Cassazione Penale, Ordinanza n. 31340/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché il motivo non è deducibile in sede di legittimità, in quanto non contiene un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza di appello ma riproduce sostanzialmente le stesse censure già esposte nel giudizio di merito. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per guida in stato di ebbrezza. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che la propria responsabilità penale non fosse comprovata da adeguati riscontri probatori. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già formulate in appello e già motivate mente respinte, con censure generiche sulla pretesa illogicità della motivazione.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
commi 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies
individua la fattispecie sostanziale contestata, ossia la guida in stato di ebbrezza nella specifica ipotesi aggravata richiamata nella sentenza di merito.
art. 581 c.p.p.
i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, a pena di inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
la mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna al versamento alla Cassa delle ammende in mancanza di ragioni di esonero.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
richiamata quale precedente sul principio della critica argomentata come funzione tipica dell'impugnazione.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
richiamata per affermare che è inammissibile il ricorso che riproduce i motivi di appello senza confrontarsi con la sentenza impugnata.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
richiamata nel medesimo senso sulla necessità di confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
richiamata nel medesimo senso sulla inammissibilità del ricorso meramente reiterativo e generico.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata, con puntuale confronto con le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione.
- È inammissibile il ricorso che si limita a riproporre in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello e già disattese, senza indicare gli specifici errori della motivazione di secondo grado.
- La deduzione di un vizio di motivazione non può risolversi in una censura generica di illogicità o carenza probatoria, se non è ancorata al contenuto effettivo della motivazione impugnata.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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