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Sentenza

Sentenza n. 8024/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3435/2025, pubblicata in data 20 marzo 2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all’esito del procedimento R.G. n. 38490/2023.

Giustizia amministrativa202512055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3435/2025, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente e al pagamento delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente e difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 3435/2025. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire, per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, della Carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, condannando il Ministero ad attribuirle il beneficio economico di euro 1.000,00, nonché al pagamento delle spese processuali distratte in favore dell'avvocato antistatario. I ricorrenti hanno dedotto e documentato il passaggio in giudicato della sentenza e la sua mancata esecuzione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza formulare contestazioni. È stata inoltre richiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo provata l'esistenza del giudicato, la sua esecutività e l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante l'attivazione in favore della docente della Carta elettronica spettante per euro 1.000,00 e il pagamento all'avvocato antistatario delle spese processuali liquidate nel giudizio presupposto. Il giudice ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Per l'eventuale persistente inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega, da attivarsi nei successivi sessanta giorni previa richiesta dei ricorrenti e senza compenso. È stata respinta la domanda di penalità di mora, senza fissazione di una somma a tale titolo. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 750,00 per le spese del giudizio di ottemperanza, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza e consentono di ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal giudice, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal giudicato presupposto quale fondamento del diritto della docente alla Carta elettronica del docente.

  • D.M. 55/2014

    È stato richiamato per la liquidazione delle spese e competenze del giudizio di ottemperanza, in relazione ai parametri previsti per l'esecuzione mobiliare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta documentati il passaggio in giudicato del titolo e la mancata esecuzione da parte dell'amministrazione, il giudice deve ordinare l'adempimento integrale delle statuizioni giudiziali entro un termine assegnato.
  • In sede di ottemperanza non è consentito rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, che vincola l'amministrazione e il giudice dell'esecuzione.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e su richiesta della parte vittoriosa.
  • Le spese accessorie documentate necessarie per instaurare il giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente e liquidate insieme alle spese di lite.
  • La penalità di mora non costituisce una conseguenza automatica dell'accoglimento dell'azione di ottemperanza, potendo il giudice respingerne la richiesta anche quando ordina l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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