Cassazione Penale, Sentenza n. 30615/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per l'annullamento della sentenza con cui era stata applicata la pena concordata (2 anni e 10 mesi di reclusione e 12.600 euro di multa, comprensiva di aumento per continuazione) per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Il ricorrente deduce un'erronea qualificazione giuridica del fatto per omissione dell'applicazione della causa di non punibilita' per lieve entita' di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione concordata e' ammesso solo per motivi tassativi (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) e l'errore di qualificazione giuridica e' valutabile in cassazione solo se manifesto. Nel caso di specie la quantita' di sostanza (47,84 g lordi di stupefacente "pesante" e 2,91 g di marijuana) e gli elementi indicati in sentenza (centinaia di bustine e tre bilancini) rendono non manifesto l'errore prospettato. Le deduzioni difensive sono state ritenute generiche e fondate su elementi estranei al testo della sentenza, non consentendo la riconsiderazione. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 444 e ss., cod. proc. pen.
Norme che regolano l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La sentenza impugnata e' stata resa nell'ambito della procedura di cui a tali articoli.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017)
Limita i motivi di ricorso in cassazione avverso le sentenze di applicazione concordata della pena a questioni precise: espressione della volonta' dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalita' della pena o misura di sicurezza. L'errore di qualificazione e' ammissibile in cassazione solo se manifesto.
art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Disciplina i reati relativi a stupefacenti e prevede, al comma 5, la possibilita' di escludere la punibilita' per quantita' di lieve entita'. La Corte ha ritenuto che, alla luce delle quantita' e degli indizi di destinazione allo spaccio, la causa di lieve entita' non fosse applicabile.
art. 81, comma finale, cod. pen.
Regola la continuazione tra reati: il Tribunale ha applicato un aumento di pena per continuazione esterna con una precedente condanna irrevocabile.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e la possibilita' di condannare al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso e' inammissibile e puo' essere ascrivibile a colpa del ricorrente.
Corte Costituzionale, sent. 7-13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza citata)
Giurisprudenza richiamata per il principio che l'inammissibilita' del ricorso, se riconducibile a colpa del ricorrente, puo' comportare l'onere delle spese e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il ricorso in cassazione avverso una sentenza di patteggiamento e' ammesso solo per motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; le questioni non rientranti tra queste sono inammissibili.
- L'errore di qualificazione giuridica e' sindacabile in cassazione solo se manifesto: deve risultare con indiscussa immediatezza dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza, senza margini di opinabilita'.
- Perche' sia riconosciuta la non punibilita' per lieve entita' ai sensi dell'art. 73 DPR 309/90 occorre che la quantita' e le circostanze siano tali da escludere ogni indice di destinazione allo spaccio; la presenza di buste e bilancini orienta verso l'esclusione della lieve entita'.
- Le censure difensive devono essere specifiche e autosufficienti e ancorate al testo del provvedimento impugnato; richiamare elementi esterni o chiedere una rivalutazione dei fatti rinunciati in sede di patteggiamento e' inammissibile.
- Ricorrere in modo generico o su basi non previste dalla legge espone al rigetto per inammissibilita' e a conseguenze economiche, comprese le spese e il pagamento alla Cassa delle Ammende.
- In situazioni analoghe, prima di proporre ricorso e' necessario valutare se l'errore di diritto sia realmente manifesto e costruire censure strettamente riferite alla motivazione e ai capi di imputazione.
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