Cassazione Civile, Ordinanza n. 10546/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (magistrato onorario)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, in primo e secondo grado, del pagamento della seconda indennità giornaliera spettante ai viceprocuratori onorari per le attività di udienza svolte presso la Procura della Repubblica di Avezzano nel periodo marzo 2001-aprile 2008. La ricorrente sosteneva che, ai fini della duplicazione dell’indennità prevista dalla disciplina allora vigente, l’udienza dovesse essere considerata in relazione alla tipologia dei giudizi trattati, e non come unico segmento temporale riferito al medesimo giudice. Denunciava quindi violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 273 del 1989 e 72 dell’ordinamento giudiziario, sostenendo che procedimenti dibattimentali, camerali e di convalida dell’arresto, se trattati nella stessa giornata, integrassero udienze distinte e quindi dessero diritto alla seconda indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio già affermato da Cass. n. 33502/2023, secondo cui la duplicazione dell’indennità prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 273 del 1989 spetta solo quando il giudice onorario tenga nello stesso giorno due udienze distinte, mentre non basta la mera diversità di ruoli, di imputati o di riti, né il fatto che si tratti di fasi diverse del medesimo iter procedimentale, come convalida dell’arresto e giudizio direttissimo. Poiché la Corte d’appello aveva negato la seconda indennità sulla base di una nozione troppo ampia di udienza, comprensiva di un segmento temporale continuo nel quale siano trattati anche affari diversi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, che dovrà verificare se nella stessa giornata siano stati trattati procedimenti di diversa tipologia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma
art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 273 del 1989
norma applicabile ratione temporis, richiamata come base del diritto alla seconda indennità giornaliera dei viceprocuratori onorari
art. 72 ordinamento giudiziario
richiamato insieme all'art. 4 del D.Lgs. n. 273 del 1989 per sostenere che l'udienza vada distinta in ragione della tipologia dei procedimenti trattati
art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 273 del 1989
richiamato dalla precedente giurisprudenza come fonte del diritto alla duplicazione dell'indennità quando nello stesso giorno siano tenute due udienze distinte
Massime di principio
- Nel sistema delle indennità spettanti al magistrato onorario, la duplicazione del compenso giornaliero richiede la celebrazione, nello stesso giorno, di due udienze effettivamente distinte, non essendo sufficiente la semplice trattazione di procedimenti diversi all'interno di un unico segmento temporale continuativo.
- Ai fini dell'accertamento del diritto alla seconda indennità, rileva la diversità oggettiva delle udienze in senso funzionale e tipologico, mentre restano irrilevanti la sola diversità del numero di ruolo, l'identità o meno delle parti e la mera differenza di rito se inserita nel medesimo iter procedimentale.
- Quando il giudice di merito adotti una nozione di udienza troppo estensiva, tale da assimilare a un'unica udienza la trattazione continuativa di affari processuali diversi, la decisione è censurabile per violazione della disciplina che regola la spettanza della duplicazione dell'indennità.
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