Sentenza del 20/07/2023 n. 21836 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rimborso chiesto ai sensi della L. n. 289/2002, art. 9, comma 17, per imposte Irpef, Ilor e Iva relative agli anni 1990-1992, per la parte eccedente il 10%. La controversia verteva sull'ammissibilità del rimborso: la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso per il silenzio-rifiuto; la CTR aveva ritenuto fondato l'appello per Irpef e Ilor (non per l'Iva, considerata partita di giro e incompatibile con normativa comunitaria). L'Agenzia impugnava in Cassazione sostenendo, fra l'altro, che il beneficiario svolgeva attività d'impresa (esclusione del beneficio), che il regime nazionale era stato dichiarato incompatibile con il diritto UE salvo casi compatibili quali gli aiuti 'de minimis' o gli aiuti individuali compatibili, e che l'onere probatorio circa l'origine delle imposte e la compatibilità con i regolamenti UE incombeva sul contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso proposto dall'Agenzia (rimproverando alla CTR di non avere accertato adeguatamente se il contribuente svolgesse attività d'impresa e, in caso affermativo, di non avere verificato la compatibilità dell'aiuto con le regole UE e il regime 'de minimis'). Ha rigettato il primo motivo per inammissibilità e ha dichiarato assorbito il terzo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale di Sicilia in diversa composizione per nuovo esame, anche sulla determinazione delle spese di giudizio. Non è stata decisa in via definitiva la spettanza del rimborso sul merito, che dovrà essere valutata in sede di rinvio con le necessarie verifiche istruttorie.
Norme richiamate
L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17
Norma che prevedeva il rimborso/agevolazioni per le imposte del triennio 1990-1992 alle vittime del sisma; la Corte e la giurisprudenza UE hanno ritenuto che tale regime costituisca misura di aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno salvo che rientri nei casi de minimis o sia un aiuto individuale compatibile.
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665
Disposizione che esclude dall'applicazione del beneficio chi svolge attività d'impresa, prevedendo sospensione dell'agevolazione in attesa delle verifiche di compatibilità con l'ordinamento UE.
Regolamento (UE) n. 1407/2013 e Regolamento (UE) n. 717/2014 (de minimis)
Regolamenti che disciplinano la soglia 'de minimis' ed i casi in cui un aiuto può considerarsi compatibile; la Corte ha richiamato che il contribuente deve provare che l'aiuto individuale rientra nei limiti de minimis (calcolo dell'ammontare totale su periodo di riferimento).
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 107 e 108
Quadro normativo UE sugli aiuti di Stato: gli aiuti incompatibili con il mercato interno devono essere annullati salvo eccezioni; la Commissione e la giurisprudenza hanno ritenuto il regime nazionale incompatibile salvo eccezioni (de minimis, aiuti individuali compensativi).
Sesta Direttiva 77/388/CEE e Direttiva 2006/112/CE (IVA)
La Corte di giustizia ha ritenuto che il regime di condono/agevolazione introduca differenze di trattamento tra soggetti passivi IVA e alteri il principio di neutralità fiscale; questo profilo ha portato all'incompatibilità del regime per quanto riguarda l'IVA.
Decisione Commissione Europea C/2015/5549 (14.08.2015)
Decisione che ha qualificato il regime come aiuto di Stato concesso illegittimamente e incompatibile con il mercato interno, salvo che si tratti di aiuto individuale conforme ai regolamenti de minimis o a regimi approvati.
Giurisprudenza Corte di giustizia (es. causa C-132/06; ordinanza C-82/14)
Sentenze che hanno affermato l'incompatibilità delle misure di condono/agevolazione con il sistema comune dell'IVA e più in generale con il diritto UE, contribuendo a definire i limiti dell'applicabilità del beneficio.
Art. 2697 c.c.
Principio sull'onere della prova: la Corte ricorda che l'onere probatorio circa la sussistenza delle condizioni del beneficio (es. conformità ai limiti de minimis, natura non imprenditoriale dell'attività) grava sul soggetto che invoca il rimborso.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 18, 19, 21
Norme sul processo tributario richiamate dall'Agenzia in primo motivo (su ammissibilità/formalità dell'istanza di rimborso); la Corte ha però dichiarato il motivo inammissibile per novità e difetto di autosufficienza del ricorso.
Massime di principio
- Se il beneficiario ha svolto un'attività economica soggetta a IVA, il diritto nazionale a rimborso/agevolazione può essere escluso o subordinato a verifica di compatibilità con le norme UE sugli aiuti di Stato.
- Quando un regime nazionale è stato dichiarato incompatibile dalla Commissione UE o dalla giurisprudenza comunitaria, il giudice nazionale deve disapplicare o limitare l'applicazione nazionale e verificare se il singolo beneficio possa rientrare nei casi ammessi (de minimis o aiuti individuali compatibili).
- L'onere della prova circa la natura dell'attività (impresa vs. soggetto non economico) e la compatibilità dell'aiuto con i regolamenti UE incombe sul contribuente che invoca il beneficio; il giudice non può supplire a carenze istruttorie della parte.
- La mera presenza di versamenti IVA/indicazioni contabili può far emergere la possibilità di attività d'impresa, ma occorre una valutazione concreta e documentale su quanto del rimborso richiesto riguarda effettivamente attività economica.
- Se la questione di compatibilità UE emerge per effetto di norme o decisioni sopravvenute (ius superveniens), il giudice può consentire l'acquisizione di nuove prove e la riapertura dell'istruttoria in sede di rinvio.
- Motivi procedurali o di inammissibilità (es. mancata indicazione degli importi o prova dei versamenti) devono essere sollevati nei gradi di merito; in Cassazione possono essere dichiarati inammissibili se nuovi o non autosufficienti.
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