Cassazione Civile, Ordinanza n. 34170/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia riguarda esclusivamente la liquidazione delle spese processuali decisa dalla Corte d'appello in parziale riforma della sentenza di primo grado. Il giudice di merito aveva condannato INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido, a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidandole in euro 500,00, e le spese del grado di appello in euro 236,00. Il ricorrente ha proposto cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, nonché degli artt. 91 e 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva liquidato compensi professionali e spese in misura espressamente inferiore ai minimi tariffari. La censura si fondava sul rilievo che, secondo il sistema parametrico vigente dal 27 aprile 2018 e in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice non può scendere sotto i valori minimi inderogabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva espressamente dichiarato di liquidare le spese in misura inferiore ai minimi tariffari, in contrasto con il principio per cui, quando la liquidazione avviene sulla base dei parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, i valori minimi sono inderogabili salvo diversa convenzione tra le parti. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 4, d.m. n. 55/2014
La liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite secondo i parametri ministeriali non può essere effettuata al di sotto dei valori minimi, che hanno carattere inderogabile salvo diversa convenzione tra le parti.
d.m. n. 37/2018
Ha modificato il d.m. n. 55/2014; il sistema parametrico così novellato, in vigore dal 27 aprile 2018, impone il rispetto dei minimi tariffari.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale norma sulla condanna alle spese, in relazione alla corretta liquidazione dei compensi dovuti alla parte vittoriosa.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il dovere di motivazione e di corretta determinazione della statuizione sulle spese.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione alla motivazione della decisione e alla liquidazione giudiziale delle spese.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma processuale citata per la trattazione in camera di consiglio e il rinvio al deposito dell'ordinanza entro il termine previsto.
Massime di principio
- Quando la liquidazione delle spese processuali avviene sulla base dei parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può determinare importi inferiori ai minimi tariffari, salvo diversa convenzione tra le parti.
- La statuizione che liquidi le spese in misura espressamente inferiore ai minimi parametrali integra violazione di legge ed è censurabile in cassazione.
- In caso di cassazione della decisione sulla liquidazione delle spese, la causa va rinviata al giudice di merito perché proceda a nuova quantificazione e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33960/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34053/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34056/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34062/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34066/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34091/2024 del 23/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →