Sentenza n. 2800/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Nola, Sezione -OMISSIS-, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. -OMISSIS-, pubblicata in data 13/12/2023, notificata in data 28/01/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante condanna del Ministero al pagamento di differenze retributive per progressione economica e anzianità di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla progressione economica spettante al personale di ruolo, computando l'anzianità maturata attraverso la successione di contratti a tempo determinato, e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 5.724,51, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza civile era stata notificata al Ministero, non era stata appellata ed era passata in giudicato; inoltre, era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l'esecuzione delle condanne pecuniarie a carico delle pubbliche amministrazioni. Poiché il Ministero non ha provato di avere adempiuto, il giudice ha ordinato l'esecuzione entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente del Ministero o in un funzionario delegato, con il compito di compiere tutti gli atti necessari al pagamento, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della parte ricorrente. Il TAR ha precisato che nel giudizio di ottemperanza sono rimborsabili soltanto le spese successive al giudicato funzionali alla pubblicazione, all'esame, alla notificazione del titolo e agli atti accessori necessari all'introduzione del giudizio; non sono invece rimborsabili le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, trattandosi di scelte alternative imputabili al creditore. Tali spese sono state liquidate nell'ambito delle spese di lite, restando escluse eventuali spese di registrazione del titolo, se dovute e documentate. È stata respinta la richiesta di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta e la previsione di una penalità di mora; nel caso concreto il commissario è stato nominato, mentre la penalità è stata negata per ragioni di equità.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine di centoventi giorni
Il termine per il completamento delle procedure amministrative necessarie all'esecuzione delle condanne giudiziali al pagamento di somme di denaro a carico delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso prima di poter accogliere la domanda di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La disciplina sull'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è stata applicata analogicamente al compenso del commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di condanne pecuniarie.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale fondamento della disciplina applicata analogicamente alla gratuità o onnicomprensività dell'incarico commissariale.
artt. 474 ss. c.p.c.
Le spese degli atti di precetto appartengono al procedimento di esecuzione forzata civile e non sono automaticamente rimborsabili nel distinto giudizio di ottemperanza scelto dal creditore.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza per una condanna pecuniaria contro una pubblica amministrazione è proponibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione ed è decorso il termine di centoventi giorni previsto per l'esecuzione amministrativa delle condanne al pagamento di somme di denaro.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto a una condanna pecuniaria definitiva, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- Nel giudizio di ottemperanza sono rimborsabili le spese successive al giudicato soltanto se funzionali alla pubblicazione, all'esame, alla notificazione del titolo o all'introduzione del giudizio e ai relativi atti accessori; non sono invece dovute le spese di precetto o quelle derivanti da procedure esecutive civili non satisfattive, quando il creditore abbia scelto autonomamente strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza.
- La penalità di mora non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza: la sua applicazione può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, risulti non equa, anche considerando il tempo trascorso dal passaggio in giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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