Cassazione Civile, Ordinanza n. 22847/2024 del 14/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, con sanzioni, emessi in relazione a un provvedimento di assegnazione di somme disposto dal giudice dell'esecuzione in una procedura esecutiva mobiliare. L'Ufficio aveva richiesto l'imposta in via solidale alla società e al procuratore, applicando l'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986 sulla solidarietà passiva. I contribuenti avevano contestato che, nel caso di un atto contenente più disposizioni riferibili a distinti crediti e a distinti soggetti, l'obbligazione tributaria dovesse essere ripartita pro quota e non gravare solidalmente su ciascuno per l'intero. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione deducevano la violazione degli artt. 21 e 57 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il provvedimento di assegnazione racchiudeva disposizioni plurime non necessariamente collegate tra loro e che la solidarietà non poteva essere affermata rispetto a soggetti estranei al singolo rapporto sostanziale considerato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo nei limiti della questione devoluta, affermando che, in tema di imposta di registro, la solidarietà ex art. 57 d.P.R. n. 131/1986 non si estende ai soggetti che, pur presenti nel processo, siano estranei al rapporto sostanziale oggetto della decisione, specie in caso di litisconsorzio facoltativo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso dei contribuenti limitatamente al profilo del vincolo di solidarietà. Le spese del merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, con liquidazione in favore dei ricorrenti in solido.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.
art. 21 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
"Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto."
Rileva per affermare che un atto contenente disposizioni plurime e autonome va trattato, ai fini dell'imposta, come una pluralità di atti distinti.
art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
La solidarietà passiva opera tra le parti in causa solo nei limiti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio; non può essere estesa a chi sia rimasto estraneo a quel rapporto, pur avendo partecipato al processo.
art. 384 c.p.c.
Ha consentito la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 378 c.p.c.
Richiamato per la memoria depositata dalle parti ricorrenti.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, il presupposto della solidarietà passiva non può essere individuato nella sola partecipazione al processo: occorre che il soggetto sia parte del rapporto sostanziale trasfuso nel provvedimento tassato.
- Quando il giudizio coinvolge più parti per litisconsorzio facoltativo, l'obbligazione tributaria solidale non grava sui soggetti che siano estranei al rapporto sostanziale oggetto della decisione, poiché l'imposta colpisce il rapporto e non la sentenza in sé.
- L'art. 21 del d.P.R. n. 131/1986 impone di considerare autonomamente le disposizioni di un atto che non siano necessariamente collegate tra loro, con conseguente rilevanza di ciascuna ai fini dell'imposizione.
- Se la questione devoluta è esclusivamente quella della sussistenza o meno del vincolo di solidarietà e non occorrono ulteriori accertamenti, la Cassazione può cassare e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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