Sentenza del 25/01/2022 n. 321 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Ici Imu - Zona ricadente in vincilo aeroportuale - Zona di espansione B3 - Assoggettabilità - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto legittima la richiesta dell'IMU: l'area, pur soggetta a vincolo aeroportuale e alla necessità di parere ENAC, conserva carattere edificabile in termini urbanistici, con limitazioni (es. altezza) che incidono parzialmente sulle possibilità edificatorie ma non ne escludono l'assoggettabilità al tributo. Il ricorso del contribuente è quindi respinto e viene confermata l'imposizione
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il contribuente impugna l'assoggettabilità a IMU di un'area ricadente in zona di espansione B3 interessata da vincolo aeroportuale; la difesa comunale sostiene che l'area sia comunque edificabile, seppure subordinata al rilascio del parere favorevole dell'ENAC e soggetta a limitazioni, in particolare di altezza
Norme richiamate
disciplina IMU/ICI (normativa tributaria sugli immobili)
la norma sui tributi immobiliari si applica agli immobili e ai suoli edificabili; la qualificazione urbanistica come area edificabile comporta assoggettabilità al tributo anche se l'edificabilità è condizionata da vincoli
normativa urbanistica locale (zona di espansione B3)
la destinazione in zona B3 indica l'idoneità all'edificazione; i vincoli urbanistici che limitano parametri (es. altezza) non trasformano automaticamente l'area in non edificabile
vincolo aeroportuale / disposizioni ENAC
il vincolo aeroportuale incide sulle possibilità edificatorie imponendo prescrizioni (ad es. altezza massima) e la necessità di parere favorevole; tale condizione è considerata limitazione parziale e non ostativa di per sé all'imponibilità fiscale
Massime di principio
- Un'area urbanisticamente classificata come edificabile è generalmente soggetta a IMU anche se la realizzazione è subordinata a pareri o autorizzazioni (es. ENAC): la condizionalità amministrativa non annulla automaticamente l'assoggettabilità fiscale
- Vincoli che incidono solo su parametri tecnici (altezza, sagoma, ecc.) e non sull'idoneità generale all'edificazione non comportano la perdita della natura di terreno edificabile ai fini tributari
- Per ottenere l'esenzione o la riconsiderazione fiscale il proprietario deve provare che il vincolo rende concretamente impossibile o vietata l'edificazione in termini sostanziali, non soltanto soggetta a limiti
- La qualificazione urbanistica formale (zona B3 o analoghe categorie) ha forte rilievo nella determinazione della base imponibile: va esaminata la disciplina urbanistica vigente e l'effettivo contenuto dei vincoli
- In presenza di vincoli speciali è utile acquisire pareri tecnici/amministrativi (es. ENAC, Ufficio urbanistica) per documentare la reale capacità edificatoria dell'area in sede di controversia tributaria
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