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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28530/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di accertamento IRPEF per le annualità 2004, 2006 e 2008, contestato per asserita inapplicabilità dei parametri utilizzati, violazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e difetto di motivazione. Il ricorso fu accolto in primo grado. In appello, la Commissione tributaria regionale dichiarò inammissibile l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate perché, nella costituzione in giudizio dopo notificazione a mezzo posta, era stato depositato soltanto l'avviso di ricevimento e non la ricevuta di spedizione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 22 e 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato con gli artt. 156 c.p.c. e 2699 c.c., per contrasto con il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione non comporta inammissibilità se l'avviso di ricevimento reca attestazione postale idonea della data di spedizione; 2) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per avere il giudice dichiarato l'inammissibilità d'ufficio senza previo contraddittorio. Il contribuente, con controricorso, ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha comunque sostenuto l'infondatezza, deducendo anche la nullità della notifica dell'appello effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto o dalla residenza dichiarata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l'eccezione di tardività del ricorso, ha accolto il primo motivo dell'Agenzia e ha ritenuto assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito della ricevuta di spedizione, osservando che dagli avvisi di ricevimento depositati risultava, con stampigliatura meccanografica dell'ufficio postale, la data di spedizione e dunque la tempestività della notifica dell'appello secondo il principio delle Sezioni Unite. La questione relativa alla nullità della notifica dell'appello, sollevata dal contribuente nel controricorso, è stata dichiarata assorbita, dovendo essere riesaminata dal giudice di rinvio. La causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Calabria, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché verifichi la validità della notifica dell'appello e poi esamini il merito dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come norma processuale di riferimento per denunciare la violazione di legge sostanziale e processuale.

  • artt. 22 e 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte richiama il principio secondo cui, nel processo tributario, la prova della tempestiva notificazione dell'impugnazione può essere fornita anche tramite avviso di ricevimento recante idonea attestazione postale della data di spedizione.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di tassatività delle nullità e alla sanatoria degli atti processuali privi di un vizio essenziale.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato per la valenza probatoria dell'atto pubblico e dell'attestazione posta dall'ufficio postale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la censura di nullità processuale derivante dalla decisione resa senza previo contraddittorio.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La Corte ricorda la necessità del contraddittorio sui rilievi officiosi, ma considera assorbita la questione nel caso concreto.

  • art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Citada dal contribuente a sostegno dell'impugnazione dell'avviso di accertamento per i profili di illegittimità dedotti in origine.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per il termine lungo di impugnazione, nella distinzione tra termine annuale e semestrale in base alla data di introduzione del giudizio di primo grado.

  • art. 46, comma 17, l. n. 69 del 2009

    Richiamato per la riduzione del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi nei giudizi introdotti dopo la data di entrata in vigore della legge.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione dell'impugnazione non determina di per sé inammissibilità se l'avviso di ricevimento reca un'attestazione postale idonea a certificare la data di spedizione del plico.
  • L'attestazione della data apposta dall'ufficio postale sull'avviso di ricevimento, mediante stampigliatura meccanografica o timbro datario, può assolvere la stessa funzione probatoria della ricevuta di spedizione, purché garantisca certezza legale sulla tempestività della notifica.
  • Quando l'atto di appello è dichiarato inammissibile per un vizio che precede il merito, le ulteriori questioni dedotte dalla parte resistente restano assorbite e devono essere riesaminate dal giudice di rinvio.
  • La validità della notifica dell'impugnazione va verificata alla luce della prova complessivamente emergente dagli atti; se dalla documentazione depositata risulta comunque la tempestività della spedizione e della ricezione, non può essere pronunciata l'inammissibilità per un mero difetto documentale privo di incidenza sostanziale.
  • In presenza di una nullità della notificazione dell'atto introduttivo, il giudice deve distinguere tra nullità e inesistenza dell'atto, poiché la nullità è sanabile con rinnovazione della notifica, mentre l'inesistenza esclude la possibilità di sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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