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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20802/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Le ricorrenti avevano adito il Tribunale di Como chiedendo di accertare la responsabilità contrattuale, o in subordine extracontrattuale, della banca svizzera e di condannarla al risarcimento dei danni derivati da una gestione ritenuta inadempiente. La vicenda traeva origine dal decesso di un soggetto del quale esse erano eredi: successivamente avevano conferito mandati fiduciari a una società fiduciaria, poi subentrata in altra fiduciaria, affinché stipulasse in proprio nome e per loro conto alcune polizze con una compagnia estera. Le polizze sarebbero state poi amministrate dalla banca svizzera nell’ambito di una gestione di portafoglio, senza adeguata valutazione del profilo di rischio e dell’esperienza delle investitrici, con perdite rilevanti non comunicate. La banca aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che la controversia appartenesse al giudice svizzero. Le ricorrenti, nel regolamento preventivo di giurisdizione, hanno contestato tale impostazione, deducendo: (i) che la vera controparte contrattuale fosse diversa da quella indicata dalla banca e che i contratti fossero collegati tra loro; (ii) che esse dovessero essere qualificate come consumatrici e potessero quindi avvalersi del foro speciale previsto dalla Convenzione di Lugano; (iii) che, anche a prescindere da ciò, il contratto fosse stipulato in favore di terzi, con conseguente rilevanza della qualità di consumatore in capo alle beneficiarie; (iv) che, quanto alla domanda extracontrattuale, l’illecito omissivo si fosse consumato in Italia perché ivi la banca avrebbe dovuto raccogliere le informazioni necessarie e inviare la modulistica contrattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Ha escluso che il collegamento negoziale tra i vari contratti rilevasse ai fini della giurisdizione; ha negato l’applicabilità della disciplina consumeristica perché il contratto era stato concluso da un soggetto diverso dalla persona fisica consumatrice e, in caso di contratto in favore del terzo, ai fini della Convenzione di Lugano rileva la posizione delle parti stipulanti, non quella del beneficiario; ha ritenuto quindi che, per la domanda contrattuale, la giurisdizione spettasse al giudice svizzero, in quanto la banca aveva sede in Svizzera e il contratto era ivi eseguito. Quanto alla domanda subordinata extracontrattuale, la Corte ha affermato che la giurisdizione va verificata, in presenza di domanda principale e subordinata, con riferimento alla domanda principale; comunque, anche per la domanda subordinata, il luogo dell’evento dannoso coincideva con la Svizzera, dove erano state impartite le disposizioni gestorie. Le spese sono state compensate, tenuto conto dell’assenza di un orientamento univoco sul tema dell’estensione della tutela consumeristica al terzo beneficiario di un contratto stipulato da altri.

Norme richiamate

  • art. 15 Convenzione di Lugano

    "contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale"

    La norma non si applica automaticamente a ogni soggetto che sia consumatore in senso sostanziale: occorre che il contratto rientri nelle condizioni previste dalla disposizione, e che sia concluso da una persona fisica per scopi estranei all'attività professionale.

  • art. 16 Convenzione di Lugano

    "l'azione del consumatore avverso la controparte contrattuale può essere proposta... davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato il consumatore"

    Il foro del consumatore opera solo se ricorrono i presupposti di cui all'art. 15; non basta la mera qualità soggettiva del beneficiario del rapporto.

  • art. 5, comma 1, lett. a), Convenzione di Lugano

    Per le domande contrattuali il luogo di esecuzione dell'obbligazione rilevante era in Svizzera, non in Italia.

  • art. 5, comma 3, Convenzione di Lugano

    Per la responsabilità extracontrattuale rileva il luogo in cui si è verificato l'evento dannoso o il fatto generatore; nel caso concreto tale luogo è stato individuato in Svizzera, dove furono impartite le disposizioni gestorie.

  • art. 1411 c.c.

    Nel contratto in favore del terzo, il terzo beneficia degli effetti del contratto ma non assume la qualità di parte stipulante; ai fini della disciplina consumeristica conta la posizione di chi conclude il contratto.

  • art. 3, lett. a), d.lgs. n. 206/2005

    Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; la qualità non può essere riconosciuta a un soggetto diverso dalla persona fisica che stipula il contratto.

  • art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206/2005

    Richiamato per escludere la vessatorietà delle clausole frutto di trattativa individuale; nel ragionamento della Corte rafforza l'idea che la tutela consumeristica presupponga un contratto non negoziato individualmente dal soggetto tutelato.

  • art. 111, commi 1 e 2, Cost.

    Invocato per privilegiare una soluzione processuale che eviti dispersioni di giudizi e assicuri ragionevole durata e coerenza della tutela.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato per spiegare il coordinamento tra giudizio principale devoluto al giudice straniero e domanda subordinata trattenuta dal giudice italiano mediante sospensione necessaria.

Massime di principio

  • Nel contratto in favore del terzo, ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica e dei fori speciali, occorre avere riguardo alla qualità soggettiva e alla posizione processuale delle parti che hanno concluso il contratto, non a quella del terzo beneficiario.
  • La tutela del consumatore presuppone che il contratto sia concluso da una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale; se lo stipulante è un soggetto diverso, la qualità del beneficiario non basta a far operare la disciplina di protezione.
  • Il collegamento negoziale tra più contratti non estende di per sé gli effetti di una clausola di giurisdizione o di una regola di competenza a controversie relative ad altri contratti collegati.
  • In materia di giurisdizione da illecito civile, il luogo dell'evento dannoso va individuato con riguardo al fatto generatore del danno e non agli inadempimenti negoziali dedotti in via descrittiva dalla parte attrice.
  • Quando siano proposte domanda principale e domanda subordinata contro convenuto estero, la giurisdizione va verificata prioritariamente con riferimento alla domanda principale; la domanda subordinata rileva solo se il nesso di subordinazione viene sciolto.
  • Per il contratto di gestione o investimento eseguito all'estero, la giurisdizione contrattuale spetta al giudice dello Stato di esecuzione dell'obbligazione, se la Convenzione applicabile così prevede e non ricorrono validi fori speciali in favore del consumatore.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneIntermediazione finanziariaMandatoClausole vessatorie
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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