Circolare ADM n. 10/2024
Modalità della compilazione della dichiarazione di transito e corretta gestione della procedura doganale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama gli operatori al rispetto della disciplina unionale sul transito, segnalando prassi non conformi nella compilazione delle dichiarazioni e nella gestione della vigilanza doganale. In particolare chiarisce criteri per la fissazione del termine di presentazione a destino, obblighi di indicazione dell’identità del mezzo di trasporto e regole sull’uso dei sigilli, incluse dispensa dalla sigillatura e autorizzazione all’impiego di sigilli di modello particolare. Vengono inoltre disciplinati fornitura, distribuzione e decorrenza d’uso dei nuovi sigilli ADM, nonché gli effetti della non compliance sulle semplificazioni autorizzate.
Modalità di compilazione della dichiarazione di transito e corretta gestione della procedura doganale
Modalità di compilazione della dichiarazione di transito e corretta gestione della procedura doganale
La circolare richiama gli operatori economici al corretto utilizzo del regime di transito, alla luce di prassi operative ritenute non conformi alla regolamentazione unionale. Il documento si fonda principalmente sul Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU), sul Reg. delegato (UE) 2015/2446 (RD) e sul Reg. di esecuzione (UE) 2015/2447 (RE), e mira a rafforzare la compliance, la vigilanza doganale e la tutela degli interessi finanziari nazionali e unionali.
Quadro generale del regime di transito
Il transito è richiamato come regime doganale speciale che consente, con prestazione di idonea garanzia, il trasporto di merci sotto vigilanza doganale da un punto all’altro del territorio unionale senza applicazione di dazi all’importazione, altri oneri e misure di politica commerciale, ai sensi dell’art. 226, par. 1, CDU. La dichiarazione di vincolo al regime comporta la responsabilità del titolare per l’esattezza delle indicazioni rese e per il rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 233 CDU.
Termine per la presentazione delle merci a destino
Ai sensi dell’art. 297, par. 1, RE, l’ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio doganale di destinazione, tenendo conto dell’itinerario, del mezzo di trasporto, della normativa sui trasporti e delle ulteriori informazioni pertinenti fornite dal titolare del regime. Tale regola si applica anche agli speditori autorizzati nell’ambito della semplificazione di cui all’art. 233, par. 4, CDU.
Il termine è vincolante. Se le merci arrivano oltre la scadenza, il termine si considera rispettato solo se il titolare del regime o il vettore dimostrano in modo soddisfacente all’ufficio di destinazione che il ritardo non è loro imputabile.
La circolare segnala che l’indicazione, nella prassi, del termine di otto giorni non è sempre coerente con i criteri unionale e con la distanza effettiva tra ufficio di partenza e ufficio di destinazione. Per uniformare l’operato degli uffici, sono indicati i seguenti parametri di riferimento:
- transito nazionale, ufficio di partenza e ufficio di destinazione in Italia: 2 giorni lavorativi;
- transito unionale, ufficio di partenza in Italia e ufficio di destinazione in altro Stato membro: 4 giorni lavorativi;
- transito comune, ufficio di partenza in Italia e ufficio di destinazione in una Parte contraente della Convenzione sul transito comune: 8 giorni lavorativi, con esclusione della Svizzera, che va trattata come ipotesi di cui alla lettera b).
Resta ferma la possibilità per l’ufficio di stabilire termini diversi, con apposita disposizione e previa informazione all’utenza, nonché la possibilità di deroghe caso per caso in presenza di valide motivazioni, come il trasporto eccezionale o la specifica tipologia di traffico.
Identità del mezzo di trasporto
La circolare richiama l’obbligo di riportare in dichiarazione i dati relativi al mezzo di trasporto alla partenza, come previsti dall’Allegato B del RD: “Mezzo di trasporto alla partenza”, con i sotto-dati “Tipo di identificazione”, “Numero di identificazione” e “Nazionalità”. Tali dati sono obbligatori nella dichiarazione ordinaria (D1), in quella semplificata con serie di dati ridotti (D2) e nella dichiarazione con uso di documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale (D3).
La finalità dell’indicazione è consentire o evitare l’accertamento di eventuali sostituzioni del mezzo durante il tragitto. L’ufficio di destinazione deve segnalare tempestivamente eventuali discrepanze tra i dati inviati dall’ufficio di partenza tramite il messaggio NCTS “Arrivo previsto” e quelli rilevati a destino. Non sono ammesse indicazioni generiche quali “CAMION”, “AEREO” o “RIMORCHIO”.
Uso dei sigilli nel transito
Ai sensi dell’art. 299, par. 1, RE, le merci vincolate al transito sono normalmente identificate mediante sigillatura. La normativa unionale distingue tra sigilli doganali e sigilli di modello particolare, disciplinati rispettivamente dagli artt. 301 e 317 RE, che devono soddisfare le medesime caratteristiche essenziali e specifiche tecniche indicate all’art. 301, par. 1, RE.
