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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47599/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il riesame del decreto di sequestro preventivo (7/5/2024) relativo a reati tributari (artt. 5 e 8 d.lgs. 74/2000). Due censure principali: 1) presunta contraddittorietà della motivazione in materia di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione IVA — il ricorrente sostiene che se le fatture rappresentano operazioni inesistenti non può essergli addebitata un'omessa dichiarazione di IVA; richiama la sentenza n. 29814/2023 sul principio che le fatture inesistenti non fanno automaticamente presumere percezione dei corrispettivi ai fini delle imposte sul reddito; 2) illegittima applicazione della confisca 'allargata' (art. 12-ter d.lgs. 74/2000) perché i reati tributari sarebbero per definizione episodici e non giustificano la presunzione che l'indagato abbia 'vissuto' di proventi illeciti, dunque manca la serialità richiesta per l'istituto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha confermato che, secondo la normativa nazionale e la giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di giustizia UE, l'IVA indicata in fattura è dovuta anche se l'operazione è inesistente e pertanto l'obbligo di dichiarazione sussiste indipendentemente dall'effettivo incasso. Ha poi ritenuto infondata la censura sulla confisca allargata: l'istituto fondato sull'art. 240-bis c.p. (richiamato nell'art. 12-ter) non richiede una prova di serialità dell'illecito tributario né che i reati siano della stessa natura; la motivazione del Tribunale, che evidenziava la sproporzione tra denaro posseduto e reddito dichiarato e l'assenza di spiegazioni, è risultata solida e sufficientemente ancorata al caso concreto. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    artt. 5, 8, 12-bis, 12-ter

    art. 5 (omessa dichiarazione IVA) applicabile anche se sono state emesse fatture per operazioni inesistenti; art. 8 (falsità documentale) contestato per emissione di fatture false; art. 12-ter dispone la confisca per reati tributari richiamando la disciplina della confisca allargata.

  • DPR 26/10/1972, n. 633

    stabilisce che l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato in fattura anche se l'operazione è inesistente, imponendo l'obbligo di dichiarazione dell'IVA secondo quanto risultante dalla fattura.

  • Codice penale

    istituisce una presunzione di provenienza illecita dei beni in capo a condannati per taluni reati; la presunzione non richiede che gli illeciti siano seriali o della stessa indole del reato-spia, ma valuta ragionevolezza temporale e sproporzione.

  • Codice di procedura penale

    art. 321 richiamato dalle censure sulla motivazione; art. 325 regola il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali; art. 616 prevede l'onere delle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non colposa.

  • Direttive e giurisprudenza UE

    sesta direttiva 77/388/CEE (evoluta nell'art. 203 della direttiva 2006/112), giurisprudenza Corte di giustizia (es. Stadeco C-566/07 e altre)

    la giurisprudenza comunitaria conferma che chi indica l'IVA in fattura è debitore dell'imposta indipendentemente dalla sussistenza effettiva dell'operazione, principio recepito nella normativa nazionale.

  • Sentenza Cass. n. 29814/2023

    sent. n. 29814 del 9/3/2023

    principio affermato con riferimento all'imposta sui redditi: le fatture per operazioni inesistenti non producono automaticamente un reddito tassabile per l'emittente se non vi sono elementi che facciano presumere l'effettiva percezione delle somme; la Corte, nella sentenza in esame, distingue tale principio dall'ambito IVA.

Massime di principio

  • L'IVA indicata in fattura è dovuta e deve essere dichiarata anche se l'operazione è oggettivamente inesistente; la sussistenza dell'obbligo non dipende dall'effettivo incasso.
  • La disciplina fiscale comunitaria e nazionale impone di trattare separatamente le presunzioni ai fini dell'IVA e quelle ai fini delle imposte sul reddito: una sentenza favorevole in tema di redditi non si estende automaticamente all'IVA.
  • La confisca 'allargata' (art. 12-ter d.lgs. 74/2000 richiamando art. 240-bis c.p.) può trovare applicazione senza necessità di provare una serialità di reati tributari o che il soggetto abbia esclusivamente 'vissuto' di evasione; rilevano la sproporzione patrimoniale e l'assenza di spiegazioni credibili.
  • Censure generiche o astratte sulla legittimità di principi normativi o sulla loro applicazione sono spesso inammissibili in cassazione se non adeguatamente confrontate con la motivazione impugnata e con i fatti concreti.
  • In presenza di denaro o beni sproporzionati rispetto all'attività e al reddito dichiarato, l'onere di fornire spiegazioni plausibili grava sull'interessato; l'assenza di tali chiarimenti rafforza la presunzione di provenienza illecita.

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