Circolare ADM n. 12/2024
Indicazioni in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dal territorio nazionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti operativi agli uffici doganali sui controlli relativi al denaro contante in entrata e in uscita dall’Unione europea e dal territorio nazionale. Dopo aver richiamato il quadro unionale e nazionale, ADM precisa la nozione di denaro contante, il trattamento dell’oro da investimento, i casi di frazionamento elusivo, il trasporto per sé e per accompagnatori, la posizione dei minorenni, i termini per la contestazione ex post e la gestione delle somme sequestrate. L’obiettivo è uniformare l’azione amministrativa e garantire parità di trattamento su tutto il territorio nazionale.
Indicazioni sui controlli del denaro contante in entrata o in uscita dal territorio nazionale ai sensi del Reg. (UE) 2018/1672 e del d.lgs. n. 195/2008
Indicazioni in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dal territorio nazionale ai sensi del Reg. (UE) 2018/1672 e del d.lgs. n. 195/2008
La circolare fornisce chiarimenti operativi per uniformare i controlli doganali sul denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione europea e dal territorio nazionale. Il documento si inserisce nel quadro di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e coordina la disciplina unionale con quella nazionale, evidenziando anche i punti di disallineamento tra Regolamento (UE) 2018/1672 e d.lgs. n. 195/2008.
Quadro normativo e finalità dei controlli
Le disposizioni richiamate prevedono che, per le movimentazioni transfrontaliere di importo pari o superiore a 10.000 euro, la persona fisica che entra o esce dal territorio interessato debba presentare una dichiarazione al primo ufficio doganale di confine. La circolare sottolinea che l’omissione della dichiarazione integra una violazione amministrativa autonoma, indipendente da eventuali ulteriori illeciti amministrativi o penali connessi al trasferimento del contante.
Viene inoltre chiarito che la normativa consente di acquisire e conservare le informazioni anche relative a importi inferiori alla soglia, quando emergano indizi di collegamento del denaro con attività criminose. Tali elementi sono rilevanti ai fini dell’analisi del rischio e dell’attivazione dei controlli.
Definizione di denaro contante
La circolare distingue tra nozione unionale e nozione nazionale di denaro contante.
Secondo l’art. 2, par. 1, del Reg. (UE) 2018/1672, rientrano nel concetto di denaro contante:
- la valuta;
- gli strumenti negoziabili al portatore;
- i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, tra cui monete con tenore in oro di almeno il 90% e lingotti con tenore in oro di almeno il 99,5%;
- le carte prepagate.
Per le carte prepagate, però, la circolare precisa che manca ancora l’atto delegato necessario per rendere operativa la loro riconduzione alla definizione di contante; pertanto, allo stato, non sussiste obbligo di dichiararle.
Ai fini del d.lgs. n. 195/2008, invece, il concetto di denaro contante è più ristretto e comprende soltanto:
- banconote e monete metalliche aventi corso legale;
- strumenti negoziabili al portatore, inclusi traveller’s cheque, assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento emessi al portatore, girati senza restrizioni o incompleti.
Ne consegue che l’oro da investimento e le monete non aventi corso legale, pur convertibili, non sono oggi soggetti agli obblighi dichiarativi valutari previsti dalla disciplina nazionale. Tuttavia, se rinvenuti nei controlli intra-UE, possono rilevare altre violazioni doganali o di settore.
Oro da investimento
Per le movimentazioni di oro la circolare richiama la legge n. 7/2000 e il Provvedimento UIC del 14 luglio 2000, che prevedono l’obbligo di dichiarare tutte le operazioni in oro e i trasferimenti al seguito da e verso l’estero di valore pari o superiore a 12.500 euro.
In particolare:
- i trasferimenti al seguito dall’estero, riferiti a un dato mese, vanno segnalati alla UIF entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione;
- i trasferimenti al seguito verso l’estero richiedono una dichiarazione preventiva prima dell’attraversamento della frontiera;
- in quest’ultimo caso, copia della dichiarazione e della prova di trasmissione devono accompagnare l’oro.
Le violazioni degli obblighi in materia di oro sono accertate secondo le regole richiamate dalla legge n. 7/2000 e devono essere comunicate dagli uffici delle dogane alla UIF e, per conoscenza, alla Direzione centrale competente.
Frazionamento elusivo
La circolare affronta il tema dello smurfing, distinguendo due fattispecie:
- il frazionamento di una somma complessiva pari o superiore a 10.000 euro in più operazioni, ciascuna sotto soglia, realizzate in tempi ravvicinati o ripetutamente nel tempo;
- il frazionamento della somma tra più componenti dello stesso gruppo, ad esempio familiari.
Ai fini dell’applicazione della sanzione, la questione decisiva è l’unicità sostanziale dell’operazione: il frazionamento artificioso non esclude la violazione se è evidente lo scopo elusivo. Il personale può fondarsi sulle dichiarazioni rese dai soggetti controllati e su ogni altro elemento informativo acquisito direttamente o tramite altre autorità. In assenza di elementi idonei a dimostrare l’unicità dell’operazione, non deve essere contestata la violazione dell’obbligo dichiarativo.
Trasferimento per sé stessi e per conto di accompagnatori
La circolare chiarisce che l’obbligo dichiarativo non può essere eluso mediante l’intestazione di parte del contante ad accompagnatori quando il denaro è materialmente portato da un solo soggetto. Il portatore è definito, sia dal regolamento unionale sia dal d.lgs. n. 195/2008, come la persona fisica che porta con sé il denaro nel bagaglio o nel mezzo di trasporto.
Pertanto, se il denaro rinvenuto sul passeggero, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto è pari o superiore a 10.000 euro, il funzionario procede all’accertamento della violazione anche se una parte delle somme è riferita ad altri accompagnatori.
Soggetti minorenni
L’obbligo dichiarativo si applica anche ai minorenni. Se il portatore non è giuridicamente capace di firmare, la dichiarazione è presentata dal rappresentante legale.
La circolare precisa inoltre che, se un maggiorenne trasporta una somma pari o superiore a 10.000 euro e afferma che una parte appartiene a un minore accompagnato, egli deve compilare la dichiarazione indicando sé stesso come portatore e riportando il minore quale proprietario della quota pertinente. In caso di mancata dichiarazione, la violazione va accertata comunque, a prescindere dalla riferibilità di parte delle somme al minore.
Termini per la contestazione negli accertamenti ex post
Per gli accertamenti effettuati successivamente al passaggio alla frontiera, la circolare chiarisce il dies a quo del termine per la contestazione. In applicazione del rinvio all’art. 29 del D.P.R. n. 148/1988 e all’art. 14 della l. n. 689/1981, il termine di 90 giorni per i residenti in Italia e di 360 giorni per i residenti all’estero decorre dal momento in cui ADM acquisisce materialmente la notizia del fatto da cui emerge la violazione.
Solo da quel momento, infatti, l’autorità competente può svolgere le verifiche necessarie e valutare gli elementi utili alla contestazione.
Gestione delle somme sequestrate
L’art. 6 del d.lgs. n. 195/2008 stabilisce che il denaro contante sequestrato garantisce il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie con preferenza rispetto ad ogni altro credito e confluisce nel Fondo unico di giustizia.
La circolare precisa che, dal momento del sequestro, il denaro è già vincolato al successivo versamento e non resta nella disponibilità dell’ufficio doganale. Se il sequestro riguarda valuta diversa dall’euro, l’ufficio deve provvedere alla negoziazione e al versamento del controvalore.
Ogni atto successivo relativo alla gestione delle somme compete all’autorità irrogante la sanzione, non all’Agenzia delle dogane. L’interessato può ottenere la restituzione del denaro sequestrato anche prima della definizione del procedimento, previa cauzione o fideiussione, e gli eventuali ulteriori debiti verso altre amministrazioni finanziarie devono essere segnalati al Ministero dell’Economia e delle Finanze per le valutazioni di competenza.
Vigilanza applicativa
La circolare affida alle Direzioni territoriali il compito di vigilare sull’esatto adempimento delle istruzioni impartite e di fornire, ove necessario, istruzioni integrative agli uffici dipendenti, segnalando tempestivamente eventuali difficoltà operative.
Punti principali
Quadro generale e finalità dei controlli
I controlli sul denaro contante sono finalizzati alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Per le movimentazioni pari o superiori a 10.000 euro è prevista la presentazione di una dichiarazione al primo ufficio doganale di confine, sia per le entrate e uscite dall’UE ai sensi del Reg. (UE) 2018/1672, sia per le entrate e uscite dal territorio nazionale ai sensi del d.lgs. n. 195/2008. La mera omissione della dichiarazione integra una violazione amministrativa autonoma, distinta da eventuali ulteriori illeciti connessi al trasferimento di contante.
