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Sentenza

Sentenza n. 1978/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 769/2024, relativa all’attivazione della Carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 769/2024, pubblicata il 12 novembre 2024 e notificata il 14 aprile 2025. In corso di causa ha comunicato che la Carta del docente era stata attivata e ha quindi limitato le conclusioni alla richiesta di accertare tale circostanza, insistendo per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, preso atto dell’avvenuta attivazione della Carta del docente. In applicazione della soccombenza virtuale ha condannato il Ministero al rimborso delle spese: la metà è stata dichiarata non ripetibile in ragione del comportamento processuale del Ministero e del numero di controversie e procedimenti analoghi pendenti, che rendeva complesso soddisfare tempestivamente tutte le procedure; la restante metà è stata liquidata in 400 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva darsi esecuzione alla sentenza sopra richiamata.

    La disposizione costituisce il riferimento processuale per la domanda di ottemperanza; la decisione dichiara cessata la materia del contendere dopo che l’amministrazione ha attivato la Carta del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando nel corso del processo l’amministrazione dà esecuzione al titolo e il ricorrente ne prende atto, limitando le conclusioni all’accertamento dell’avvenuta esecuzione, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all’esecuzione intervenuta in corso di causa, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale; il comportamento processuale dell’amministrazione e il numero di controversie analoghe pendenti possono essere considerati nella liquidazione e nella ripartizione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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