'omesso esame del giudicato esterno favorevole intervenuto tra l'Agenzia e un altro coobbligato solidale, giudicato che riguardava il medesimo atto impositivo e una questione comune. Ha affermato che, in materia di solidarietà tributaria e di imposta di registro, il coobbligato può giovarsi del giudicato favorevole formatosi nei confronti di altro debitore, purché l'eccezione sia tempestivamente proposta e non vi sia un giudicato contrario già formatosi sulla sua posizione. La CTR, avendo deciso nel merito senza considerare tale giudicato, è stata cassata. La Corte, ritenendo la questione definita dal giudicato esterno, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso dei contribuenti. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della denunciata omessa pronuncia.

  • art. 62 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nei motivi di ricorso come norma processuale del giudizio tributario.

  • art. 1306 c.c.

    Consente al condebitore solidale di opporre il giudicato favorevole formatosi tra creditore e altro condebitore, se tempestivamente eccepito e in assenza di ragioni personali o di giudicato contrario sulla propria posizione.

  • art. 36 comma 2 d.l. 223/2006

    Invocato dai ricorrenti per sostenere che l'edificabilità del terreno va valutata in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nei motivi in relazione alla corretta determinazione della base imponibile e alla capacità contributiva.

  • art. 51 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato dai ricorrenti sulle regole di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 52 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato dai ricorrenti sui criteri di accertamento del valore.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio in tema di valore del bene.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare l'uso di presunzioni nella stima dell'Ufficio.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La Corte afferma che la produzione della sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato non è necessaria se la controparte ammette espressamente la formazione del giudicato esterno.

Massime di principio

  • In materia di solidarietà tributaria, il giudicato favorevole formatosi tra l'Amministrazione e uno dei coobbligati può essere opposto dagli altri debitori solidali, ai sensi dell'art. 1306 c.c., quando la questione decisa sia comune e la relativa eccezione sia tempestivamente proposta.
  • L'effetto estensivo del giudicato esterno incontra il limite del giudicato già formatosi in senso contrario sulla posizione del soggetto che intende avvalersene, nonché il limite delle ragioni personali poste a base della decisione favorevole.
  • Nel processo tributario avente ad oggetto un unico atto impositivo notificato a più coobbligati, l'annullamento dell'atto in favore di uno dei destinatari, se fondato su una questione comune, può spiegare effetti anche nei confronti degli altri obbligati solidali.
  • Quando la controparte ammette espressamente l'intervenuto passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio, la parte che invoca tale giudicato non ha l'onere di produrre la sentenza munita di certificazione del passaggio in giudicato.
  • Se il giudice di merito omette di esaminare un giudicato esterno ritualmente dedotto e decisivo per la controversia, la decisione va cassata e, se la causa è definita dal giudicato, la Corte può decidere nel merito senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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