Definizione di denaro contante
La circolare distingue tra disciplina unionale e disciplina nazionale. Nel Regolamento (UE) 2018/1672 il denaro contante comprende valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e carte prepagate; tuttavia, per queste ultime manca ancora l’atto delegato che ne renda operativa la riconduzione alla nozione di contante, per cui al momento non sussiste obbligo di dichiararle. Nel d.lgs. n. 195/2008, invece, sono ricomprese solo banconote e monete metalliche aventi corso legale e alcuni strumenti negoziabili al portatore. L’oro da investimento e le monete non aventi corso legale non rientrano, per la normativa nazionale vigente, negli obblighi dichiarativi valutari.
Oro da investimento e obblighi dichiarativi specifici
Per l’oro si applicano la legge n. 7/2000 e il Provvedimento UIC del 14 luglio 2000, che impongono la dichiarazione di tutte le operazioni in oro e dei trasferimenti al seguito da e verso l’estero per importi pari o superiori a 12.500 euro. I trasferimenti dall’estero relativi a un mese di riferimento vanno segnalati alla UIF entro la fine del mese successivo; quelli verso l’estero richiedono una dichiarazione preventiva prima dell’attraversamento della frontiera, con copia della dichiarazione e dell’attestazione di trasmissione da portare con sé. Le violazioni devono essere comunicate dagli uffici doganali alla UIF e per conoscenza alla Direzione centrale competente.
Frazionamento elusivo e unicità dell’operazione
La circolare individua due ipotesi di frazionamento elusivo: il frazionamento della somma complessiva in più operazioni inferiori alla soglia, compiute in tempi ravvicinati o in modo ripetuto, e il frazionamento tra più componenti dello stesso gruppo, ad esempio familiari. Ai fini della sanzione conta l’unicità sostanziale dell’operazione, quando il frazionamento è artificioso e finalizzato a eludere l’obbligo dichiarativo. Gli operatori possono valorizzare le dichiarazioni dei controllati e ogni altro elemento informativo acquisito direttamente o indirettamente; in mancanza di elementi idonei a dimostrare l’unicità non va contestata la violazione.
Trasporto per sé e per conto di accompagnatori
Se un soggetto trasporta contanti pari o superiori a 10.000 euro per sé e anche per altri accompagnatori, il funzionario deve accertare la violazione a prescindere dalla titolarità di parte delle somme. Conta infatti la nozione di portatore, inteso come chiunque porti con sé denaro contante nel bagaglio o nel mezzo di trasporto. La soglia si valuta sul denaro complessivamente rinvenuto sul passeggero, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto.
Soggetti minorenni
L’obbligo dichiarativo si applica anche ai minorenni, tramite il rappresentante legale se il portatore non è giuridicamente capace di firmare. Se un maggiorenne trasporta somme pari o superiori a 10.000 euro dichiarando che parte del denaro appartiene a un minore accompagnato, deve compilare la dichiarazione indicando sé stesso come portatore e il minore come proprietario della quota riferibile. In assenza di dichiarazione, la violazione va comunque accertata anche se una parte delle somme viene riferita al minore.
Termini per la contestazione negli accertamenti ex post
Per gli accertamenti ex post, il termine di 90 giorni per i residenti in Italia e di 360 giorni per i residenti all’estero decorre dal momento in cui l’autorità competente, cioè ADM, acquisisce materialmente la notizia del fatto da cui emerge la violazione. Da quel momento l’amministrazione può svolgere le verifiche e valutare gli elementi acquisiti ai fini della contestazione.
Gestione delle somme sequestrate
Il denaro sequestrato garantisce con preferenza il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e affluisce al Fondo unico di giustizia. Con il sequestro il denaro è immediatamente vincolato e non resta nella disponibilità dell’ufficio doganale che lo ha eseguito. Se la valuta sequestrata è diversa dall’euro, l’ufficio deve negoziarla e versare il controvalore secondo le regole previste per l’euro. Gli atti successivi sulla gestione delle somme spettano all’autorità competente all’irrogazione della sanzione; l’interessato può ottenere la restituzione anche prima della definizione del procedimento, mediante cauzione o fideiussione, e l’eventuale esistenza di ulteriori debiti verso altre amministrazioni deve essere comunicata al MEF.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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