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Sentenza

Sentenza n. 1587/2026 - Napoli, Sezione 2

Per l'esecuzione della sentenza n. 3888/2025, emessa in data 20/05/2025, dalla 2^ sezione di Codesto TAR Campania - Napoli in esito al procedimento R.G. 2075/2025 nella parte relativa al pagamento delle spese di lite

Giustizia amministrativa202507071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva condannato la Centrale Unica di Committenza al pagamento delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (avvocato cessionario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 3888/2025, passata in giudicato, nella parte relativa alla condanna della Centrale Unica di Committenza al pagamento di euro 3.000,00 per spese di lite, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato. Ha dedotto la propria legittimazione ad agire in forza della cessione anticipata del credito contenuta nella procura alle liti rilasciata nel precedente giudizio. Ha rappresentato che, nonostante la notificazione della sentenza, il decorso del termine di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e una successiva diffida, l'amministrazione non aveva adempiuto. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo. Il giudice ha esaminato anche l'ammissibilità della cessione del credito per spese di lite e la riconoscibilità delle spese accessorie successive al titolo esecutivo.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha riconosciuto la legittimazione del ricorrente, ritenendo che la cessione del credito contenuta nella procura alle liti costituisca la fonte della legittimazione del difensore cessionario, mentre il titolo esecutivo resta la sentenza di condanna. Il credito per spese di lite è stato ritenuto cedibile, non trattandosi di credito strettamente personale né di credito litigioso ai sensi dell'art. 1261 c.c., poiché le spese erano conseguenza della definizione di una controversia diversa e non costituivano l'oggetto del contendere. Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto ammissibile anche per l'esecuzione della statuizione sulle spese di giudizio attribuite direttamente al difensore della parte vittoriosa. Il TAR ha accertato l'inadempimento della Centrale Unica di Committenza e le ha ordinato di pagare le somme dovute in forza della sentenza, oltre agli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. È stato nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, o un suo delegato, per il caso di persistente inadempimento. Il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza e depositare una relazione sull'attività svolta. Sono state riconosciute soltanto le spese successive funzionali alla pubblicazione, all'esame e alla notificazione del titolo e agli atti accessori necessari per introdurre l'ottemperanza, mentre sono state escluse le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive insoddisfacenti. È stata accolta la richiesta di penalità di mora, parametrata all'interesse legale, con decorrenza dal novantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento, entro il limite massimo individuato dal giudice e con liquidazione demandata al commissario. La Centrale Unica di Committenza è stata condannata anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora per incentivare l'esecuzione del giudicato, nel rispetto del criterio della non manifesta iniquità.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    La sentenza amministrativa da eseguire non deve essere previamente munita della formula esecutiva.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prevede il termine di 120 giorni per il pagamento spontaneo dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni derivanti da provvedimenti giudiziari.

  • art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamenta il diritto alla ripetizione del contributo unificato anche nel caso di compensazione delle spese, quando vi sia soccombenza dell'amministrazione.

  • art. 1261 c.c.

    Il divieto di cessione dei crediti litigiosi da parte degli avvocati non si applica al credito per spese di lite che non costituiva l'oggetto della controversia precedente e che è sorto come conseguenza della sua definizione.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    Le spese di precetto e delle procedure di esecuzione forzata civile non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza, poiché derivano dalla scelta di utilizzare un diverso strumento esecutivo.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il termine perentorio entro il quale il commissario ad acta deve presentare la richiesta di liquidazione del compenso e la relativa nota spese.

Massime di principio

  • Il difensore può agire in ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate in favore della parte vittoriosa quando la procura alle liti contenga una cessione anticipata del relativo credito o il consenso all'attribuzione diretta delle somme; la sentenza di condanna costituisce il titolo esecutivo, mentre la cessione fonda la legittimazione del difensore cessionario.
  • Il credito per spese di lite è liberamente cedibile, salvo specifici divieti normativi, poiché non costituisce un credito strettamente personale né un credito litigioso ai sensi dell'art. 1261 c.c. quando la controversia riguardava il rapporto sostanziale e le spese sono sorte soltanto quale effetto della sua definizione.
  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione della parte della sentenza che condanna una pubblica amministrazione al pagamento delle spese processuali, anche quando tali somme siano attribuite direttamente al difensore antistatario o al difensore cui la parte vittoriosa abbia ceduto il credito.
  • Per l'ottemperanza di una sentenza amministrativa non è necessaria la previa apposizione della formula esecutiva né, in mancanza di una specifica previsione applicabile, la notificazione di un precetto civile; è sufficiente la notificazione del titolo secondo le regole proprie del processo amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili, oltre alle somme liquidate nel titolo e agli interessi, soltanto le spese successive funzionali alla pubblicazione, all'esame, alla notificazione del provvedimento e agli atti accessori necessari per introdurre il giudizio; non sono invece dovute le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive.
  • La penalità di mora può essere fissata anche per l'inadempimento di una condanna pecuniaria, purché sia determinata secondo criteri non manifestamente iniqui, con decorrenza e limite massimo predeterminati e in modo da conservare una funzione compulsoria senza trasformarsi in una sproporzionata compensazione economica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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