Cassazione Civile, Ordinanza n. 09736/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite concerne la valutazione, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto per la classe di concorso B017, del servizio civile sostitutivo del servizio militare prestato da un candidato prima dell'inserimento in graduatoria. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano riconosciuto al candidato 6 punti per il servizio civile svolto dal 30/7/2003 al 29/5/2004, non considerato dall'Amministrazione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. 66/2010, sostenendo la legittimità della differenziazione di punteggio prevista dal D.M. n. 50/2021 per il servizio militare/civile prestato o meno in costanza di rapporto; (ii) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. La Corte ha però rilevato che il ricorso era costruito facendo riferimento a una disciplina non pertinente al caso concreto (D.M. n. 50/2011 per il personale ATA, anziché l'O.M. n. 112/2022 e l'allegato A/4 applicabili ai docenti) e non coglieva il decisum, che si fondava sulla giurisprudenza di legittimità già formatasi in materia di valutazione del servizio civile/di leva anche se non prestato in costanza di rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse conforme al consolidato orientamento di legittimità secondo cui il servizio civile sostitutivo del servizio militare è valutabile ai fini concorsuali e nelle graduatorie scolastiche secondo i principi ricavabili dagli artt. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994 e 2050 d.lgs. 66/2010, anche se prestato non in costanza di rapporto. Ha quindi confermato il riconoscimento del punteggio disposto nei gradi di merito, condannando il Ministero alle spese di legittimità e accogliendo l'istanza di distrazione. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato perché il ricorrente è un'amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 2050 d.lgs. n. 66/2010
La disposizione sulla valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici si applica in senso estensivo anche al servizio civile sostitutivo e non va letta in contrapposizione tra comma 1 e comma 2: il comma 2 specifica il comma 1, includendo anche i servizi prestati in pendenza di rapporto di lavoro.
art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994
il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti
Il servizio militare e il servizio civile sostitutivo sono utilmente valutabili nella scuola ai fini della carriera; la norma non è limitata alla sola ricostruzione di carriera post-assunzione, ma esprime un principio generale di valutazione del servizio.
art. 52, comma 2, Cost.
È richiamato come fondamento del principio per cui chi è chiamato a un servizio obbligatorio nell'interesse della Nazione non deve subire la perdita della relativa utile valutazione concorsuale o selettiva.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
È evocato dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione, ma la censura è stata ritenuta non idonea a superare il rilievo di inammissibilità complessiva del ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro del vizio di motivazione dedotto dal ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge, invocata per il primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma sul vizio di nullità della sentenza, invocata per il secondo motivo.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
La Corte richiama la conforme giurisprudenza di legittimità per affermare un'ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso.
art. 6 L. 230/1998
È richiamato per affermare l'equiparazione generale del servizio civile al servizio di leva quanto ai diritti.
O.M. n. 112/2022
È indicata come la disciplina applicabile al personale docente nel caso concreto, in luogo del D.M. richiamato dal ricorrente.
Allegato A/4 O.M. n. 112/2022
È richiamato per evidenziare che, per il personale docente, non prevede attribuzione di punteggio per il servizio militare o civile prestato non in costanza di rapporto.
Massime di principio
- Il servizio civile sostitutivo del servizio militare deve essere trattato, ai fini della valutazione nei procedimenti selettivi scolastici, secondo il principio di equiparazione al servizio di leva e non può essere escluso dal punteggio solo perché prestato fuori da un rapporto di lavoro in essere.
- L'art. 2050 d.lgs. 66/2010 va interpretato in modo unitario: il comma 1 stabilisce il principio generale di valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici e il comma 2 ne precisa l'applicazione anche ai periodi di servizio svolti in pendenza di rapporto, senza limitare la portata del primo.
- Le graduatorie scolastiche basate su punteggi e rivolte a una pluralità di candidati hanno natura selettiva lato sensu concorsuale e sono soggette ai principi generali di valutazione del servizio militare/civile dettati dalla legge, con conseguente disapplicazione delle fonti regolamentari incompatibili.
- In presenza di giurisprudenza di legittimità consolidata e conforme alla decisione impugnata, il ricorso per cassazione che non si confronti con il decisum e con il corretto assetto normativo applicabile al caso concreto è inammissibile.
- L'illegittima esclusione del servizio civile o militare dalla valutazione in graduatoria non può derivare da una lettura restrittiva delle norme di settore che contrasti con il principio di equiparazione e con la ratio di non penalizzare chi abbia assolto un servizio obbligatorio nell'interesse della collettività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09685/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 14 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09687/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 14 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09688/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 14 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09689/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 14 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09690/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 14 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09691/2025 del 14/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →