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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19579/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per rapina aggravata (tutti) e, limitatamente a singoli imputati, per ricettazione (Americo) e furto aggravato (Ciriello). Gallo denunciava omessa/insufficiente motivazione in relazione alla dosimetria della pena e al diverso trattamento rispetto ai coimputati; Americo censurava la valutazione della prova (riconoscimento vocale da parte della polizia e identificazione da immagini video di scarsa qualità) e l'assenza di perizia fonica; Sciancalepore deduceva contraddittorietà e travisamento delle intercettazioni che non conterrebbero la sua voce e lamentava il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con una precedente sentenza irrevocabile; Ciriello impugnava la valutazione indiziaria, ritenendo carenti i caratteri di gravità, precisione e concordanza e sostenendo che soprannome, nome di battesimo e corporatura non possono da soli fondare la condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi: ha ritenuto i motivi generici, non specifici o infondati. Ha richiamato il principio secondo cui, nel rito abbreviato 'secco', la verifica in sede di legittimità è limitata al rapporto fra motivazione e decisione e non alla riconsiderazione del merito probatorio. Sul punto: a) il diverso trattamento sanzionatorio tra coimputati non è automaticamente indice di vizio, salvo ragioni irragionevoli o paradossali, e qui la Corte di merito ha motivato il ruolo differenziato di Gallo; b) il riconoscimento vocale operato dalla polizia giudiziaria e la comparazione visuale delle immagini di videosorveglianza sono stati ritenuti indizi idonei, anche senza perizia fonica, viste la conoscenza preventiva delle voci e altre circostanze (controlli precedenti, traffico veicolare, esiti dichiarativi); c) la Corte ha correttamente escluso il vincolo della continuazione tra reati per distanza temporale e territoriale e per diversità degli obiettivi lesi; d) le censure di Ciriello sono state ritenute generiche e mancanti di specificità rispetto alle argomentazioni di merito. Sono state altresì condannate le parti al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, codice di procedura penale

    art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    richiede che gli indizi su cui si fonda una condanna abbiano i caratteri della gravità, precisione e concordanza; la Corte ha ritenuto che tali requisiti fossero soddisfatti dalla combinazione di riconoscimenti vocali degli operatori, identificazioni visive da videocamere, controllo del traffico veicolare e riscontri dichiarativi

  • art. 616 codice di procedura penale

    norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento in Cassazione; la Corte l'ha applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176) e successive modificazioni

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e successive modificazioni

    consente la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (misure temporanee introdotte nel periodo emergenziale); la Corte ha disposto la trattazione scritta e ha preso decisione sulla base di memorie e conclusioni depositate

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato 'secco' la Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione in fatto delle prove: le doglianze devono mirare a vizi di motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà), non a una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Il riconoscimento della voce da parte della polizia giudiziaria, se gli agenti avevano pregressa familiarità con la voce e se esistono elementi di riscontro, può valere come elemento indiziario anche in assenza di una perizia fonica.
  • L'identificazione visiva da immagini di videosorveglianza può costituire indizio grave e preciso quando la sovrapponibilità dei tratti e altri elementi (atteggiamento, modo di camminare, vestiario confrontabile con riscontri) siano tali da rendere convincente la percezione; tale valutazione è rimessa al giudice di merito e difficilmente riaperta in Cassazione.
  • Differenze nella dosimetria delle pene tra coimputati non costituiscono di per sé vizio di motivazione: sono ammissibili se il giudice di merito motiva le ragioni che giustificano trattamenti differenti; la Cassazione interviene solo in presenza di argomentazioni manifestamente irragionevoli o paradossali.
  • Il riconoscimento del vincolo della continuazione richiede prova che i reati successivi fossero concretamente già programmati al momento del primo: occorrono indicatori concreti (contiguità spazio-temporale, omogeneità delle modalità, pianificazione), e non basta la similitudine nella tipologia di reato.
  • I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici: bisogna esplicitare la correlazione tra le censure e le argomentazioni della sentenza impugnata, altrimenti il ricorso è inammissibile per genericità.

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