Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08187/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per truffa. Con l'unico motivo ha dedotto vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe errato nella valutazione degli elementi probatori. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa lettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente e giuridicamente congrua e fondata su specifici dati: i pagamenti erano stati effettuati su carta intestata all'imputato; per attivare la carta era stato usato un documento riferibile all'imputato, mai denunciato come sottratto o smarrito; non era stata fornita una spiegazione alternativa del fatto che, una volta attivate le carte, tramite WhatsApp fossero stati forniti i dati identificativi dell'imputato per i pagamenti poi eseguiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse una censura di merito mascherata da vizio di motivazione e che la sentenza d'appello avesse dato adeguata e non illogica spiegazione della responsabilità. È stato richiamato il principio, desunto da Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, secondo cui alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    È la fattispecie di truffa per la quale risultava pronunciata la condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della tipicità, ma considera infondata la censura sull'elemento soggettivo.

  • art. 591 c.p.p.

    Implicitamente applicato quale esito processuale della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche a carico del ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Principio secondo cui la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile un motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia immune da vizi logici e giuridici e si fondi su elementi fattuali specifici e coerenti.
  • La deduzione di vizi dell'elemento soggettivo è inammissibile se si traduce nella contestazione della lettura probatoria compiuta dai giudici di merito, senza evidenziare reali lacune, contraddizioni o manifeste illogicità della motivazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.