Cassazione Civile, Ordinanza n. 07609/2025 del 21/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento con cui le veniva richiesto il pagamento di imposta di registro relativa al 2014, oltre sanzioni, interessi e accessori, lamentando originariamente la mancanza di adeguata motivazione della cartella. Nei gradi di merito il ricorso è stato respinto perché l’atto, pur contenendo alcuni errori materiali nell’indicazione dell’autorità giudiziaria che aveva emesso il provvedimento presupposto e nella data di deposito, riportava comunque elementi sufficienti a rendere identificabile la pretesa tributaria. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la CTR non si fosse pronunciata sulla richiesta di esonero dal pagamento per inesistente motivazione; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, sostenendo che la sentenza richiamata nella cartella non fosse stata resa nei suoi confronti. Nella memoria ha anche allegato pagamenti eseguiti da coobbligati solidali e una successiva decisione tributaria, ma senza formulare una rinuncia chiara al ricorso o una concorde istanza di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello non fosse apparente, perché la CTR aveva spiegato che gli errori contenuti nella cartella erano meri refusi e che, nonostante ciò, la contribuente era stata posta in grado di comprendere le ragioni della pretesa, anche perché conosceva direttamente il provvedimento giudiziale presupposto, essendo intervenuto in un giudizio da lei stessa promosso con altri coobbligati. Ha inoltre osservato che i motivi di ricorso erano formulati in modo generico e non specifico, senza l’indicazione puntuale degli atti e delle circostanze decisive richieste dall’art. 366 c.p.c. La Corte ha poi condannato la ricorrente alle spese e, poiché la decisione ha confermato la proposta del consigliere relatore, ha applicato anche l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannandola al pagamento di una somma ulteriore in favore della resistente e di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione della sentenza è sindacabile in cassazione solo nei limiti del "minimo costituzionale".
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza radicale della motivazione o la sua apparenza integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale parametro della doverosità della motivazione.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve essere motivata in modo sufficiente a rendere comprensibile la decisione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure sono state ricondotte ai vizi di violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 7 l. n. 212/2000
L’atto impositivo deve essere motivato in modo da consentire al destinatario di conoscere la pretesa e le sue ragioni.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti, con indicazione puntuale degli atti e dei fatti decisivi.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione conforme alla proposta del consigliere giustifica l’applicazione delle conseguenze processuali previste dalla norma.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha applicato la condanna per abuso del processo/lite temeraria e l’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012
La riforma ha ristretto il controllo di legittimità sulla motivazione al solo minimo costituzionale.
art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022
È richiamato come base della disciplina sulle conseguenze della decisione conforme alla proposta del relatore.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo se la sentenza di merito scende sotto il minimo costituzionale, non essendo più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione in sé.
- La motivazione di una cartella di pagamento è sufficiente quando, anche in presenza di errori materiali o refusi, consenta al destinatario di individuare con ragionevole certezza il presupposto dell’iscrizione a ruolo e le ragioni della pretesa tributaria.
- Il contribuente che conosca direttamente il provvedimento presupposto non può utilmente dolersi di un difetto di motivazione meramente formale dell’atto successivo, se gli elementi essenziali della pretesa risultano comunque individuabili.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non basta un richiamo generico alle difese svolte nei gradi di merito, ma occorre indicare gli atti rilevanti e le circostanze decisive che avrebbero condotto a una decisione diversa.
- La rinuncia al ricorso o all’azione non si presume dalla sola allegazione di fatti sopravvenuti favorevoli: occorre una dichiarazione univoca incompatibile con la volontà di proseguire nel giudizio.
- Quando la decisione finale conferma la proposta del consigliere relatore nei casi previsti dall’art. 380-bis c.p.c., il giudice può applicare le conseguenze sanzionatorie per abuso del processo previste dall’art. 96 c.p.c.
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