Circolare ADM n. 16/2024
Modalità di compilazione della dichiarazione di transito e corretta gestione della procedura doganale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce indicazioni integrative e uniformi a livello nazionale per la gestione delle istanze relative a due autorizzazioni nell’ambito del transito: la deroga all’indicazione dell’identità e della nazionalità del mezzo di trasporto e la dispensa dalla sigillatura. Viene chiarito quale ufficio sia competente a ricevere la domanda a seconda che il richiedente sia o meno titolare di autorizzazione AEOC/AEOF, nonché il meccanismo di consultazione tra uffici doganali e i criteri di riscontro entro 30 giorni. Per i soggetti AEO, in materia di sigillatura, è sufficiente la dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000; per i non AEO, invece, la consultazione serve anche a verificare la specificità della situazione logistica o la dettagliazione della tipologia merceologica.
Indicazioni integrative sulla presentazione delle domande per la deroga all’indicazione di identità e nazionalità del mezzo di trasporto e per la dispensa dalla sigillatura nel regime di transito
Indicazioni integrative sulla compilazione della dichiarazione di transito e sulla gestione delle autorizzazioni alla deroga e alla dispensa dalla sigillatura
La circolare fornisce chiarimenti applicativi e uniforma a livello nazionale la procedura per la presentazione delle istanze relative al regime di transito, in continuità con la Circolare n. 16/2024 del 29/05/2024. In particolare, disciplina le modalità di richiesta dell’autorizzazione alla deroga dall’indicazione dell’identità e della nazionalità del mezzo di trasporto e della dispensa dalla sigillatura.
Ambito di applicazione
Le indicazioni riguardano due ipotesi operative connesse al transito:
- la deroga dall’indicazione dell’identità e della nazionalità del mezzo di trasporto;
- la dispensa dalla sigillatura delle merci.
L’intervento è finalizzato a semplificare le formalità per gli operatori economici e a rendere omogeneo il trattamento delle istanze sul territorio nazionale.
Competenza per la presentazione della domanda
La circolare distingue la competenza in base alla qualifica del richiedente:
- se il richiedente è in possesso di autorizzazione AEOC o AEOF, la domanda va presentata allo stesso ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione AEO;
- se il richiedente non è AEO, l’istanza va presentata all’Ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente ai fini doganali.
La domanda deve essere formulata secondo le indicazioni già contenute nella Circolare n. 16/2024.
Consultazione tra uffici doganali
L’Ufficio delle dogane che riceve l’istanza deve trasmettere tempestivamente una richiesta di consultazione, allegando copia della domanda, agli uffici competenti sui luoghi di partenza indicati nell’istanza stessa. Gli uffici interpellati devono rispondere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Il contenuto della risposta varia a seconda della fattispecie richiesta.
Deroga dall’indicazione dell’identità e della nazionalità del mezzo di trasporto
Quando viene chiesto l’esonero dall’indicazione dell’identità e della nazionalità del mezzo di trasporto, gli uffici di partenza devono verificare se presso i propri spazi sussista una specifica situazione logistica che impedisca al titolare del transito di fornire tali informazioni.
La circolare precisa che la normativa unionale non definisce in modo puntuale quale sia la situazione logistica rilevante; la verifica deve quindi essere svolta caso per caso dall’ufficio doganale di partenza, per accertare se, nella pratica, la condizione possa considerarsi applicabile.
Dispensa dalla sigillatura
Per la richiesta di esenzione dalla sigillatura, la disciplina varia in funzione della qualifica del richiedente:
- per un soggetto non AEOC o AEOF, gli uffici devono accertare che la descrizione della tipologia merceologica dei beni, presente nei documenti allegati all’istanza, sia sufficientemente dettagliata e conforme a quanto previsto dal paragrafo 3.1.1 della Circolare n. 16/2024;
- per un soggetto AEOC o AEOF non si procede alla consultazione degli uffici di partenza, in quanto è sufficiente la dichiarazione allegata alla Circolare n. 16/2024, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
Provvedimento finale e notificazione
Il provvedimento adottato a conclusione dell’istruttoria viene notificato al soggetto autorizzato e, per conoscenza, a tutti gli uffici delle dogane che insistono sui luoghi di partenza interessati dall’autorizzazione.
Punti principali
Finalità delle indicazioni integrative
La circolare integra la precedente Circolare n. 16/2024 del 29/05/2024, con l’obiettivo di dettagliare e uniformare su base nazionale le modalità di presentazione delle domande per due fattispecie del transito: la deroga dall’indicazione dell’identità e nazionalità del mezzo di trasporto e la dispensa dalla sigillatura.
Competenza per la presentazione dell’istanza
Se il richiedente è titolare di autorizzazione AEOC o AEOF, la domanda va presentata allo stesso ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione AEO. Se il richiedente non è AEO, l’istanza, redatta secondo la Circolare 16/2024, va presentata all’Ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o accessibile la contabilità doganale del richiedente.
Consultazione tra uffici doganali
L’ufficio che riceve l’istanza deve inoltrare tempestivamente una richiesta di consultazione, con copia della domanda, agli uffici competenti sui luoghi di partenza indicati nell’istanza. Tali uffici devono rispondere entro 30 giorni dalla ricezione, fornendo le informazioni richieste.
Verifiche per la deroga all’indicazione del mezzo di trasporto
In caso di richiesta di esonero dall’indicazione dell’identità e della nazionalità del mezzo di trasporto, gli uffici di partenza devono indicare se nei propri spazi esista una specifica situazione logistica che non consente al titolare del transito di fornire tali informazioni al momento del vincolo delle merci al regime.
Verifiche per la dispensa dalla sigillatura e dichiarazione AEO
Per la richiesta di esenzione dalla sigillatura da parte di soggetti non AEOC/AEOF, gli uffici devono verificare che la descrizione della tipologia merceologica nei documenti allegati sia dettagliata e conforme a quanto previsto dal paragrafo 3.1.1 della Circolare 16/2024. Se invece il richiedente è AEOC o AEOF, non si effettua la consultazione e basta la dichiarazione allegata alla circolare, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
Esito e notificazione del provvedimento
Il provvedimento finale è notificato al soggetto autorizzato e, per conoscenza, a tutti gli uffici delle dogane competenti sui luoghi di partenza interessati dall’autorizzazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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