Circolare ADM n. 13/2024
Gestione mezzi di trasporto oggetto di sequestro e confisca per contrabbando. Chiarimenti operativi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti operativi sulla gestione dei mezzi di trasporto sequestrati o confiscati per contrabbando, integrando e correggendo la precedente circolare n. 12/2023. Vengono precisate le modalità di affidamento, assegnazione, vendita all’asta, distruzione e riscatto dei beni, nonché i criteri per la valutazione economica della convenienza tra utilizzo e vendita. Sul piano tributario, la circolare recepisce i principi della Corte di giustizia UE sulla causa C-489/20, chiarendo che il sequestro e la confisca estinguono l’obbligazione doganale ai sensi dell’art. 124 CDU, ma non comportano automaticamente l’estinzione dell’IVA all’importazione; per le accise, invece, la disciplina unionale e nazionale conduce all’estinzione anche quando il sequestro intervenga dopo l’introduzione irregolare. Le istruzioni valgono anche per merci diverse dai mezzi di trasporto introdotte irregolarmente.
Gestione dei mezzi di trasporto sequestrati e confiscati per contrabbando: chiarimenti operativi e riflessi su dazi, accise e IVA
Gestione mezzi di trasporto oggetto di sequestro e confisca per contrabbando: chiarimenti operativi
La circolare interviene a integrazione della circolare n. 12/2023 per fornire istruzioni applicative sulla gestione dei mezzi di trasporto sequestrati o confiscati per contrabbando, nonché sui riflessi tributari derivanti dall’introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell’Unione. Il documento recepisce inoltre gli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea, con particolare riguardo alla causa C-489/20, e li coordina con la disciplina del CDU, del TULD e della normativa accise e IVA.
Quadro operativo sulla gestione dei mezzi sequestrati e confiscati
La circolare richiama anzitutto la disciplina già contenuta nella circolare n. 12/2023 in materia di gestione dei mezzi di trasporto confiscati ai sensi dell’art. 301 TULD e di eventuale affidamento temporaneo o assegnazione definitiva nei casi disciplinati dall’art. 301-bis TULD, applicabili anche ai casi di contrabbando amministrativo di cui all’art. 295-bis, comma 3, TULD.
Sono ribaditi i profili operativi già definiti in precedenza:
- compiti degli Uffici delle Dogane nella gestione della procedura;
- presupposti per la richiesta di affidamento temporaneo o assegnazione definitiva;
- soggetti legittimati a presentare l’istanza;
- destinazioni d’uso consentite dei mezzi affidati;
- rispetto dei vincoli normativi, incluso il limite di 1600 cc per le autovetture destinate a uso di servizio.
Sequestro penale, vendita all’asta e distruzione
Per i mezzi oggetto di sequestro penale, la circolare conferma che gli Uffici devono attenersi alla procedura prevista dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, n. 295 del 23 novembre 2005.
In caso di mancanza di istanza di affidamento o di richiesta di assegnazione definitiva, gli Uffici possono richiedere la vendita all’asta dei beni sequestrati tramite gli Istituti di Vendite Giudiziarie (I.V.G.), purché la soluzione sia economicamente vantaggiosa. La distruzione del bene rimane comunque obbligatoria qualora i tentativi di vendita vadano deserti.
Riscatto del bene e tutela dell’erario
La circolare precisa che, una volta divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il trasgressore può chiedere all’Amministrazione il riscatto del mezzo previo pagamento del valore del bene e della sanzione amministrativa, richiamando l’art. 337 del regio decreto n. 65 del 13 febbraio 1986. Tale opzione viene indicata come preferibile, ove praticabile, nell’ottica della miglior tutela dell’erario unionale e nazionale.
Resta tuttavia esclusa la possibilità di accoglimento dell’istanza di riscatto quando il mezzo sia stato confiscato perché utilizzato per commettere l’illecito di contrabbando.
Valutazione economica e determinazione del valore commerciale
Gli Uffici sono tenuti a valutare la convenienza economica dell’utilizzo del mezzo rispetto alla vendita all’asta, seguendo gli elementi indicati dalla circolare. Ai fini di tale valutazione, il valore commerciale del bene deve essere determinato secondo il prospetto allegato.
La circolare coglie anche l’occasione per riproporre il foglio di calcolo del valore commerciale degli autoveicoli, aggiornato per correggere alcune inesattezze presenti nella versione precedente.
Effetti del sequestro e della confisca sulle obbligazioni doganali
Sul piano sostanziale, il documento recepisce la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-489/20, che distingue tra:
- estinzione dell’obbligazione doganale disciplinata dal CDU;
- estinzione delle obbligazioni relative ad accise e IVA, regolate dalle rispettive direttive.
La Corte ha chiarito che l’art. 124, par. 1, lett. e), del CDU non richiede che il sequestro intervenga al momento dell’introduzione irregolare della merce nel territorio doganale dell’Unione. Pertanto, l’estinzione dell’obbligazione doganale opera anche se il sequestro avviene in un momento successivo, superando la precedente disciplina del vecchio art. 233, punto d), del CDC.
Accise: estinzione dell’obbligazione e disciplina nazionale
Quanto alle accise, la circolare richiama l’art. 2, lett. b), e l’art. 7, par. 1, della direttiva 2008/118/CE, nonché la disciplina oggi contenuta nella direttiva (UE) 2020/262, recepita dal d.lgs. n. 180/2021 con effetto dal 13 febbraio 2023.
