Cassazione Penale, Sentenza n. 19579/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per rapina aggravata (tutti) e, limitatamente a singoli imputati, per ricettazione (Americo) e furto aggravato (Ciriello). Gallo denunciava omessa/insufficiente motivazione in relazione alla dosimetria della pena e al diverso trattamento rispetto ai coimputati; Americo censurava la valutazione della prova (riconoscimento vocale da parte della polizia e identificazione da immagini video di scarsa qualità) e l'assenza di perizia fonica; Sciancalepore deduceva contraddittorietà e travisamento delle intercettazioni che non conterrebbero la sua voce e lamentava il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con una precedente sentenza irrevocabile; Ciriello impugnava la valutazione indiziaria, ritenendo carenti i caratteri di gravità, precisione e concordanza e sostenendo che soprannome, nome di battesimo e corporatura non possono da soli fondare la condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi: ha ritenuto i motivi generici, non specifici o infondati. Ha richiamato il principio secondo cui, nel rito abbreviato 'secco', la verifica in sede di legittimità è limitata al rapporto fra motivazione e decisione e non alla riconsiderazione del merito probatorio. Sul punto: a) il diverso trattamento sanzionatorio tra coimputati non è automaticamente indice di vizio, salvo ragioni irragionevoli o paradossali, e qui la Corte di merito ha motivato il ruolo differenziato di Gallo; b) il riconoscimento vocale operato dalla polizia giudiziaria e la comparazione visuale delle immagini di videosorveglianza sono stati ritenuti indizi idonei, anche senza perizia fonica, viste la conoscenza preventiva delle voci e altre circostanze (controlli precedenti, traffico veicolare, esiti dichiarativi); c) la Corte ha correttamente escluso il vincolo della continuazione tra reati per distanza temporale e territoriale e per diversità degli obiettivi lesi; d) le censure di Ciriello sono state ritenute generiche e mancanti di specificità rispetto alle argomentazioni di merito. Sono state altresì condannate le parti al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192, comma 2, codice di procedura penale
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
richiede che gli indizi su cui si fonda una condanna abbiano i caratteri della gravità, precisione e concordanza; la Corte ha ritenuto che tali requisiti fossero soddisfatti dalla combinazione di riconoscimenti vocali degli operatori, identificazioni visive da videocamere, controllo del traffico veicolare e riscontri dichiarativi
art. 616 codice di procedura penale
norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento in Cassazione; la Corte l'ha applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176) e successive modificazioni
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e successive modificazioni
consente la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (misure temporanee introdotte nel periodo emergenziale); la Corte ha disposto la trattazione scritta e ha preso decisione sulla base di memorie e conclusioni depositate
Massime di principio
- Nel rito abbreviato 'secco' la Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione in fatto delle prove: le doglianze devono mirare a vizi di motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà), non a una diversa lettura del materiale probatorio.
- Il riconoscimento della voce da parte della polizia giudiziaria, se gli agenti avevano pregressa familiarità con la voce e se esistono elementi di riscontro, può valere come elemento indiziario anche in assenza di una perizia fonica.
- L'identificazione visiva da immagini di videosorveglianza può costituire indizio grave e preciso quando la sovrapponibilità dei tratti e altri elementi (atteggiamento, modo di camminare, vestiario confrontabile con riscontri) siano tali da rendere convincente la percezione; tale valutazione è rimessa al giudice di merito e difficilmente riaperta in Cassazione.
- Differenze nella dosimetria delle pene tra coimputati non costituiscono di per sé vizio di motivazione: sono ammissibili se il giudice di merito motiva le ragioni che giustificano trattamenti differenti; la Cassazione interviene solo in presenza di argomentazioni manifestamente irragionevoli o paradossali.
- Il riconoscimento del vincolo della continuazione richiede prova che i reati successivi fossero concretamente già programmati al momento del primo: occorrono indicatori concreti (contiguità spazio-temporale, omogeneità delle modalità, pianificazione), e non basta la similitudine nella tipologia di reato.
- I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici: bisogna esplicitare la correlazione tra le censure e le argomentazioni della sentenza impugnata, altrimenti il ricorso è inammissibile per genericità.
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