Sentenza n. 118/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento della nota del 18 luglio 2025 n. 8527, con la quale il Comune di Roccasecca ha comunicato il diniego all'accesso civico generalizzato richiesto dalla società ricorrente con istanza del 1° luglio 2025; nonché per la condanna del Comune ad ostendere i documenti indicati e richiesti in sede di accesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso civico generalizzato alle SCIA relative a eventi temporanei presentate dal 1° gennaio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (società richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo alla richiesta di ottenere tutte le SCIA concernenti eventi temporanei presentate dagli esercenti e dalle aziende nel territorio comunale dal 1° gennaio 2025. La richiesta era motivata da finalità di ricerca, studio e analisi commerciale del mercato, per individuare eventi innovativi da organizzare nel territorio. Il Comune aveva ritenuto la domanda generica, esplorativa e non ispirata a finalità solidaristiche, nonché lesiva della riservatezza per la presenza di dati personali. Il giudice ha preliminarmente qualificato la richiesta come fondata sull'accesso civico generalizzato, escludendo la possibilità di convertire in giudizio il titolo dell'accesso in accesso documentale difensivo. Nel merito, la ricorrente ha contestato la genericità e il carattere esplorativo della domanda, nonché il diniego integrale fondato sulla riservatezza, deducendo che l'amministrazione avrebbe dovuto svolgere un concreto bilanciamento degli interessi e valutare l'ostensione parziale mediante oscuramento dei dati personali.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha ritenuto che l'accesso civico generalizzato non richieda la dimostrazione di un interesse personale, concreto e attuale né una motivazione particolare; sono ammissibili anche finalità individuali, professionali o commerciali, purché la richiesta non sia pretestuosa, contraria a buona fede, manifestamente onerosa, sproporzionata o massiva secondo parametri oggettivi. La domanda è stata giudicata sufficientemente specifica e non massiva, poiché riguardava soltanto sette SCIA pertinenti, a fronte di circa novanta pratiche diverse e non rilevanti. Il Comune non poteva quindi negare l'accesso sulla base della natura commerciale della finalità o della sua asserita genericità. Quanto alla riservatezza, il TAR ha riconosciuto la presenza di dati personali e quindi l'operatività del limite relativo previsto dall'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, ma ha escluso che tale limite legittimasse un diniego automatico e totale. L'amministrazione avrebbe dovuto effettuare il concreto bilanciamento tra interesse alla conoscibilità e pregiudizio alla riservatezza, valutando anche l'accesso parziale mediante oscuramento dei dati personali. Il TAR ha annullato il diniego, accertato il diritto della ricorrente ad accedere al contenuto delle sette SCIA con oscuramento dei dati personali e ordinato al Comune di consentire l'accesso mediante estrazione di copia entro trenta giorni, con oneri di segreteria a carico della richiedente. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.500, oltre accessori, e alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 33/2013
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L'accesso civico generalizzato non è subordinato alla dimostrazione di un interesse personale, concreto e attuale né a una motivazione particolare; è volto a favorire la trasparenza e il controllo diffuso sull'azione amministrativa.
art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
I limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, inclusa la protezione dei dati personali, impongono un bilanciamento concreto e proporzionato, non un diniego automatico e totale; deve essere valutata anche l'ostensione parziale mediante oscuramento.
art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
I limiti previsti dalla disposizione sono distinti dalle eccezioni relative dei commi 1 e 2 e non sono oggetto del medesimo bilanciamento concreto richiamato dal giudice.
art. 22 e ss. l. n. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Quando l'istanza è formulata esclusivamente come accesso civico generalizzato, il giudice non può convertirne in sede giurisdizionale il titolo in accesso documentale difensivo.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97/2016
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione, richiamata quale fonte introduttiva dell'accesso civico generalizzato, conferma la finalità di pubblicità diffusa e trasparenza dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- L'accesso civico generalizzato non richiede la dimostrazione di un interesse personale, concreto e attuale né una motivazione particolare; sono ammissibili anche richieste sorrette da finalità professionali o commerciali, purché non risultino pretestuose, contrarie a buona fede, manifestamente onerose, sproporzionate o massive secondo parametri oggettivi.
- La finalità individuale o commerciale dell'istanza di accesso civico generalizzato non costituisce, di per sé, un limite implicito al diritto di accesso, poiché l'interesse personale del richiedente può coesistere con la funzione di trasparenza e controllo diffuso dell'azione amministrativa.
- La presenza di dati personali nei documenti richiesti non legittima automaticamente il diniego integrale dell'accesso civico generalizzato. In presenza di un limite relativo, l'amministrazione deve svolgere un concreto e proporzionato bilanciamento tra interesse alla conoscibilità e tutela della riservatezza, valutando l'ostensione parziale mediante oscuramento dei dati personali.
- Quando una richiesta di accesso è formulata esclusivamente sulla base dell'accesso civico generalizzato, il giudice amministrativo deve esaminarla secondo tale disciplina e non può convertire in sede giurisdizionale il titolo dell'accesso in accesso documentale difensivo.
- Ai fini della valutazione del carattere massivo o sproporzionato di una richiesta di accesso civico generalizzato, l'amministrazione e il giudice devono considerare parametri oggettivi, tra cui il numero effettivo dei documenti pertinenti e il carico organizzativo necessario per evadere la richiesta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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