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Interpello

Risposta n. 68 del 15/11/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante ritiene che l'operazione non sia abusiva perché sorretta da valide ragioni extrafiscali non marginali: razionalizzazione delle gestioni immobiliari e commerciali, separazione delle proprietà e delle compresenze gestionali, eliminazione dei contrasti tra soci, riduzione dei costi e semplificazione organizzativa, senza finalità di aggiramento fiscale o ottenimento di indebiti vantaggi d'imposta.

Valutazione anti-abuso di una scissione parziale asimmetrica contestuale tra due società immobiliari con soci coincidenti per gruppi familiari.

Il quesito

Il contribuente chiede se la scissione parziale non proporzionale e asimmetrica, da effettuarsi contestualmente da ALFA S.r.l. e BETA S.r.l. per riallocare gli immobili e separare le gestioni tra due gruppi familiari, integri abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000 oppure se sia legittima come operazione fiscalmente neutrale ex articolo 173 TUIR.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate ritiene che la scissione prospettata non configuri abuso del diritto né realizzi un vantaggio fiscale indebito, trattandosi di una riorganizzazione fisiologica e coerente con la ratio dell'articolo 173 TUIR. Restano però fermi il rispetto delle regole civilistiche e fiscali sulla scissione, della disciplina impositiva dei soci, dell'imposta di registro in misura fissa di 200 euro e delle regole IVA sulla rettifica della detrazione ove applicabili.

Valutazione anti-abuso di una scissione parziale asimmetrica tra due società immobiliari

L'interpello riguarda la verifica della possibile abusività, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000, di un'operazione di scissione parziale non proporzionale e asimmetrica posta in essere contestualmente da due società, ALFA S.r.l. e BETA S.r.l. La questione si inserisce nel contesto di una riorganizzazione dei patrimoni e delle gestioni immobiliari facenti capo a due gruppi familiari coincidenti nelle compagini sociali.

Fattispecie rappresentata

ALFA S.r.l. e BETA S.r.l. hanno entrambe soci riconducibili a due nuclei familiari, uno facente capo ai signori CAIO e l'altro ai signori SEMPRONIO, ciascuno titolare del 50% del capitale in entrambe le società. Le due società svolgono attività immobiliari differenti ma collegate alla gestione di beni locati.

ALFA gestisce immobili ubicati in palazzine o condomini di terzi, in prevalenza immobili strumentali per natura locati con destinazione commerciale, oltre ad alcuni immobili abitativi locati come abitazioni. BETA è invece proprietaria di immobili destinati alla gestione di casa e appartamenti per vacanze. Il patrimonio immobiliare di BETA è descritto come composto essenzialmente da due blocchi:

  • appartamenti a destinazione abitativa e locali di servizio connessi all'attività di affitto di appartamenti per vacanze;
  • un'autorimessa con box locati annualmente.

Nel tempo i soci avevano individuato due blocchi equivalenti di appartamenti, in modo da consentire a ciascun gruppo familiare una gestione autonoma e coerente con la propria visione imprenditoriale.

Obiettivo dell'operazione

L'operazione è finalizzata alla razionalizzazione delle gestioni immobiliari e commerciali delle due società. In particolare, si intende:

  • consolidare la suddivisione gestionale già di fatto esistente in BETA;
  • eliminare le sovrapposizioni di proprietà delle aree residenziali oggi di ALFA;
  • ottimizzare i flussi di cassa derivanti dalla gestione immobiliare di ALFA a servizio dell'attività commerciale di BETA;
  • far sì che tali flussi restino all'interno di ciascun veicolo societario riferibile al rispettivo gruppo familiare.

Lo strumento prescelto è la scissione parziale asimmetrica ex articolo 2506, secondo comma, codice civile, effettuata da entrambe le società. Al termine del percorso, il gruppo familiare CAIO risulterà unico proprietario di ALFA e il gruppo familiare SEMPRONIO unico proprietario di BETA, ciascuno con patrimoni composti da beni provenienti reciprocamente dalle due società originarie.

Contenuto del progetto di scissione

Dal progetto emerge che, con la scissione di BETA, il gruppo CAIO riceverà, a fronte della propria partecipazione del 50% in BETA, valori patrimoniali corrispondenti a un patrimonio netto scisso riferibile anche a immobili appartenenti al patrimonio di ALFA. Tale valore sarà destinato ad aumento di capitale e, per la parte non imputata a capitale, a riserva da scissione in ALFA, quale società beneficiaria.

