Circolare ADM n. 15/2024
Modalità di presentazione della dichiarazione valutaria e di esecuzione dei controlli nel settore del traffico commerciale marittimo, crocieristico e della nautica da diporto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare detta istruzioni operative per la presentazione della dichiarazione valutaria e per l’esecuzione dei controlli nei settori del traffico commerciale marittimo, crocieristico e della nautica da diporto. In via generale, conferma l’obbligo dichiarativo per importi pari o superiori a 10.000 euro ai sensi del reg. (UE) 2018/1672 e del d.lgs. 195/2008, ma introduce una semplificazione: quando il denaro contante resta a bordo senza operazioni di imbarco o sbarco, la dichiarazione può essere trasmessa via PEC prima dell’attraversamento della frontiera. Restano invece fermi l’obbligo di presentazione fisica presso l’ufficio doganale competente e il completamento della dichiarazione nei casi in cui il contante venga effettivamente imbarcato o sbarcato. La circolare disciplina inoltre gli allegati, le modalità di controllo e la decorrenza dal 3 giugno 2024.
Istruzioni sulle modalità di presentazione della dichiarazione valutaria e sui controlli nel traffico marittimo, crocieristico e da diporto
Istruzioni in materia di presentazione della dichiarazione valutaria e controlli nel traffico marittimo, crocieristico e da diporto
La circolare disciplina, in attuazione del reg. (UE) 2018/1672 e del d.lgs. n. 195/2008, le modalità di presentazione della dichiarazione valutaria e le connesse attività di controllo nei settori del traffico marittimo commerciale, crocieristico e della nautica da diporto. L’intervento è motivato dall’esigenza di agevolare gli adempimenti in attesa dell’implementazione del sistema telematico previsto dalla normativa, tenendo conto delle specificità operative dei mezzi navali e dell’organizzazione degli uffici doganali lungo la linea doganale.
Ambito di applicazione
Le istruzioni si applicano ai mezzi destinati alla navigazione, cioè navi e imbarcazioni commerciali o passeggeri, nonché unità da diporto, ma solo nelle ipotesi in cui il denaro contante:
- sia presente nelle casse di bordo o comunque nella disponibilità dei passeggeri;
- non venga materialmente sbarcato o imbarcato;
- resti a bordo della nave nel porto di arrivo o di partenza.
La circolare richiama l’obbligo dichiarativo per i movimenti di denaro contante pari o superiori a 10.000 euro, previsto dall’art. 3 del reg. (UE) 2018/1672 e dall’art. 3 del d.lgs. n. 195/2008.
Modalità di presentazione della dichiarazione in assenza di imbarco o sbarco del contante
Per i casi in cui il contante resti a bordo, la dichiarazione valutaria può essere trasmessa a mezzo PEC all’ufficio delle dogane territorialmente competente prima dell’attraversamento della frontiera, in alternativa alla consegna fisica presso l’ufficio doganale al momento del passaggio.
La circolare precisa che questa modalità semplificata:
- è ammessa per soggetti obbligati operanti nel traffico marittimo, inclusi comandanti, armatori, soggetti da essi delegati e ogni altro passeggero presente a bordo;
- opera solo per importi pari o superiori a 10.000 euro;
- non consente il rilascio del visto di convalida, poiché manca un riscontro immediato sull’esattezza dei dati dichiarati.
La ricevuta di consegna della PEC ha valore probatorio esclusivamente ai fini dell’adempimento in caso di controllo.
Semplificazioni documentali e controlli
La circolare estende al traffico marittimo commerciale e alla nautica da diporto le istruzioni operative già adottate per il traffico crocieristico, che si caratterizza per sistemi di contabilizzazione avanzati e digitalizzati.
In presenza di sistemi che consentono il monitoraggio in tempo reale delle consistenze della/e cassa/e di bordo, alla dichiarazione deve essere allegato un prospetto riepilogativo di cassa, quale ad esempio:
- balance report;
- device content status;
- cash inspection form;
- cash verification.
Il prospetto deve consentire, in sede di controllo, la verifica della corrispondenza tra i dati dichiarati e i flussi contabili riportati nel sistema informativo del mezzo di trasporto; deve inoltre indicare la data e l’ora di produzione e riferirsi alle diverse consistenze di contante presenti nei siti, strutture o esercizi della nave o dell’imbarcazione.
La produzione di tale prospetto non è richiesta:
- per le imbarcazioni o i natanti da diporto;
- quando il denaro contante è trasportato da persone fisiche presenti a bordo.
Alla dichiarazione deve essere allegata anche copia del documento di identità del dichiarante, anche se la trasmissione della documentazione avviene tramite un soggetto delegato, come ad esempio l’agente raccomandatario marittimo.
Modalità di controllo e messa a disposizione del contante
Il denaro contante dichiarato deve essere messo materialmente a disposizione della dogana solo se richiesto dall’autorità doganale per finalità di controllo. Il conteggio, salvo diversa disposizione, è svolto a bordo.
