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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03210/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione stipulata per attività di progettazione esecutiva e organizzazione di manifestazioni promozionali all'estero e sul mercato interno. La società poi fallita aveva ottenuto il pagamento del 90% dei corrispettivi sulla base di rendiconti presentati, ma chiedeva il saldo residuo e il rimborso forfettario dei costi generali. Il giudice di primo grado aveva revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo non provata la pretesa per carenza della documentazione giustificativa delle spese; la Corte d'appello, in rinvio, aveva confermato il rigetto perché la curatela non aveva dimostrato di avere prodotto i rendiconti completi, con fatture quietanzate e documenti idonei a consentire l'approvazione del rendiconto prevista dalla convenzione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la curatela denunciava violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. e 1665 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente addossato all'appaltatrice l'onere di provare non solo l'invio dei rendiconti ma anche l'idoneità della documentazione allegata, non considerando altresì la mancata contestazione amministrativa e una consulenza tecnica svolta in altro giudizio, utile a quantificare il credito residuo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo e non contraddittorio il diniego della domanda: l'appaltatrice non aveva provato la trasmissione dei rendiconti completi di fatture quietanzate e degli altri giustificativi richiesti dalla convenzione, e le prove richieste in appello erano state correttamente reputate irrilevanti o non decisive. La Corte ha precisato che il fatto che fosse stato già pagato il 90% del compenso non bastava a fondare il diritto al residuo 10% in assenza della prova documentale dell'an debeatur, e che la consulenza tecnica svolta in altro giudizio non poteva sopperire alla mancanza di prova sulla spettanza del credito. Ne è derivata la condanna della ricorrente alle spese e l'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per dedurre ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura sull'apprezzamento delle prove, senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione di irrilevanza delle prove richiesta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che non vi è violazione dell'onere della prova quando il giudice respinge la domanda per mancanza di prova della spettanza del credito e abbia motivatamente escluso l'utilità dei mezzi istruttori richiesti.

  • art. 1665 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al contratto di appalto e al diritto al corrispettivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1458, comma 1, c.c.

    Richiamato nella vicenda processuale pregressa per affermare l'inapplicabilità della retroattività della risoluzione ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, qui qualificati come appalto di servizi.

  • art. 1453, comma 2, c.c.

    Richiamato nella fase anteriore del giudizio per la questione dell'alternatività tra risoluzione e adempimento.

  • art. 2 della convenzione

    È la clausola che subordinava il pagamento del saldo e dei costi generali all'approvazione del rendiconto corredato dalla documentazione richiesta.

  • art. 3 della convenzione

    Prevedeva gli obblighi documentali dettagliati per la presentazione dei singoli rendiconti, inclusa la produzione di fatture quietanzate e documenti di riscontro.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria illustrativa.

Massime di principio

  • Quando il pagamento residuo di un corrispettivo contrattuale è subordinato, per clausola espressa, alla presentazione di rendiconti e documenti giustificativi, il creditore deve provare non solo l'esecuzione dell'attività, ma anche l'avvenuto adempimento degli oneri documentali richiesti dal contratto.
  • Il rigetto della domanda per difetto di prova non integra violazione dell'art. 2697 c.c. se il giudice di merito motiva in modo specifico l'irrilevanza o la non decisività dei mezzi istruttori richiesti dalla parte.
  • La censura in cassazione sulla mancata ammissione di prove è ammissibile solo se il ricorrente spiega in modo puntuale la decisività del mezzo istruttorio; in difetto, la valutazione di irrilevanza compiuta dal giudice di merito resta insindacabile.
  • Il pagamento parziale di una prestazione non prova, di per sé, il diritto al saldo residuo quando manchi la dimostrazione documentale delle ulteriori condizioni contrattuali previste per la liquidazione finale.
  • La consulenza tecnica svolta in un diverso giudizio può rilevare solo come elemento accessorio di quantificazione, ma non può sostituire la prova dell'an debeatur del credito quando questa sia mancante.
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