In concreto, al termine della scissione, dal patrimonio immobiliare di BETA entreranno nella titolarità di ALFA:

  • una parte degli appartamenti;
  • i box seminterrati;
  • il 50% di un parcheggio esterno e delle relative pertinenze.

Contestualmente, per effetto della scissione di ALFA, entreranno nella titolarità di BETA altre unità immobiliari.

Il patrimonio non immobiliare sarà ripartito secondo il criterio di pertinenza rispetto agli immobili trasferiti: ad esempio, le attrezzature seguiranno la destinazione finale degli immobili, così come mutui e finanziamenti correlati ai beni scissi.

Posizione del contribuente

L'istante sostiene che l'operazione non costituisca abuso del diritto, perché sorretta da valide ragioni extrafiscali, non marginali, di tipo organizzativo e gestionale. In particolare, afferma che:

  • non sono previste operazioni che consentano ai soci di ottenere finanziamenti o garanzie dalle società;
  • non vi è intenzione di cedere le partecipazioni a terzi o ad altri soci;
  • la scissione avverrà ai valori contabili, in regime di neutralità fiscale, con rinvio della tassazione dei plusvalori al successivo realizzo.

Secondo il contribuente, l'operazione consente di evitare la costituzione di nuove società e lo scioglimento di quelle esistenti, con risparmio di costi; permette inoltre di eliminare le comproprietà e le condivisioni gestionali fonte di contrasti tra soci, favorendo una gestione separata e coerente con gli interessi di ciascun gruppo familiare. La scelta non sarebbe quindi diretta a conseguire indebiti risparmi d'imposta, ma a realizzare un assetto imprenditoriale più efficiente.

Normativa richiamata

L'Agenzia richiama in particolare:

  • l'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di abuso del diritto;
  • l'articolo 173 del TUIR, che disciplina la neutralità fiscale delle scissioni;
  • l'articolo 2506, secondo comma, c.c., per il profilo civilistico della scissione non proporzionale;
  • l'articolo 4, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al TUR, per l'imposta di registro;
  • l'articolo 2, comma 3, e l'articolo 19-bis2, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, per gli effetti IVA e la rettifica della detrazione.

Viene inoltre richiamata la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, con riferimento ai requisiti formali dell'interpello in materia di abuso del diritto.

Soluzione interpretativa dell'Agenzia

L'Agenzia osserva preliminarmente che l'istanza è valutata senza considerare eventuali conguagli in denaro ex articolo 2506-bis c.c., poiché la documentazione integrativa non fornisce elementi puntuali sul punto.

Nel merito, l'Agenzia ricorda che la scissione è, in linea generale, fiscalmente neutrale ai sensi dell'articolo 173 TUIR: il patrimonio trasferito non fuoriesce dal regime ordinario d'impresa e i plusvalori restano latenti fino al successivo realizzo, che potrà avvenire, ad esempio, con cessione, risarcimento, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'impresa.

Sulla base di quanto rappresentato dall'istante, l'operazione non determina un vantaggio fiscale indebito e non contrasta con la ratio delle norme tributarie né con i principi dell'ordinamento. La scissione appare piuttosto come una riorganizzazione fisiologica, finalizzata a consentire a ciascun gruppo familiare di proseguire la gestione già di propria pertinenza e di beneficiare in modo ordinato dei flussi e dei beni immobili dedicati all'attività.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia conclude che la scissione parziale non proporzionale asimmetrica, effettuata da entrambe le società in modo che ai soci uscenti siano assegnate le partecipazioni della società che mantiene gli immobili di pertinenza, non costituisce operazione abusiva ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000, poiché non consente la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.

Resta comunque fermo che l'operazione dovrà essere eseguita nel rispetto:

  • dell'articolo 173 TUIR e del rinvio ai commi 5 e 6 dell'articolo 172 TUIR;
  • delle disposizioni del TUIR in materia di fiscalità dei soci;
  • della disciplina dell'imposta di registro, con applicazione dell'imposta fissa di euro 200;
  • delle regole IVA, compresa l'eventuale rettifica della detrazione da parte delle società beneficiarie, se ne ricorrono i presupposti.

Conclusioni operative

Il parere è favorevole sotto il profilo anti-elusivo: l'operazione può essere realizzata in neutralità fiscale, purché venga attuata secondo il progetto rappresentato e nel rispetto di tutte le norme civilistiche e tributarie applicabili. L'Agenzia precisa inoltre che il suo parere si fonda sui fatti esposti dall'istante e resta impregiudicato ogni potere di controllo per verificare l'eventuale esistenza di ulteriori atti o fatti non rappresentati che possano integrare un diverso disegno abusivo.

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