Cassazione Penale, Sentenza n. 5836/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 9/4/2024 che aveva riformato la pronuncia del G.I.P. con conferma della responsabilità per plurime cessioni di stupefacenti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Mirko Campagna deduce: (i) violazione di legge e vizio di motivazione sul capo 1) per presunta insufficienza degli elementi probatori e lettura errata di intercettazioni; (ii) errata qualificazione dei fatti non riconoscendo la fattispecie lieve ex art. 73, comma 5 (propone il riconoscimento della ridotta gravità per i capi 1 e 8); (iii) vizio di applicazione dell'art. 99 c.p. in relazione alla recidiva/ aggravante soggettiva, per mancata valutazione concreta dei precedenti e della pericolosità sociale. Domenico Campagna deduce: carenza e manifesta illogicità della motivazione circa la riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73; mancata motivazione sulla continuazione tra i reati dei capi 1,2,8; mancanza e contraddittorietà della motivazione sulle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il ricorso di Domenico Campagna è stato dichiarato inammissibile per rinuncia dallo stesso sottoscritta (16/9/2024) e la sentenza ne ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende (nella parte motiva è indicata la somma di euro 500,00). Il ricorso di Mirko Campagna è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata quanto alla valutazione delle intercettazioni e del servizio di osservazione, alla mancata riqualificazione in fattispecie lieve ex art. 73, comma 5 (perché l'accertamento richiede valutazione complessiva e non solo dato quantitativo) e al riconoscimento della recidiva; in esito, la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e, richiamata la giurisprudenza costituzionale e l'art. 616 c.p.p., ha fissato l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende equitativamente nella somma di euro 3.000,00 (P.Q.M. finale).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
La Corte ha interpretato il comma 5 (fattispecie lieve) come applicabile solo dopo una valutazione complessiva di quantita', qualita', purezza, mezzi, modalita' e circostanze dell'azione: non e' sufficiente il solo dato quantitativo. Il comma 4 (altre ipotesi) richiede onere di allegazione e riscontro istruttorio per la riqualificazione.
codice di procedura penale, art. 192
Articolo richiamato implicitamente dalla doglianza sulla motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione impugnata sia conforme ai requisiti di logica e completezza richiesti dall'art. 192 c.p.p., dunque non viziata.
codice penale, art. 99
Riguarda la recidiva e l'aggravante soggettiva: la Corte ha confermato la valutazione della Corte d'appello circa l'esistenza di precedenti significativi e la pericolosita' sociale, giustificando l'applicazione dell'aggravante.
codice di procedura penale, art. 445, comma 2
Richiamato in relazione a un precedente estinto: la Corte ha comunque valutato complessivamente i precedenti e la pericolosita', senza ritenere sufficiente l'argomento difensivo per escludere l'aggravante.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina l'onere del pagamento in caso di inammissibilita' per manifesta infondatezza: la Corte l'ha applicata per l'assegnazione del contributo alla Cassa delle ammende (importo equitativo indicato nel P.Q.M.).
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per escludere che la parte che propone il ricorso sia incorso in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', ma compatibilmente con l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. per il contributo alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, il riconoscimento della fattispecie di "lieve entità" ex art. 73, comma 5, richiede una valutazione complessiva degli elementi (quantita', qualita', grado di purezza, modalita', mezzi e ruolo dell'agente) e non puo' fondarsi unicamente su confronti quantitativi con pronunce precedenti.
- Intercettazioni telefoniche, se corroborate da riscontri investigativi (es. servizi di osservazione), possono formare una base logica e sufficiente per l'affermazione di responsabilità; la mera contestazione in sede di legittimità sul piano fattuale non e' sufficiente a superare la valutazione del merito.
- La riqualificazione dei fatti (es. qualificazione ai sensi del comma 4) impone un onere di allegazione e di prova in sede di merito; in Cassazione non sono ammesse rivalutazioni fattuali non fondate su questioni di diritto.
- Il riconoscimento della recidiva o dell'aggravante soggettiva ai sensi dell'art. 99 c.p. richiede una valutazione concreta dei precedenti e della pericolosita' sociale; la Corte d'appello dispone di ampia discrezionalita' su tali profili e la Cassazione sindaca la motivazione solo se manifestamente illogica o insufficiente.
- La rinuncia espressa al ricorso comporta l'inammissibilita' per rinuncia e l'applicazione delle sanzioni processuali previste (spese e contributo alla Cassa delle ammende); l'inammissibilita' per manifesta infondatezza puo' comportare, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., un onere maggiorato a carico del ricorrente.
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