Nel traffico crocieristico, per ragioni di sicurezza e in considerazione della consistenza delle casse di bordo, il conteggio può avvenire in locali appositamente messi a disposizione dal comandante o dal suo delegato, in sua presenza.
Casi in cui resta necessario l’accesso fisico all’ufficio doganale
Se vi sono operazioni di imbarco o sbarco di denaro contante pari o superiore a 10.000 euro, continua ad applicarsi l’obbligo di presentazione fisica presso l’ufficio doganale competente per il primo punto di entrata o per l’ultimo punto di uscita del territorio nazionale, per il deposito e la registrazione della dichiarazione ovvero per il suo completamento.
In questi casi, se l’approdo o lo sbarco avviene fuori dagli orari di operatività dell’ufficio, oppure se nel Comune di sbarco/imbarco non è presente un ufficio delle dogane, la dichiarazione deve essere:
- anticipata telematicamente via PEC all’ufficio territorialmente competente per la registrazione;
- consegnata presso il medesimo ufficio, ovvero presso quello limitrofo nella stessa regione, entro il primo giorno utile successivo all’arrivo o antecedente alla partenza.
La ricevuta PEC può essere esibita in caso di controllo antecedente alla presentazione fisica.
Decorrenza e vigilanza applicativa
Le istruzioni operative si applicano dal 3 giugno 2024. Le Direzioni territoriali sono incaricate di vigilare sull’esatto adempimento da parte degli uffici dipendenti e di fornire eventuali ulteriori istruzioni integrative necessarie al corretto svolgimento dei controlli, segnalando tempestivamente ogni criticità operativa.
Punti principali
Ambito e finalità della circolare
La circolare interviene nelle more dell’attuazione del sistema telematico previsto dalla normativa per la trasmissione delle dichiarazioni valutarie. Le istruzioni si applicano ai mezzi destinati alla navigazione commerciale, passeggeri e da diporto esclusivamente quando il denaro contante, presente nelle casse di bordo o nella disponibilità dei passeggeri, non viene materialmente sbarcato o imbarcato e resta a bordo nel porto di arrivo o di partenza.
Presentazione della dichiarazione senza movimentazione fisica del contante
Per gli importi pari o superiori a 10.000 euro, i soggetti obbligati possono adempiere mediante invio della dichiarazione valutaria via PEC all’ufficio delle dogane territorialmente competente prima dell’attraversamento della frontiera, in alternativa alla consegna fisica presso l’ufficio al momento del passaggio. Tale modalità non consente il rilascio di un visto di convalida, perché non permette un riscontro immediato dell’esattezza dei dati dichiarati; la ricevuta PEC vale solo come prova dell’adempimento in caso di controllo.
Semplificazioni per traffico commerciale, crocieristico e nautica da diporto
La circolare estende al traffico marittimo commerciale e alla nautica da diporto le istruzioni già adottate per il traffico crocieristico. Quando sono presenti sistemi di contabilizzazione in tempo reale delle casse di bordo, alla dichiarazione deve essere allegato un prospetto riepilogativo di cassa idoneo a verificare la corrispondenza tra dati dichiarati e flussi contabili. Il prospetto deve indicare anche data e ora di produzione e riferirsi alle diverse consistenze di contante presenti a bordo. Non è richiesto per le imbarcazioni o natanti da diporto, né quando il contante è trasportato da persone fisiche presenti a bordo. Deve inoltre essere allegata copia del documento di identità del dichiarante, anche se la trasmissione è eseguita da un delegato.
Controlli doganali e disponibilità del contante
Il denaro contante oggetto della dichiarazione deve essere materialmente messo a disposizione dell’autorità doganale solo se richiesto per finalità di controllo. Il conteggio, salvo diversa disposizione, avviene a bordo; nel traffico crocieristico, per ragioni di sicurezza e data la consistenza delle casse di bordo, può avvenire in locali appositamente messi a disposizione dal comandante o da un suo delegato e in sua presenza.
Casi di imbarco o sbarco di contante
Quando vi siano operazioni di imbarco o sbarco di denaro contante pari o superiore a 10.000 euro, permane l’obbligo di recarsi fisicamente presso l’ufficio doganale competente per il primo punto di entrata o l’ultimo punto di uscita del territorio nazionale, per il deposito e la registrazione della dichiarazione o per il suo completamento. Se l’arrivo o la partenza avvengono fuori dagli orari di operatività dell’ufficio, oppure se nel Comune di sbarco/imbarco non è presente un ufficio doganale, la dichiarazione deve essere anticipata via PEC all’ufficio territorialmente competente e poi consegnata, entro il primo giorno utile successivo all’arrivo o antecedente alla partenza, presso lo stesso ufficio o quello limitrofo nella medesima regione. La ricevuta PEC può essere esibita in caso di controllo prima della presentazione fisica.
Decorrenza e vigilanza
Le istruzioni si applicano dal 3 giugno 2024. Le Direzioni territoriali devono vigilare sull’esatta applicazione da parte degli uffici dipendenti e possono impartire ulteriori istruzioni integrative, segnalando tempestivamente eventuali criticità operative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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