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Sentenza

Sentenza del 23/01/2019 n. 1754 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per gli anni d'imposta 2000 e 2001, la deduzione ai fini IRPEG e IRAP e la detrazione IVA relative a fatture emesse dalla società inglese Wishingform Limited per presunte provvigioni e servizi di agenzia. Secondo l'Ufficio, le prestazioni erano oggettivamente inesistenti. La società contribuente sosteneva invece che le attività di intermediazione e controllo qualità fossero state effettivamente svolte, anche nell'ambito di rapporti precedentemente trasferiti da altra società. La ricorrente denunciava la violazione delle regole sull'onere della prova, l'omessa valutazione di documentazione relativa alla società C&S s.r.l. e l'errata applicazione della disciplina IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, secondo cui le anomalie del contratto, le dichiarazioni del legale rappresentante, i dati comunicati dall'autorità fiscale inglese e l'assenza di documentazione concreta sulle prestazioni costituivano indizi gravi, precisi e concordanti dell'inesistenza delle operazioni. A fronte di tali elementi, spettava alla contribuente dimostrare l'effettività dei servizi, ma la documentazione prodotta non è stata ritenuta sufficiente: fatture, scritture contabili e pagamenti regolari non bastano da soli. È stata inoltre confermata l'indetraibilità dell'IVA e l'obbligo di versare l'imposta indicata in fattura ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972. La richiesta di applicare automaticamente il regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal D.Lgs. n. 158 del 2015 è stata respinta per genericità. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 33, 39, comma 1, lett. d), e 40

    Consentono all'Amministrazione finanziaria di svolgere verifiche e accertamenti anche mediante elementi presuntivi idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni fatturate.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52, 54, comma 2, 19, comma 1, 21, comma 7, e 26, comma 3

    Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti [...] l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura

    In caso di fattura relativa a un'operazione inesistente, il destinatario non può detrarre l'IVA perché manca l'acquisto effettivo di beni o servizi; al contempo, l'imposta indicata in fattura resta dovuta in applicazione del principio di cartolarità.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2727 e seguenti

    L'Amministrazione deve fornire elementi idonei a fondare la presunzione di inesistenza dell'operazione; se tali elementi sono gravi, precisi e concordanti, l'onere passa al contribuente, che deve dimostrare concretamente l'effettività della prestazione.

  • D.Lgs. n. 158 del 2015, artt. 31 e 32; D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9-bis.3, e art. 15

    Le modifiche al regime IVA e sanzionatorio più favorevoli non si applicano automaticamente in sede di legittimità: il contribuente deve indicare puntualmente la sanzione concretamente applicabile e dimostrare che essa sarebbe inferiore a quella irrogata.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione consente il controllo sulla corretta applicazione della legge e su specifici vizi motivazionali, ma non permette un nuovo esame generale dei fatti e delle prove già valutati dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni inesistenti, non deve necessariamente fornire una prova diretta della falsità: sono sufficienti indizi gravi, precisi e concordanti, anche desunti da anomalie contrattuali, incoerenze contabili, dichiarazioni dei responsabili e assenza di riscontri operativi.
  • Una volta superata la soglia probatoria iniziale dell'Amministrazione, il contribuente deve dimostrare con elementi concreti che la prestazione è stata realmente eseguita. La sola fattura, la regolare contabilizzazione e il pagamento tracciabile non sono normalmente sufficienti.
  • Per servizi di intermediazione, agenzia o consulenza è opportuno conservare contratti coerenti con le fatture, ordini, corrispondenza, report, nominativi degli incaricati, prove delle visite, risultati commerciali e ogni documentazione che colleghi il servizio al compenso pagato.
  • La mera esistenza giuridica della società estera emittente non dimostra che essa abbia svolto le prestazioni fatturate; occorre provare il rapporto concreto tra le parti e l'attività effettivamente resa.
  • In caso di operazioni inesistenti, l'IVA indicata in fattura può restare dovuta dall'emittente, mentre il destinatario perde il diritto alla detrazione perché manca il presupposto sostanziale dell'acquisto del servizio.
  • La Corte di cassazione non rivaluta normalmente il merito della controversia: se il giudice tributario ha esaminato gli elementi essenziali e ha fornito una motivazione logica, le contestazioni sulla diversa valutazione delle prove tendono a essere respinte.
  • L'invocazione di una disciplina sanzionatoria sopravvenuta più favorevole deve essere specifica e riferita alla concreta posizione del contribuente; non è sufficiente richiamare genericamente il principio del favor rei.

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