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Circolare

Circolare ADM n. 14/2024

Accertamento dei criteri di cui all’articolo 39, lettere b), c) ed e), del codice doganale unionale da parte di esperti – pubblicata il 20/05/2024

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli285005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, in attuazione dell’art. 29 del regolamento delegato (UE) 2447/2015, la possibilità per l’ADM di considerare le conclusioni di esperti professionali fornite dal richiedente nell’ambito degli audit relativi alle autorizzazioni doganali. Il documento individua come soggetti qualificati soprattutto gli spedizionieri doganali e i Centri di Assistenza Doganale, nonché altri professionisti nei rispettivi ambiti di competenza, fissando condizioni soggettive e oggettive per la validità delle valutazioni. Resta comunque ferma la competenza esclusiva dell’Agenzia nella decisione finale sul possesso dei requisiti di cui all’art. 39 CDU, lettere b), c) ed e).

Valutazioni di esperti professionali, in particolare spedizionieri doganali e CAD, nei procedimenti di rilascio e mantenimento delle autorizzazioni doganali

Valutazioni di esperti professionali nei procedimenti per autorizzazioni doganali

La circolare n. 14/2024 della Direzione Dogane disciplina l’utilizzo, nell’ambito degli audit per il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni e semplificazioni doganali, delle conclusioni rese da esperti professionali ai sensi dell’art. 29 del regolamento (UE) 2447/2015. La finalità è favorire la semplificazione amministrativa, ridurre i tempi di verifica e accelerare il processo decisionale, nel quadro dei criteri di cui all’art. 39 del Codice doganale dell’Unione.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama:

  • l’art. 29, par. 3, del regolamento (UE) 2447/2015, che consente alle autorità doganali di tenere conto delle conclusioni di esperti fornite dal richiedente, purché l’esperto non sia collegato al richiedente ai sensi dell’art. 127 del medesimo regolamento;
  • l’art. 39 CDU, in particolare le lettere b), c) ed e), relative rispettivamente a sistema di gestione delle scritture commerciali, solvibilità e standard di sicurezza;
  • la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, che riconosce giuridicamente la professione di spedizioniere doganale e ne istituisce l’albo;
  • il d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 7, comma 3, sull’obbligo di aggiornamento professionale continuo;
  • il d.l. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e il d.m. 11 dicembre 1992, n. 549, per i Centri di Assistenza Doganale;
  • l’art. 7, comma 1-sexies, lett. b), del d.l. 417/1991, richiamato in tema di corretta tenuta delle scritture contabili;
  • il d.lgs. 231/2001, per il modello organizzativo e di controllo richiamato ai fini di prevenzione di infrazioni e reati.

Soggetti che possono fornire le valutazioni

L’Agenzia ritiene che, per competenza ed esperienza, possano fornire valutazioni utili:

  • gli spedizionieri doganali;
  • i Centri di Assistenza Doganale (CAD);
  • altre categorie di professionisti, ma solo nell’ambito delle rispettive competenze.

La circolare valorizza il ruolo dello spedizioniere doganale quale esperto in materia fiscale, merceologica, valutaria e doganale, nonché il ruolo dei CAD come interlocutori specializzati nelle formalità doganali e nella supply chain internazionale.

Condizioni soggettive per la rilevanza delle conclusioni

Le conclusioni dell’esperto possono essere considerate dall’ADM solo se sono soddisfatte due condizioni:

  • rilascio di attestazione da parte del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali o degli ordini professionali circa l’effettiva partecipazione ad adeguata attività formativa di aggiornamento negli ultimi tre anni;
  • regolare pagamento delle quote di iscrizione all’albo professionale;
  • assenza delle circostanze di collegamento con il richiedente previste dall’art. 127 del regolamento (UE) 2447/2015.

La circolare specifica che il requisito di aggiornamento formativo si considera soddisfatto se il professionista è autorizzato AEO.

