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Ordinanza

Ordinanza n. 294/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. 1373 del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda.

Giustizia amministrativa202600280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sezione Seconda, di accoglimento del ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa appellata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha proposto appello contro la sentenza del TAR Puglia n. 1373 del 2025 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della relativa efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Ha dedotto, in termini generici, che l'esecuzione della sentenza avrebbe determinato l'inevitabile compromissione dell'interesse pubblico alla realizzazione di un'opera pubblica di notevole importanza. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di appello né l'oggetto sostanziale della controversia di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora. Il Comune non ha dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza, limitandosi a richiamare genericamente la compromissione dell'interesse pubblico alla realizzazione di un'opera pubblica. La carenza del requisito cautelare è stata ritenuta sufficiente per negare la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; nel caso concreto, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza è stata negata per difetto del periculum in mora.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva di una sentenza appellata non può essere concessa quando il periculum in mora sia prospettato in termini meramente generici e non sia dimostrata l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
  • Il richiamo alla compromissione dell'interesse pubblico alla realizzazione di un'opera pubblica, privo dell'indicazione concreta degli effetti pregiudizievoli derivanti dall'esecuzione della sentenza, non è sufficiente a integrare il requisito del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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