L’Allegato B del RD prevede come dati obbligatori, nelle dichiarazioni D1 e D2, le informazioni sul sigillo, cioè “Sigillo”, “Numero di sigilli” e “Identificativo”. Nella procedura D3, tali dati sono forniti solo se l’ufficio di partenza dispone la sigillatura; in mancanza, per il trasporto aereo e marittimo possono essere adottate misure di identificazione proprie dei vettori, mentre per il trasporto ferroviario è richiamato il medesimo modus operandi, pur non essendo le imprese ferroviarie abilitate a utilizzare il DTE.
È inoltre richiamata la deroga dell’art. 302, par. 1, RE, che consente all’ufficio di non procedere alla sigillatura se ricorrono i requisiti del successivo paragrafo 3.1.
Misure di identificazione alternative alla sigillatura
La dispensa dalla sigillatura può essere concessa solo se la descrizione delle merci nella dichiarazione o nei documenti complementari è sufficientemente precisa da consentirne una facile identificazione, con indicazione di quantità, natura ed eventuali particolarità, come i numeri di serie.
La decisione può riguardare:
- una singola operazione di transito;
- una pluralità di operazioni omogenee.
In entrambi i casi la dispensa deve essere autorizzata preventivamente dall’ufficio doganale mediante specifico provvedimento su richiesta dell’operatore. Nel caso di pluralità di operazioni, l’esenzione vale solo per la tipologia di transiti predeterminata e secondo le condizioni fissate dalla Dogana.
Per ottenere la dispensa, l’operatore deve presentare alla Dogana competente:
- una descrizione dettagliata della tipologia merceologica delle merci da sottoporre a transito senza sigillatura;
- un fac-simile della documentazione da allegare a ciascuna dichiarazione esentata, contenente elementi particolareggiati idonei all’identificazione delle merci, quali serial/part number, denominazione scientifica, denominazione commerciale, descrizione, composizione, codici interni, peso, volume, valore e quantità.
Se la spedizione è composta da più colli, la documentazione deve indicare anche il contenuto di ciascun collo, secondo la logica della packing list. Il mancato rispetto delle condizioni comporta la revoca immediata dell’autorizzazione. Nel documento di transito devono essere riportati gli estremi del provvedimento di dispensa.
Caratteristiche dei sigilli ADM e fornitura
Per i trasporti in container, l’art. 301, par. 2, RE impone l’uso di sigilli ad alta sicurezza conformi al par. 1 del medesimo articolo. La circolare informa che è stato introdotto un nuovo modello di sigillo conforme alla norma ISO 17712:2013, livello alta sicurezza “H”.
I sigilli sono realizzati in due colorazioni:
- rosso, per merci estere;
- verde, per merci nazionali.
Il sigillo è personalizzato con codice alfanumerico, QR code e altri elementi identificativi che consentono di individuare l’ufficio che lo ha apposto e di garantirne la tracciabilità dalla partenza all’arrivo. La produzione e la fornitura sono affidate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).
La fornitura agli operatori economici prevede un contributo spese unitario di euro 2,70, da versare tramite la piattaforma OPERA-PagoPA, che sarà integrata con tale funzionalità. Nelle more, il versamento può essere effettuato mediante bonifico sul conto intestato all’Agenzia, con causale specifica indicata nella circolare. Con la ricevuta del pagamento, l’operatore può ritirare presso l’ufficio indicato il numero di sigilli richiesto.
Sigilli utilizzabili e autorizzazione ai sigilli di modello particolare
I sigilli utilizzabili nel transito sono quelli ufficiali dell’Agenzia e quelli autorizzati dall’Agenzia su richiesta dell’obbligato principale. Dal 1° giugno 2024 saranno utilizzabili, per le merci estere, i sigilli rossi già assegnati alle Direzioni territoriali e i sigilli verdi in corso di distribuzione.
In alternativa ai sigilli ufficiali, l’art. 233, par. 4, lett. c), CDU e l’art. 197 RD consentono l’autorizzazione all’uso di sigilli di un modello particolare, nel rispetto degli artt. 317 e 318 RE. Gli operatori interessati devono presentare un’istanza dettagliata tramite il sistema CDS delle decisioni doganali agli uffici competenti del territorio di stabilimento.
L’autorizzazione deve indicare una decorrenza per l’uso non inferiore a 15 giorni, necessaria per completare la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri. Entro 5 giorni dal rilascio o dal diniego, l’ufficio trasmette il provvedimento all’Ufficio Regimi e procedure doganali della Direzione, che entro i 5 giorni successivi procede alla notifica. L’istanza deve contenere le caratteristiche tecniche dei sigilli, una dichiarazione di conformità ai requisiti dell’art. 301, par. 1, RE, un’immagine dei sigilli con l’identificativo della persona interessata e la numerazione che verrà utilizzata.
La circolare precisa inoltre che l’apposizione del sigillo dopo lo svincolo, in assenza di controlli, comporta la piena responsabilità dell’operatore circa la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente presente nella spedizione sigillata.
Controllo dei suggellamenti e vigilanza doganale
I titolari del regime devono apporre i sigilli al più tardi al momento dello svincolo delle merci, prima che il mezzo di trasporto o i colli lascino il luogo di carico. In presenza di esito RS o VM, il funzionario deve verificare la corretta apposizione dei sigilli come indicati nel documento di transito, sia alla partenza sia all’arrivo.