Ambito delle verifiche che possono essere supportate da esperti

Le conclusioni rese dagli esperti possono riguardare, per quanto di competenza:

  • art. 39, lett. b), CDU: presenza di un sistema soddisfacente di gestione delle scritture commerciali, corretta tenuta contabile, tracciabilità delle operazioni doganali e della documentazione, identificazione della merce come unionale o non unionale, esistenza di un efficace controllo interno capace di prevenire, individuare e correggere errori;
  • art. 39, lett. c), CDU: verifica della comprovata solvibilità finanziaria e del rispetto degli obblighi relativi al pagamento di dazi, diritti, imposte o tasse dovuti per importazione o esportazione;
  • art. 39, lett. e), CDU: verifica di adeguati standard di sicurezza lungo la catena di approvvigionamento, con attenzione alla sicurezza dei partner commerciali, ai requisiti e obblighi di sicurezza, all’integrità delle unità di trasporto, dei processi logistici e, ove applicabile, dei sigilli e del controllo di qualità e quantità delle merci;
  • modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001: adozione di un sistema organizzativo e di controllo volto a ridurre il rischio di infrazioni e reati, inclusi quelli rilevanti ai fini fiscali e doganali.

Limiti e poteri dell’Agenzia

La circolare chiarisce che le valutazioni professionali hanno valore istruttorio e non sostitutivo. Anche quando l’operatore produca conclusioni di esperti qualificati, la valutazione finale sul possesso dei requisiti dell’art. 39, lett. b), c) ed e), CDU resta di esclusiva competenza dell’ADM. L’Agenzia può inoltre svolgere l’audit anche sugli aspetti già oggetto di valutazione da parte degli esperti, senza esserne vincolata.

Impatto operativo

Per gli operatori economici, la circolare introduce uno strumento di supporto documentale utile nei procedimenti autorizzativi doganali, soprattutto nei casi in cui sia opportuno rafforzare la prova tecnica sul possesso dei requisiti richiesti. Per i professionisti del settore, in particolare spedizionieri doganali e CAD, si apre un ruolo formalizzato di supporto peritale nell’ottica della cooperative compliance, fermo restando il potere decisorio dell’amministrazione doganale.

Punti principali

Finalità della circolare

L’ADM dà attuazione all’art. 29, par. 3, del regolamento (UE) 2447/2015, che consente di tenere conto delle conclusioni di esperti fornite dal richiedente per verificare il soddisfacimento dei criteri dell’art. 39, lettere b), c) ed e), del Codice doganale dell’Unione. L’obiettivo dichiarato è la semplificazione amministrativa, la riduzione dei tempi di audit e la velocizzazione dei procedimenti di rilascio e mantenimento delle autorizzazioni doganali.

Soggetti professionali ritenuti idonei

La circolare individua come esperti potenzialmente utilizzabili gli spedizionieri doganali e i C.A.D., oltre ad altre categorie di professionisti, ciascuna limitatamente al proprio ambito di competenza. Il riconoscimento si fonda sulla specifica disciplina delle professioni doganali e sulla competenza maturata nel trattamento della documentazione e delle operazioni doganali.

Condizioni per l’acquisizione delle valutazioni

Le valutazioni degli esperti possono essere considerate solo se ricorrono alcune condizioni: attestazione del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali o dell’ordine professionale circa la partecipazione a un’adeguata attività formativa di aggiornamento negli ultimi tre anni; regolare pagamento delle quote di iscrizione all’albo; assenza delle circostanze di cui all’art. 127 del regolamento (UE) 2447/2015 relative ai collegamenti con il richiedente. La circolare precisa che il requisito formativo si considera soddisfatto se il professionista è autorizzato AEO.

Ambito delle conclusioni esperte utilizzabili

Il professionista può esprimere conclusioni, per quanto di competenza, sul sistema di gestione delle scritture commerciali e sulla tracciabilità delle operazioni (art. 39, lett. b, CDU), sulla solvibilità finanziaria e sull’adempimento degli obblighi connessi ai diritti dovuti all’importazione o esportazione (art. 39, lett. c, CDU), sugli standard di sicurezza della catena logistica, dei partner commerciali e dell’integrità delle merci e dei mezzi di trasporto (art. 39, lett. e, CDU), nonché sull’adozione di un modello organizzativo e di controllo ex d.lgs. 231/2001 ai fini della riduzione del rischio di infrazioni e reati.

Limiti della rilevanza delle valutazioni

Pur potendo prendere in considerazione le conclusioni tecniche prodotte dai professionisti, l’ADM ribadisce che la valutazione finale sul rispetto dei requisiti resta di sua esclusiva competenza. L’Agenzia può inoltre svolgere comunque l’audit anche sugli aspetti già oggetto delle valutazioni esterne, senza esserne vincolata.

Come è indicizzato

Materieregimi doganaliautorizzazioni doganalicontenziosocooperative complianceprofessioni doganali

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