L’art. 6, par. 3, lett. d), della direttiva 2020/262 definisce come immissione in consumo anche l’ingresso irregolare dei prodotti sottoposti ad accisa, salvo che l’obbligazione doganale sia stata estinta ai sensi dell’art. 124, par. 1, lett. e), f), g) o k), CDU. La circolare evidenzia che il legislatore nazionale, con l’art. 2, comma 2, lett. d), del TUA, ha recepito la stessa impostazione senza avvalersi della facoltà di introdurre una sanzione sostitutiva prevista dalla direttiva.
Ne deriva che il sequestro e la conseguente confisca della merce estinguono l’obbligazione tributaria relativa alle accise anche quando il sequestro intervenga dopo l’introduzione irregolare.
IVA all’importazione: permanenza dell’obbligazione
Diverso è il trattamento dell’IVA. La circolare, in coerenza con la sentenza della Corte di giustizia, precisa che l’estinzione dell’obbligazione doganale ai sensi dell’art. 124 CDU e dell’art. 338 TULD non opera con riguardo all’IVA quando questa divenga esigibile a seguito dell’avvenuta introduzione irregolare.
In altri termini, il successivo sequestro e la confisca non estinguono il debito IVA, poiché il tributo diviene esigibile con l’immissione in consumo determinata dall’ingresso irregolare della merce nel territorio doganale dell’Unione.
Decorrenza e vigilanza applicativa
Le precisazioni contenute nella circolare si applicano dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le Direzioni territoriali sono incaricate di vigilare sulla uniforme e conforme applicazione delle istruzioni da parte degli Uffici dipendenti e di segnalare eventuali criticità interpretative o operative.
Punti principali
Gestione dei mezzi sequestrati e confiscati
La circolare richiama la disciplina già dettata dalla circolare n. 12/2023 sulla gestione dei mezzi di trasporto confiscati ai sensi dell’art. 301 TULD e sulle ipotesi di affidamento temporaneo o assegnazione definitiva ai sensi dell’art. 301-bis TULD, applicabile anche ai casi di contrabbando sanzionati amministrativamente ai sensi dell’art. 295-bis, comma 3, TULD. Sono ribaditi i compiti degli Uffici delle Dogane, i presupposti delle istanze e i soggetti legittimati a presentarle, nonché i vincoli di destinazione d’uso, incluso il limite di 1600 cc per le autovetture di servizio.
Sequestro penale, vendita all’asta e distruzione
Per i mezzi oggetto di sequestro penale si conferma l’applicazione della procedura prevista dal decreto MEF-Giustizia n. 295 del 23 novembre 2005. In assenza di istanza di affidamento o di richiesta di assegnazione definitiva, l’Ufficio può chiedere la vendita all’asta tramite I.V.G. se economicamente vantaggiosa; la distruzione resta comunque dovuta se i tentativi di vendita risultano infruttuosi.
Riscatto del bene da parte del trasgressore
La circolare richiama la possibilità, per il trasgressore, di chiedere il riscatto del mezzo dopo la definitività della confisca, previo pagamento del valore del bene e della sanzione amministrativa. Tale soluzione è indicata come preferibile, ove praticabile, in un’ottica di miglior tutela dell’erario unionale e nazionale. È però escluso il positivo accoglimento dell’istanza di riscatto quando il mezzo sia stato confiscato perché utilizzato per commettere l’illecito di contrabbando.
Criteri di valutazione economica e stima del valore
Gli Uffici devono valutare la convenienza economica dell’utilizzo del mezzo rispetto alla vendita all’asta, sulla base di elementi indicati nella circolare. Il valore commerciale del bene deve essere determinato secondo il prospetto allegato; viene inoltre riproposto un foglio di calcolo aggiornato per il valore commerciale degli autoveicoli, corretto per alcune inesattezze presenti nella versione precedente.
Effetti del sequestro e della confisca sulle obbligazioni tributarie
La circolare recepisce la sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-489/20, distinguendo tra obbligazione doganale, accise e IVA. Viene chiarito che l’estinzione dell’obbligazione doganale ai sensi dell’art. 124, par. 1, lett. e), CDU opera anche se il sequestro interviene dopo l’introduzione irregolare, superando la precedente impostazione del vecchio art. 233, punto d), CDC.
Accise e IVA all’importazione
Per le accise, la circolare richiama la direttiva (UE) 2020/262, recepita dal d.lgs. n. 180/2021, e l’art. 2, comma 2, lett. d), del TUA: l’ingresso irregolare costituisce immissione in consumo, ma l’obbligazione si considera estinta se l’obbligazione doganale è estinta ai sensi dell’art. 124, par. 1, lett. e), CDU, anche quando il sequestro avvenga successivamente all’introduzione irregolare. Diversamente, l’IVA all’importazione non si estingue per effetto del solo sequestro e della successiva confisca, poiché diviene esigibile al momento dell’immissione in consumo derivante dall’introduzione irregolare.
Ambito temporale di applicazione e vigilanza
Le precisazioni contenute nella circolare si applicano dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le Direzioni territoriali sono chiamate a vigilare sull’uniforme applicazione delle istruzioni e a segnalare eventuali criticità operative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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