Qualora venga riscontrata una non conformità nell’utilizzo di sigilli di modello particolare, l’ufficio che la accerta deve informare tempestivamente, se diverso, l’ufficio presso cui è stato acceso il regime, per le ulteriori verifiche e per i conseguenti eventuali provvedimenti. Restano ferme le vigenti istruzioni e cautele in materia di apposizione dei sigilli.
Effetti della non conformità e vigilanza sugli uffici
La mancata conformità ai criteri di vincolo al regime di transito può essere valutata anche ai fini della sospensione o revoca delle semplificazioni concesse, quando l’ufficio competente ritenga che non siano più soddisfatte le condizioni originarie o che non sia più garantito il rispetto degli obblighi correlati. Le Direzioni territoriali sono incaricate di vigilare sull’uniforme applicazione della circolare e di segnalare eventuali difficoltà applicative.
Punti principali
Richiamo alla corretta compilazione delle dichiarazioni di transito
ADM segnala prassi non conformi nella presentazione delle dichiarazioni di transito, in particolare per il termine di presentazione delle merci, l’identità del mezzo di trasporto e le indicazioni sui sigilli. La circolare ribadisce che il regime di transito, ai sensi dell’art. 226 CDU, consente il trasporto di merci sotto vigilanza doganale senza applicazione di dazi e altri oneri, ma impone al titolare del regime piena responsabilità per l’esattezza dei dati dichiarati e per il rispetto degli obblighi di cui all’art. 233 CDU.
Termine per la presentazione delle merci a destino
Ai sensi dell’art. 297, par. 1, RE, l’ufficio di partenza fissa il termine per la presentazione delle merci all’ufficio di destinazione tenendo conto di itinerario, mezzo di trasporto e informazioni pertinenti comunicate dall’operatore. La circolare indica termini di riferimento: 2 giorni lavorativi per transito nazionale, 4 giorni lavorativi per transito unionale da Italia ad altro Stato membro, 8 giorni lavorativi per transito comune da Italia verso una Parte contraente della Convenzione sul transito comune, esclusa la Svizzera. Sono possibili deroghe motivate per singole operazioni o specifiche tipologie di traffico.
Indicazione dell’identità del mezzo di trasporto
La dichiarazione deve riportare i dati obbligatori relativi al mezzo di trasporto alla partenza, con i relativi sotto-dati di tipo di identificazione, numero di identificazione e nazionalità, secondo l’Allegato B del RD. Tali informazioni sono obbligatorie nelle dichiarazioni ordinarie (D1), semplificate a dati ridotti (D2) e con uso di documento di trasporto elettronico come dichiarazione (D3). Non è ammesso l’uso di indicazioni generiche come "camion", "aereo" o "rimorchio".
Regole sull’uso dei sigilli e dispensa dalla sigillatura
La circolare richiede, di regola, la sigillatura delle merci in transito ai sensi dell’art. 299 RE e distingue tra sigilli doganali e sigilli di modello particolare. L’ufficio può disporre la dispensa dalla sigillatura ex art. 302 RE solo se la descrizione delle merci è sufficientemente precisa e previa autorizzazione formale per singola operazione o per operazioni omogenee. L’operatore deve fornire descrizione dettagliata delle merci e fac-simile della documentazione da allegare, contenente elementi identificativi idonei a un facile riconoscimento. In caso di violazione delle condizioni, l’autorizzazione è revocata.
Nuovi sigilli ADM, fornitura e autorizzazione a sigilli di modello particolare
ADM introduce sigilli conformi a ISO 17712:2013 livello alta sicurezza "H", in due colorazioni: rosso per merci estere e verde per merci nazionali. I sigilli sono prodotti da IPZS e personalizzati con logo Agenzia, codice IT, QR code, dicitura IPZS S.p.A., numero alfanumerico e dicitura DOGANA con H. La fornitura avviene tramite contributo spese unitario di euro 2,70, da versare via OPERA-PagoPA o, in via transitoria, tramite bonifico su conto ADM. Per i sigilli di modello particolare, l’operatore deve presentare istanza nel CDS; l’autorizzazione deve prevedere una decorrenza non inferiore a 15 giorni per consentire la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.
Controlli, vigilanza e responsabilità dell’operatore
In caso di controlli o esiti RS/VM, il funzionario verifica la corretta apposizione dei sigilli sia in partenza sia all’arrivo. Se viene riscontrata una non conformità nell’uso di sigilli di modello particolare, l’ufficio che la accerta deve informare tempestivamente l’ufficio di accensione del regime per gli ulteriori adempimenti. L’apposizione del sigillo dopo lo svincolo senza controlli comporta per l’operatore piena assunzione di responsabilità sulla corrispondenza tra dichiarato e spedizione sigillata. La mancata compliance può incidere anche sulla sospensione o revoca delle semplificazioni autorizzate ex artt. 27 e 28 CDU e artt. 16-18 RD.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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